Patteggiamento: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il patteggiamento è una scelta processuale che offre vantaggi ma comporta anche delle rinunce, tra cui una limitazione significativa del diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda i confini precisi entro cui è possibile contestare una sentenza di applicazione della pena su richiesta, evidenziando come un ricorso inammissibile possa tradursi in ulteriori sanzioni economiche per l’imputato. Analizziamo questa decisione per capire meglio la logica del legislatore e le conseguenze pratiche per chi intraprende questa strada.
Il Caso: Un Appello Contro la Pena Patteggiata
Una persona, dopo aver concordato con il pubblico ministero una pena per un reato legato agli stupefacenti (previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), decideva di presentare ricorso per Cassazione contro la sentenza emessa dal Tribunale di Genova. L’unico motivo del ricorso era una generica contestazione del ‘trattamento sanzionatorio’, ossia una critica alla misura della pena che, pure, era stata oggetto dell’accordo tra le parti. La ricorrente lamentava, in sostanza, una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio su questo punto.
Limiti al Ricorso: La Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. I giudici hanno richiamato una norma fondamentale in materia, l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione, introdotta nel 2017, elenca in modo tassativo i motivi per cui l’imputato e il pubblico ministero possono ricorrere contro una sentenza di patteggiamento. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della proposizione di motivi diversi da quelli consentiti.
I motivi ammessi sono esclusivamente:
1. Vizi nella formazione della volontà: Se il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione: Se la sentenza del giudice non corrisponde a quanto richiesto nell’accordo.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: Se il reato è stato classificato in modo errato.
4. Illegalità della pena: Se la sanzione applicata è illegale (ad esempio, perché superiore o inferiore ai limiti di legge) o se è illegale la misura di sicurezza disposta.
Le Motivazioni della Corte: Un ricorso inammissibile e senza fondamento
La Corte ha spiegato che la doglianza della ricorrente, relativa a una presunta ingiustizia della pena concordata, non rientra in nessuna delle categorie sopra elencate. La legge non consente una rinegoziazione della pena in sede di legittimità dopo che questa è stata liberamente pattuita. Il patteggiamento implica l’accettazione della pena come contropartita per i benefici processuali, e il controllo successivo è limitato alla legalità dell’accordo e della sentenza, non all’opportunità della sanzione.
Di conseguenza, non avendo la ricorrente sollevato questioni attinenti alla sua volontà, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione del fatto o all’illegalità della pena, il suo ricorso è stato giudicato al di fuori del perimetro consentito dalla legge. Tale scelta processuale si è rivelata non solo infruttuosa ma anche controproducente.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni Economiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, due conseguenze negative per la ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese del procedimento. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando si ritiene che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ovvero quando l’impugnazione è presentata con negligenza o con la consapevolezza della sua infondatezza. La decisione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è uno strumento per rimettere in discussione scelte processuali già compiute, ma un rimedio eccezionale per correggere specifici errori di diritto.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No. La legge, all’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., limita strettamente i motivi di ricorso a questioni specifiche come vizi della volontà, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o discordanza tra richiesta e sentenza.
Contestare l’entità della pena concordata nel patteggiamento è un motivo valido per il ricorso in Cassazione?
No. L’ordinanza chiarisce che la critica al ‘trattamento sanzionatorio’, ovvero alla misura della pena, non è un motivo ammesso per impugnare una sentenza di patteggiamento, poiché la pena è stata oggetto di accordo tra le parti.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Come stabilito in questo caso, la persona che propone un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26659 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26659 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 del TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza per il reato di cui all comma 5, d.P.R.309/1990, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., deducendo, con unico di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al tr sanzionatorio
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e della pena o della misura di sicurezza.
In definitiva, quindi, la ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna del per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di app della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione del dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea q giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso se applicazione della pena su richiesta.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzi rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abb il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibili declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle processuali ed ai versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm Così deciso in Roma il 1° marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente