Ricorso Inammissibile: la Cassazione conferma la condanna per furto
Presentare un ricorso in Cassazione richiede motivazioni precise e fondate. Un recente provvedimento della Corte Suprema ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente a pagare non solo le spese processuali, ma anche una somma aggiuntiva alla Cassa delle ammende. Questa decisione offre spunti importanti sulle conseguenze di un’impugnazione manifestamente infondata.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto in abitazione aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando la determinazione della pena. In particolare, il ricorrente lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate, sostenendo una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito.
L’analisi della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha ritenuto il motivo di ricorso del tutto infondato e, pertanto, lo ha dichiarato inammissibile. I giudici supremi hanno osservato che le censure mosse dall’imputato non costituivano una critica legittima alla sentenza impugnata, ma si limitavano a proporre una diversa e più favorevole valutazione dei fatti, senza confrontarsi realmente con le argomentazioni logico-giuridiche della Corte d’Appello. La Corte territoriale aveva infatti già motivato adeguatamente la sua decisione quoad poenam (relativamente alla pena), evidenziando la congruità della sanzione applicata (pari al minimo edittale) rispetto alla concreta gravità del fatto e all’assenza di elementi che potessero giustificare un trattamento più favorevole.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha spiegato che il ricorso era meramente assertivo. Invece di individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza d’appello, il ricorrente si è limitato a perorare una diversa interpretazione degli elementi fattuali, un’operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui non è possibile utilizzare il ricorso per Cassazione per ottenere una nuova valutazione del merito della causa.
La decisione di inammissibilità ha comportato due conseguenze economiche significative per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale:
1. Condanna alle spese processuali: una conseguenza automatica della soccombenza.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, inflitta a causa della colpa del ricorrente nell’aver proposto un’impugnazione la cui inammissibilità era evidente. Questa misura serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale, che impegna inutilmente le risorse della giustizia.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con chiarezza che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma uno strumento di controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Proporre un ricorso inammissibile, basato su argomentazioni generiche o teso a una semplice rivalutazione dei fatti, non solo è destinato all’insuccesso, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche onerose. La decisione serve da monito: le impugnazioni devono essere supportate da censure specifiche e pertinenti, altrimenti si traducono in un dispendio di tempo e risorse sia per il sistema giudiziario che per il cittadino.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge, ad esempio se i motivi sono generici, assertivi o mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, anziché denunciare una violazione di legge o un vizio di motivazione.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è ritenuto inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente (ad esempio perché l’impugnazione era palesemente infondata), viene condannata anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato considerato inammissibile in questo caso specifico?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché, invece di contestare specifici errori di diritto o vizi logici della sentenza d’appello, si limitava a proporre un ‘diverso apprezzamento degli elementi di fatto’ in modo assertivo, senza confrontarsi con le motivazioni dei giudici di merito che avevano già ritenuto la pena congrua.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24831 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24831 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per furto in abitazione aggravato;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), d e), cod. proc. pen., ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in o alla determinazione del trattamento sanzionatorio e, segnatamente, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza – lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un diverso apprezzamento degli elementi di fatto (c deporrebbero per un giudizio di prevalenza) addotti in maniera assertiva (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01) e senza confrontarsi effettivamente con l’iter della sentenza impugnata, che ha confermato la prima decisione anche quoad poenam evidenziando, oltre al difetto di elementi ulteriori passibili di favorevole scrutinio, la congruità della pena (irro minimo edittale) rispetto alla concreta offensività del fatto, ed escludendo l’asserito valore li dell’oggetto materiale del reato Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., s 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/03/2024