Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile, ribadendo principi fondamentali in materia di prescrizione, recidiva e specificità dei motivi di impugnazione. Questo caso evidenzia come non sia sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già valutate nei gradi di merito per ottenere una revisione della decisione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria con sentenza del 16 marzo 2023, ha presentato ricorso per Cassazione. L’imputato contestava la decisione di secondo grado basando la sua impugnazione su tre motivi principali, sperando di ottenere l’annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso
La difesa dell’imputato ha articolato il ricorso su tre fronti distinti:
1. Violazione di legge sulla prescrizione: Il ricorrente sosteneva che il reato si fosse estinto per prescrizione prima ancora della pronuncia della sentenza d’appello, chiedendone la declaratoria.
2. Vizio di motivazione (primo profilo): Si lamentava un’errata valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti, in violazione degli articoli 192 e 125 del codice di procedura penale.
3. Vizio di motivazione (secondo profilo): Si contestava la congruità della pena inflitta e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, anche in relazione alla recidiva contestata, ai sensi degli articoli 62 bis, 69 e 133 del codice penale.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha respinti tutti, dichiarando il ricorso nel suo complesso inammissibile. La decisione si fonda su argomentazioni precise che distinguono chiaramente l’infondatezza di un motivo dall’inammissibilità degli altri.
L’Infondatezza del Motivo sulla Prescrizione
Il primo motivo è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Corte ha chiarito che il calcolo della prescrizione effettuato dal ricorrente era errato. La sussistenza della recidiva specifica, infatti, aveva comportato un aumento della metà del termine di prescrizione, come previsto dall’art. 99, comma 2, del codice penale. Di conseguenza, il termine non era affatto scaduto al momento della sentenza d’appello, rendendo la doglianza priva di qualsiasi fondamento giuridico.
L’Inammissibilità dei Motivi sulla Motivazione
Il secondo e il terzo motivo sono stati considerati ‘indeducibili’, una forma specifica di inammissibilità. La Suprema Corte ha osservato che tali motivi non erano altro che una riproposizione delle stesse doglianze già presentate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente non ha mosso una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata, ma si è limitato a ripetere le sue tesi. La Corte ha sottolineato che la motivazione della sentenza d’appello era sufficiente, logica e aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive, comprese quelle relative alla valutazione delle prove e alla congruità della pena, giustificando il mancato riconoscimento delle attenuanti anche alla luce dei precedenti penali dell’imputato.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione della Cassazione conferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Per ottenere un esame dalla Suprema Corte, non basta essere in disaccordo con le decisioni precedenti. È necessario formulare censure specifiche che evidenzino un reale vizio di legge o un difetto logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. La mera riproposizione di argomenti già vagliati porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi tecnicamente validi e mirati, pena non solo la conferma della condanna ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il motivo sulla prescrizione è stato respinto?
Il motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché la Corte ha accertato che la presenza di una recidiva specifica a carico dell’imputato aveva causato un aumento della metà del termine di prescrizione, come previsto dalla legge. Di conseguenza, alla data della sentenza d’appello, il reato non era ancora prescritto.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘indeducibile’ o ‘riproduttivo di doglianze’?
Significa che il motivo non presenta elementi di novità ma si limita a ripetere le stesse argomentazioni e critiche già esaminate e respinte in modo logico e corretto dal giudice del grado precedente. Un ricorso per Cassazione deve contenere una critica specifica alla sentenza impugnata, non una semplice riproposizione delle proprie tesi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la sua reiezione senza un esame del merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15248 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15248 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 160 cod. pen. per l’omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (asseritamente maturata prima dell’emissione della sentenza impugnata), è manifestamente infondato in quanto la ritenuta sussistenza della recidiva specifica ha comportato un incremento del termine di prescrizione della metà ex art. 99, co. 2 , cod. pen. ( dal 20 dicembre 2012, sino al 29/6/2026 : anni 13 anni e mesi 6), termine che non era spirato alla data della sentenza di secondo grado;
considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che deducono il vizio di motivazione avuto riguardo agli artt. 192, 125 cod. proc. pen. e 62 bis, 69, 133 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi dell argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio posto a fondamento del giudizio di responsabilità e sulla congruità della pena inflitta, tenuto conto dei precedenti penali, ostativi anche al riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti in regime di prevalenza sulla contestata recidiva);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
Il consigliere estensore