Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dei Motivi d’Appello Generici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i severi criteri di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere come debba essere strutturato un atto di impugnazione per superare il vaglio di legittimità, evitando conseguenze processuali ed economiche negative per l’imputato.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva confermato la condanna emessa in primo grado nei confronti di due soggetti per il reato di furto pluriaggravato. La pena inflitta a ciascuno era di un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione, oltre a una multa di 250 euro. La condanna riguardava un furto commesso ai danni di un automezzo appartenente a un’organizzazione con finalità solidaristiche, con l’aggravante del concorso con una persona minorenne.
I Motivi del Ricorso e la Pronuncia di Ricorso Inammissibile
Avverso la sentenza di secondo grado, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge. In particolare, sostenevano che la motivazione della Corte d’Appello fosse meramente assertiva e per relationem, ovvero basata su un semplice richiamo alla sentenza precedente, senza fornire una risposta adeguata alle specifiche doglianze sollevate con l’atto di appello, soprattutto in merito al trattamento sanzionatorio. Uno dei ricorrenti si doleva, inoltre, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte Suprema, tuttavia, ha ritenuto tali motivi manifestamente infondati, conducendo a una pronuncia di ricorso inammissibile. La decisione si fonda sul principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui un ricorso per Cassazione non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve confrontarsi criticamente e specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha chiarito che i ricorsi presentati erano privi di un reale confronto con la decisione impugnata e non contenevano una necessaria analisi critica delle ragioni poste a fondamento del giudizio di responsabilità. Il ragionamento del giudice d’appello è stato giudicato coerente con le risultanze processuali e privo di manifesta illogicità.
Con riferimento specifico al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito un’ampia e logica motivazione. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato elementi sfavorevoli ai ricorrenti, quali:
* I plurimi precedenti penali, anche per reati della stessa specie.
* La particolare gravità del fatto, commesso ai danni di un’organizzazione solidaristica e in concorso con un minore.
* Il contegno processuale di uno dei ricorrenti, improntato alla negazione dell’addebito, che escludeva profili di meritevolezza.
La Corte ha quindi concluso che i ricorsi, lungi dal denunciare vizi di legittimità, miravano a una rivalutazione del merito dei fatti, preclusa in sede di Cassazione.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo il rigetto delle istanze dei ricorrenti, ma anche la loro condanna al pagamento delle spese processuali. Inoltre, tenuto conto del carattere palesemente dilatorio e infondato dei ricorsi, la Corte ha disposto il versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Questa ordinanza rappresenta un monito importante: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che richiede un’articolazione precisa e puntuale dei motivi. Le censure generiche o meramente ripetitive dei motivi d’appello, senza un’analisi critica della sentenza impugnata, sono destinate a essere dichiarate inammissibili, con conseguenze economiche significative per chi le propone.
Quando un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, generici, non si confrontano criticamente con la decisione impugnata e sono privi di un’analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio.
Quali fattori ha considerato la Corte per negare le circostanze attenuanti generiche?
La Corte ha tenuto conto dei plurimi precedenti penali del ricorrente (anche specifici), della gravità del fatto (commesso ai danni di un veicolo di un’organizzazione solidaristica e in concorso con un minore) e del suo contegno processuale, caratterizzato dalla negazione dell’addebito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, il cui importo (in questo caso 3.000 euro) viene stabilito dal giudice tenendo conto del carattere palesemente dilatorio e infondato del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23810 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23810 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME CUI 02BVVPG nato a SARAJEVO( BOSNIA-ERZEGOVINA) il il
20/12/1973
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma in data 13 luglio 2016 con la quale NOME e NOME erano stati condannati alla pena di anni, uno mesi quattro, giorni 20 di reclusione ed euro 250 euro di multa ciascuno, in relazione al reato di cui agli art. 112, 624, 625 n.2 e 7 cod.pen..
I ricorrenti COGNOME e COGNOME, con un primo motivo di ricorso deducono violazione di legge con riferimento ad una motivazione assertiva e per relationem che non fornisce adeguata contezza alle ragioni di doglianza (relative, peraltro, al trattamento sanzionatorio) proposte nei motivi di appello. L’NOME, con una ulteriore articolazione si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si appalesa altresì manifestamente illogico e si sottrae pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità. Con particolare riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio, peraltro calibrato in misura inferiore alla media edittale, e alla esclusione per l’NOME del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, il giudice distrettuale ha fornito ampio contro delle ragioni poste a fondamento della decisione, valorizzando i plurimi precedenti penali anche della stessa specie, la gravità del fatto reto (commesso ai danni di automezzo di un’organizzazione con finalità solidaristiche e in concorso con persona minorenne, giudicata separatamente). D’altro canto, ha escluso la ricorrenza di profili di meritevolezza in favore del ricorrente NOME stigmatizzandone peraltro il contegno processuale improntato alla negazione dell’addebito.
Evidenziato che all’inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024
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