Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Dice ‘No’ a un Riesame dei Fatti
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una tecnica giuridica precisa e rigorosa. Non è una terza istanza di giudizio dove poter ridiscutere i fatti, ma una sede di legittimità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché generico e basato su una diversa lettura delle prove. Analizziamo insieme questa decisione per capire i limiti e i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di tentato furto aggravato in concorso, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha deciso di proporre ricorso per cassazione, contestando la sua responsabilità penale e la motivazione dei giudici di merito.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. La Corte ha ritenuto che il ricorso mancasse dei requisiti essenziali per poter essere discusso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di tremila euro.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri fondamentali della procedura penale che definiscono i confini di un ricorso inammissibile.
In primo luogo, la Corte ha rilevato la genericità e la non specificità del motivo. Il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, evidenziando dove e perché il giudice di secondo grado avrebbe sbagliato nell’applicare la legge o nel ragionare. Ripetere le stesse difese senza un confronto diretto con la decisione d’appello rende il motivo generico e, come previsto dall’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura, inammissibile.
In secondo luogo, il motivo è stato giudicato ‘versato in fatto’. Questo significa che il ricorrente non contestava un errore di diritto, ma cercava di ottenere dalla Cassazione una diversa ricostruzione dei fatti o una differente valutazione delle prove (ad esempio, l’attendibilità di una fonte). Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di legittimità. La Corte di Cassazione, come chiarito dalla giurisprudenza consolidata (tra cui la celebre sentenza ‘Jakani’ delle Sezioni Unite), non è un ‘terzo giudice’ del fatto. Il suo compito non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma solo di controllare la tenuta logica e la correttezza giuridica della loro motivazione. Se la motivazione è esente da vizi logici, come nel caso di specie, la Corte non può sindacarla, anche se fossero possibili altre ricostruzioni dei fatti.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Evidenzia che l’accesso al giudizio di legittimità è tutt’altro che scontato e richiede il rispetto di requisiti stringenti. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza di condanna; è necessario individuare precisi errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione. Un ricorso che si limiti a criticare genericamente la decisione o a proporre una propria versione dei fatti è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche un ulteriore esborso economico per le spese processuali e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due motivi: era generico, in quanto riproponeva le stesse argomentazioni già respinte in appello senza criticare specificamente la sentenza impugnata, e chiedeva una nuova valutazione dei fatti, cosa non permessa in sede di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘versato in fatto’?
Risposta: Significa che il motivo non contesta un errore nell’applicazione della legge, ma propone una diversa ricostruzione storica dei fatti o una differente valutazione delle prove. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza precedente.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Risposta: La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende, rendendo così definitiva la condanna dei gradi di giudizio precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14161 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14161 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIORENZUOLA D’ARDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 31 marzo 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Piacenza per il reato di tentato furto aggravato in concorso di cui agli artt.110, 56, 624 bis, 61 comma n. 5, cod. pen.
-Considerato che il primo e unico motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di penale responsabilità del ricorrente è generico perché fondato su argomenti che ripmpongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravarne e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
il motivo è altresì versato in fatto non essendo consentito dalla legge, in sede di legittimità, contestare la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); in ogni caso, il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pagg. 1 e 2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore
GLYPHIl Presidente