Ricorso in Cassazione: Perché è Inammissibile se Non Sottoscritto da un Avvocato
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui si può contestare la corretta applicazione della legge. Tuttavia, l’accesso a questa giurisdizione superiore è regolato da norme procedurali molto rigide, la cui violazione può avere conseguenze gravi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso presentato personalmente dal condannato, senza la firma di un avvocato abilitato, è irrimediabilmente inammissibile.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce. Un soggetto, condannato, decideva di impugnare tale provvedimento proponendo personalmente un ricorso in Cassazione. L’atto veniva quindi presentato direttamente dall’interessato, senza l’assistenza e la sottoscrizione di un difensore iscritto nell’apposito albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
La questione del ricorso in Cassazione personale
Il nodo centrale della questione riguarda la validità di un’impugnazione presentata in questa forma. La Corte è stata chiamata a verificare se un cittadino possa, in ambito penale, presentare autonomamente un ricorso in Cassazione. La risposta, come vedremo, è un netto no, e si fonda su una precisa combinazione di norme procedurali. La legge, infatti, impone un filtro tecnico per l’accesso al giudizio di legittimità, ritenendo indispensabile la mediazione di un professionista qualificato.
Le motivazioni della decisione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha fondato la sua decisione sul combinato disposto degli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale. Queste norme stabiliscono in modo inequivocabile che il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. I giudici hanno richiamato un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914/2018), che ha definitivamente chiarito come questa regola non ammetta eccezioni. La presentazione personale dell’atto da parte del condannato costituisce una violazione insanabile delle forme prescritte, che impedisce alla Corte persino di entrare nel merito delle questioni sollevate. La ratio di questa norma è garantire che i ricorsi presentati alla Suprema Corte posseggano un livello tecnico adeguato, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto e non su riesami dei fatti.
Le conclusioni
L’esito del procedimento è stato drastico per il ricorrente. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, la Corte lo ha condannato al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene irrogata quando non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità. In pratica, l’errore procedurale non è stato considerato scusabile. Questa ordinanza funge da importante monito: il ‘fai-da-te’ processuale, specialmente nei gradi più alti di giudizio, non è solo inefficace, ma può anche comportare costi significativi. L’assistenza di un avvocato specializzato non è un optional, ma un requisito indispensabile per far valere le proprie ragioni davanti alla Corte di Cassazione.
È possibile presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, l’ordinanza stabilisce chiaramente che il ricorso in Cassazione penale deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la sua colpa, al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Quali sono le norme che regolano la presentazione del ricorso in Cassazione?
Le norme chiave citate nel provvedimento sono gli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale, che, letti in combinato disposto, impongono l’assistenza e la sottoscrizione di un difensore specializzato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3307 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3307 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
dato-avvisi:rafie-petti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dal condannato, i violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pen inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassa (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricor con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 26/10/2023.