Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24640 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24640 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
4 atsg-a~a-Pteiga”
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 20 febbraio 2024 la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna di COGNOME NOME alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 73, 76 D.Igs. 159/2011 pronunciata dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata con sentenza del 7 settembre 2023.
L’imputato ha personalmente proposto ricorso avverso detta sentenza.
Il ricorso così proposto è manifestamente inammissibile ai sensi dell’art.591 co. 1 lett.a) cod.proc.pen., poiché l’imputato personalmente non è più soggetto legittimato a proporre ricorso per Cassazione.
In ragione, infatti, della soppressione ad opera dell’art. 1, co. 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, delle parole “Salvo che la parte non vi provveda personalmente,” di cui al primo comma dell’art. 613, c.p.p., il giudizio avanti alla Corte di Cassazione può essere instaurato solo attraverso il patrocinio di un difensore tecnico, dotato di specifica abilitazione, come, del resto, ancora dispone il menzionato art. 613, co. 1, c.p.p., “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione”.
Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l’ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell’art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con la procedura semplificata prevista dall’art. 610, co. 5 bis, c.p.p. (Sez. 7, Ordinanza n. 14620 del 2022)
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, stante l’evidente infondatezza dei motivi di ricorso.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23/05/2024