Ricorso Cassazione Difensore: Perché è Obbligatorio e le Conseguenze della Violazione
Nel complesso panorama della giustizia penale, il ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un momento cruciale che richiede il massimo rigore formale. L’ordinanza in esame chiarisce un principio fondamentale: l’imputato non può presentare personalmente ricorso. È indispensabile l’assistenza di un ricorso cassazione difensore iscritto in un apposito albo. Questa pronuncia ribadisce come la mancanza di questo requisito conduca inesorabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con pesanti conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Personale Respinto
La vicenda processuale trae origine dal ricorso proposto personalmente da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli. L’imputato, invece di affidarsi a un legale abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ha deciso di sottoscrivere e presentare l’atto di impugnazione in prima persona. Questo errore procedurale ha costituito il fulcro della decisione della Suprema Corte, che non è nemmeno entrata nel merito delle doglianze sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare sulla validità formale dell’atto.
Ricorso Cassazione Difensore: L’Analisi della Corte
La Corte di Cassazione, con una procedura snella e senza formalità come previsto dal codice di rito, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno fondato la loro decisione su una precisa combinazione di norme del codice di procedura penale. In particolare, hanno richiamato gli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, i quali stabiliscono in modo inequivocabile le regole per la presentazione del ricorso per cassazione. La normativa vigente impone che l’atto sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è lapidaria ma giuridicamente inattaccabile. La Corte ha rilevato che il ricorso era stato “sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione”. Questa violazione di una regola procedurale fondamentale non lascia spazio a interpretazioni. La legge impone questo requisito per garantire un’adeguata qualità tecnica della difesa in un grado di giudizio che non riesamina i fatti, ma si concentra esclusivamente sulla corretta applicazione del diritto (le cosiddette “questioni di legittimità”). La specializzazione richiesta per un ricorso cassazione difensore è considerata una garanzia sia per l’imputato stesso sia per il corretto funzionamento della giustizia.
Le Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
Le conseguenze per il ricorrente sono state duplici e significative. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, che ha reso definitiva la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta una sanzione pecuniaria di 4.000,00 euro da versare alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il “fai da te” processuale, specialmente nei gradi più alti di giudizio, non è ammesso. Chi intende impugnare una sentenza davanti alla Corte di Cassazione deve necessariamente rivolgersi a un avvocato cassazionista, l’unico professionista in grado di redigere e sottoscrivere validamente l’atto, evitando così l’immediata e costosa chiusura del procedimento.
Un imputato può presentare personalmente ricorso alla Corte di Cassazione?
No, la legge non lo consente. Il ricorso deve essere sottoscritto obbligatoriamente da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione, altrimenti viene dichiarato inammissibile.
Cosa accade se un ricorso per cassazione è presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile senza che la Corte esamini il merito della questione. Questo comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quali sono state le conseguenze economiche per l’imputato in questo caso?
Oltre al rigetto del suo ricorso, l’imputato è stato condannato al pagamento di tutte le spese del procedimento e al versamento di una somma di 4.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24673 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24673 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
·. iclato avviso alle , parti,, ‘
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in epigrafe indicata;
Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione,
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 05/06/2024