Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24495 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24495 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità, con particolare riferimento all’assenza di certezza in ordine al suo riconoscimento da parte del teste COGNOME.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricor e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugNOME (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione)
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dell’imputata, ed in particolare hanno evidenziato come le doglianze difensive trascurino le risultanze dibattimentali nella loro interezza, omettendo di considerare che, nelle immediatezze del sinistro, il COGNOME scattò alcune fotografie della conducente la vettura Fiat Punto, indubitabilmente intestata all’imputata; che tali fotografie furono subito consegnate agli operanti intervenuti, uno dei quali (NOME COGNOMECOGNOME ha riferito di essersi recato a cas della RAGIONE_SOCIALE, in allora sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, trovandola vestita con gli stessi abiti indossati dalla ragazza fotografat aggiungendo di aver riconosciuto con certezza quella ragazza nella persona dell’imputata. Il teste COGNOME ha inoltre dichiarato in sede dibattimentale di essere stato sottoposto a individuazione fotografica e di aver riconosciuto con certezza l’imputata visionando un album.
N. NUMERO_DOCUMENTO GLYPH R.G.
La circostanza – si evidenzia ancora – non è contestata e dal raffronto fra la foto n. 3 dell’album utilizzato per l’individuazione e le fotografie, parimenti acquisite, scattate nell’immediatezza del sinistro dal COGNOME si evince chiaramente che la conducente della vettura era COGNOME NOME.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024