Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30266 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30266 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLICORO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Potenza, quale giudice dell’esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza emessa nei confronti di NOME COGNOME il 27/05/2022 dalla stessa Corte, irrevocabile il 16/10/2022, ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., per violazione dell’art. 164, quarto comma, stesso codice.
Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione COGNOME, tramite il proprio difensore, denunciando violazione degli artt. 168, terzo comma, e 164, quarto comma, cod. pen.
La difesa rileva che, in applicazione del principio di diritto individuato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 37345 del 2015, il Giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto revocare la sospensione condizionale della pena concessa per la terza volta, in quanto le due precedenti sospensioni, costituenti cause ostative a detta concessione, erano risalenti e senza dubbio conosciute dal giudice della cognizione. Osserva, quindi, che nel caso in esame la Procura generale avrebbe dovuto impugnare la statuizione della sentenza relativa alla sospensione con il rimedio del ricorso per cassazione e non chiedere la revoca di detto beneficio in sede di esecuzione.
Il COGNOME ricorrente chiede, COGNOME pertanto, COGNOME l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Invero, secondo l’insegnamento di Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.m. in proc. Longo, Rv. 264381, il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudic:e della
cognizione, e, a tal fine, deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione.
Al fine, quindi, di dare corpo al giudicato delle pronunce, si è inteso limitare la revoca del beneficio concesso per la terza volta ai soli casi in cui non fosse già esistente la prova, nel giudizio di merito, dell’elemento ostativo costituito dalle precedenti condanne a pena sospesa.
Orbene, nel caso in esame le precedenti condanne risultano talmente risalenti rispetto alla pronuncia della Corte di appello di Potenza, del 27/05/2022, in quanto decreto penale del G.i.p. del Tribunale di Matera divenuto esecutivo il 13/07/2012 e sentenza irrevocabile in data 7/11/2013, che, senza dubbio, potevano essere conosciute dalla suddetta Corte di appello nel momento in cui ha concesso, a notevole disl:anza di tempo, per la terza volta il beneficio. E, comunque, il Giudice dell’esecuzione non si pone il problema di detta conoscenza e non riferisce di avere verificato, previa acquisizione del relativo fascicolo, se il giudice della cognizione abbia controllato l’esistenza della pregressa causa ostativa costituita da dette sentenze, limitandosi a prendere atto che COGNOME ha usufruito del beneficio più di due volte in violazione del disposto di cui all’art. 164, comma quarto, cod. pen.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Potenza, che dovrà verificare la sussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza della Corte di appello di Potenza in data 27/05/2022, irrevocabile il 16/10/2022, previa acquisizione del fascicolo di detto giudice.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Potenza.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2024.