Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14932 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14932 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BIELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto rigetto dei ricorsi.
In data 23 febbraio 2024 il difensore dell’imputato COGNOMECOGNOME ammesso al patrocinio a spes dello Stato, ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha insistito nei motivi di ri nota spese.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza del g.u presso il Tribunale di Ivrea, in sede di rito abbreviato, previa declaratoria di proscioglime entrambi e dell’allora coimputato COGNOME COGNOME in relazione all’imputazione di cui all’art ter del D. Lgs. n. 74 del 2000 e concessione, in loro favore, delle attenuanti generiche giudizio di prevalenza sulla aggravante di cui all’art. 219 comma 2 n. 1 r.d. n. 267/42, ridotto la pena loro inflitta in primo grado per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., parte n. 2, 223 – ascritto ad entrambi e a COGNOME, condannato e non ricorrente – 21 comma 3 e 223, ascritto a COGNOME e al COGNOME – 216 prima parte n. 1, 223 – di cui risponde questa sede il solo COGNOME, assolta in primo grado la COGNOME – 223 comma 2 n. 2 – ascrit ad entrambi e a COGNOME – 223 comma 1 e comma 2 n. 1 – ascritto ad entrambi e a COGNOME 217 comma 1 n. 4, 224 n. 1 – ascritto ad entrambi e a COGNOME – del R.D. n. 267/42; 110 cod. pen. , 5 D. Lgs. n. 74 del 2000 – ascritto a COGNOME e COGNOME – tutti commessi in quali amministratori della RAGIONE_SOCIALE (il COGNOME amministratore unico dal gennaio 2012 al dicembre 2014, la COGNOME amministratore unico da giugno 2008 a febbraio 2010 e, ancora, da dicembre 2010 a gennaio 2012), dichiarata fallita il 29 aprile 2016.
2.Gli atti di impugnazione sono stati sottoscritti da difensori abilitati e i motivi sono d enunciati ai sensi e nei limiti dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1.11 primo motivo di COGNOME ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogici della motivazione, perché la sentenza impugnata, nel rinviare alla pronuncia del primo giudice avrebbe impropriamente attribuito al prevenuto tutte le attività illecite in concorso con COGNOME, quando i testimoni sentiti, non smentiti dalle altre emergenze, avrebbero dichiara come l’imputato si occupasse solo della direzione dei cantieri e come il “dominus” dell’impresa fosse il commercialista COGNOME, che la gestiva insieme al NOMENOME la Corte di merito avrebb ignorato tali elementi decisivi, anche nella prospettiva di ravvisarne una responsabilità a m titolo di colpa, limitandosi ad affermare che il ricorrente, stante il ruolo formale r avrebbe potuto rendersi conto dello stato delle scritture.
2.2.11 secondo motivo ha sostanzialmente riproposto gli stessi argomenti ed ha insistito sull violazione della legge penale a riguardo di tutte le imputazioni, anche con riferimento carenza di “ogni prova” dell’elemento oggettivo delle fattispecie e di quello soggettivo del d 2.3.11 terzo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 545 bis cod. proc. pen., in relaz all’art. 58 della L. n. 689/81, perché la Corte d’appello, nel pronunciare sentenza, avre dovuto statuire la sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle pene sostitutive di n conio e richiedere all’imputato il relativo consenso.
2.4.L’unico motivo della COGNOME si è incentrato sulla contraddittorietà e manifesta illog della motivazione della sentenza, che avrebbe – da un lato – dichiarato inammissibile l’appel dell’imputata per difetto di specificità dei motivi e – dall’altro – ne avrebbe accolto il in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, oltre a replicare alle ragioni dell’impugnazione, non avrebbe considerato un documento decisivo, costituito dalla relazione ex art. 33 L.F., nella quale il curatore avrebbe avanzato “dubbi” responsabilità dolosa della donna che, pur avendo assunto il ruolo di amministratore, non avrebbe mai avuto contezza dell’andamento societario.
Considerato in diritto
I ricorsi sono inammissibili.
1.Va in premessa ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova pos a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appell salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E. sez. 5, n.40005 del 7/3/14 NOME COGNOME; sez.3, n.44418 del 16/7/13, COGNOME; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro).
L’integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abb esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utiliz dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai pass logico-giuridici della decisione, e – a maggior ragione – quando i motivi di appello non abbi riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazi per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione.
Ancora, osserva il collegio che i motivi dei ricorsi costituiscono mera riproposizione di dogli alle quali la Corte d’appello ha fornito ampia ed esauriente replica, ed è bene ribadire ch inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei mot già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso infatti non ass la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, COGNOME, n.nn.; Sez. 5, n. 21469 08/03/2022, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, COGNOME, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).
2.Entrambi i ricorsi, infine, deducono nella sostanza vizi di motivazione (dal momento che censura che investa l’erronea applicazione della legge riferita ad una carente ricostruzione del
prove integra un potenziale vizio di motivazione), sostanzialmente contrapponendo una diversa valutazione dei fatti a quella fatta propria dalla Corte di appello. Ed allora non è supe rimarcare che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione dell risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’appara argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedim impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coer strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è “geneticamente” informato, ancorc questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani 216260-01). Ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illo della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestame carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U 16 del 19/06/1996, COGNOME Francesco, Rv. 205621-01).
3. Mette conto osservare che nel diritto “vivente” è detto “prestanome” o “testa di legno” col che sia titolare, in ambito societario, di una carica puramente “apparente”, priva collegamento con l’esercizio concreto di poteri gestori, in realtà di titolarità effettiva interessati a non comparire ufficialmente nei rapporti con l’esterno.
In carenza di elementi, che dovrebbero enuclearsi dalle argomentazioni contenute in sentenza, che consentano di ricondurre ai prevenuti l’attribuzione meramente strumentale di compiti apicali, i motivi di impugnazione precipitano nell’alveo della genericità e della manif infondatezza.
Il tessuto probatorio articolato dalle pronunce di merito attribuisce invero ai due imput responsabilità cosciente e volontaria dei comportamenti delittuosi rispettivamente contesta nell’imputazione, come persuasivamente esplicitato, a titolo esemplificativo, dalle conclusio rassegnate dal primo giudice secondo le quali “i coimputati COGNOME e COGNOME, oltre ad esercitare i loro ruoli formali in seno alla Società – appunto, e principalmente, mediant sottoscrizione dei bilanci, fattivamente prestavano altresì il loro qualificato contribu gestione societaria, ponendo le loro informazioni a disposizione della linea decisionale de medesima, ed accettandone le scelte fondamentali, quali i pagamenti privilegiati in favore COGNOME COGNOME del fallimento VI.MAR, la sostituzione degli amministratori, nel 2012, di COGNOME con COGNOME, e nel 2014, a seguito delle dimissioni di costui, con COGNOME” (pag.31).
4.Più nello specifico, e con riferimento al ricorso di COGNOME, la lettura della sentenza di grado (richiamata e condivisa da quella d’appello, pagg. 8-10), consente di rilevare ch COGNOMECOGNOME amministratore unico per circa tre anni, era al corrente dei fatti distrattivi di r penale (pag.10 sent. di primo grado quanto al distacco ingiustificato di beni materiali e pag. sentenza di primo grado, a riguardo della “ennorragìa di soldi” e dei pagamenti “in nero” da effettuati a favore di COGNOME COGNOME, alle cui iniziative di depauperamento egli ha confessa di aver partecipato, sia pure in posizione subordinata); ha firmato i bilanci di esercizio del e del 2012 – oggetto degli artifici contabili di cui al capo 5), per i quali è intervenuta co per bancarotta fraudolenta impropria; ha avuto la disponibilità materiale dell’impia contabile, consegnatogli dal consulente COGNOME COGNOME e da lui restituito nel novembre de 2014, all’atto delle dimissioni, nelle mani di tale COGNOME COGNOMEpag. 9 sentenza di primo gra si è occupato delle verifiche ed ispezioni nei cantieri delle opere di pulizia, anche nella ve amministratore e di aspetti contabili dopo essersi confrontato con COGNOME COGNOMEteste COGNOME, pag. 25) è stato indicato dal coimputato NOME COGNOME come vero amministratore della società (pag. 25); ha contribuito ai pagamenti dei lauti compensi, di natura preferenziale, in favore di COGNOME (pag.27).
Le doglianze del ricorso, pertanto, oltre a non confrontarsi – minimamente – con tali enunci riportano “frammenti”, decontestualizzati, delle deposizioni testimoniali nei termini ripro nel ricorso, senza rammentare che quest’ultimo non può sottrarsi all’onere della specifica e integrale indicazione degli atti processuali che intende far valere attraverso la citazio singoli ed “atomizzati” brani dei medesimi atti (sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., 276566; sez. 5, n. 44922 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774) e che gli aspetti del giudiz che riguardano la valutazione e l’apprezzamento del significato dei dati probator testimonianze incluse, attengono esclusivamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio d legittimità se non quando risulti compromesso il discorso giustificativo (“interno”) sull capacità dimostrativa (tra le tante, sez. 5, n.18542 del 21/01/2011, COGNOME, Rv. 250168 e, i motivazione, sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063).
5.11 terzo motivo della difesa COGNOME è manifestamente infondato.
La sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell’impu ma – come si è da tempo ritenuto in riferimento alle “sanzioni sostitutive” discipli dall’originario art. 53 della legge n. 689 del 1981 – essa rientra nel perimetro della valuta discrezionale del giudice (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 01) – e tale principio è estensibile alle nuove “pene sostitutive”, in quanto la disc normativa così introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudizial ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133 (art. 58 L. n. 689/81).
La regola processuale di riferimento, correttamente invocabile, non è peraltro l’art. 545 cod. proc. pen., ma è l’art. 95 del Decreto Legislativo n. 150 del 2022, che prevede che norme previste dal Capo terzo della Legge n. 689 del 1981 – quelle relative alle sanzio
sostitutive – si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in grado di appello al moment dell’entrata in vigore della riforma (cfr. sez. 5, n. 50440 del 08/11/2023, Marchi, non mass. Ed ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 15 riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in m all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’ar bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare n necessariamente con l’atto di gravame o in sede di “motivi nuovi” ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza d discussione d’appello (sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751).
6.Quanto al motivo elaborato dalla difesa COGNOME, la ricorrente ripropone la generic enfatizzazione di una sua totale estraneità alla gestione societaria, desunta in definitiva d dichiarazioni autoreferenziali rese nel corso del procedimento (pag. 27 sent. primo grado) senza considerare che ella è stata contitolare del capitale di rischio dalla costituzione società al 22 febbraio 2010,è stata designata quale beneficiaria del trust istituito dall’ex marito NOME COGNOME nel novembre 2010, ha ricoperto il ruolo di amministratrice dell’impresa dal giugno del 2008 al gennaio del 2012 (ad eccezione delle mensilità incluse tra il marzo e dicembre 2010), ha percepito un compenso mensile di non marginale entità (2000 o 2500 euro, pag. 24 sent. primo grado), ne ha sottoscritto i bilanci del 2008 e del 201 quest’ultimo, presentato in fase di dissesto, oggetto di significative anomalie espositive, p quali vi è stata sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta impropria – è stata prepost alla direzione del personale, branca evidentemente strategica nell’ambito di un’impresa d pulizie, ha curato, almeno in parte, il maneggio del denaro, sottoscrivendo e movimentando assegni, si è interfacciata con il responsabile esterno della contabilità aziendale, COGNOME NOME (pag. 23 sentenza primo grado), anche a riguardo della predisposizione dei bilanci (pag.24); ella ha rivestito, inoltre, il ruolo di socia nelle compagini di altri società face COGNOME NOME, come la RAGIONE_SOCIALE, destinataria, tra l’altro, di una imponente distrazione risorse finanziarie, destinate a transigere anche una sua posizione, oggetto di contenzios intercorso con la curatela del fallimento di tale ultima società (pag. 10 sent. primo gra come la RAGIONE_SOCIALE, che ha avuto rapporti commerciali con la fallita (pag.11); è stata indi dalla teste COGNOME quale “titolare”, che impartiva le direttive nel periodo del amministrazione (pag.23 sent. primo grado), anche a riguardo di singoli adempimenti amministrativi e contabili (pag.24). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La ragione di doglianza non si misura con tali segmenti espositivi, e, peraltro, si conce sulla presunta declaratoria di inammissibilità dell’appello, che di contro le conclu rassegnate dalla sentenza impugnata non hanno pronunciato.
7.Pertanto, come nel complesso declinato dalla struttura delle sentenze del doppio grado di merito, gli imputati hanno disatteso gli obblighi di legge discendenti dalla rispettiva posi
di garanzia, propria dell’amministratore di una società a responsabilità limitata (artt. 2 2476 cod. civ.), che ineriscono all’osservanza dei doveri imposti dall’ordinamento giuridi dall’atto costitutivo e dallo statuto per l’amministrazione della società, tra i quali s quelli, certamente primari, di salvaguardare i fattori economici, di vigilare sulla cont aziendale e sui sintomi di manifestazione della crisi, in vista della conservazione patrimonio dell’impresa a tutela delle aspettative dei creditori, ai quali sono di tutta evi funzionali i doveri di corretta tenuta ed aggiornamento dell’impianto contabile.
8.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del rispettivo conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento del somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
Ed invero, quanto alla condanna dell’imputato COGNOME, ammesso al gratuito patrocinio a spese delle Stato, mentre la liquidazione di onorari e spese spetta al giudice che ha pronunciato sentenza ai sensi dell’art. 83 comma 2 D.P.R. n. 115 del 2002, deve essere ricordato che l’ammissione al beneficio comporta soltanto, ex art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002, l’anticipazio delle spese da parte dello Stato, ma non incide sull’operatività della regola per l’imputato soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali – le quali, infatti, sono soggette a recupero da parte dello Stato ex art. 200 del succitato D.P. né sulla sua eventuale condanna, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione da medesimo proposto, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (sez. 3, n. 24114 del 21/07/2016, Kaja, Rv. 270511).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5/03/2024
Il consigliére estensore
Il Presidente