Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30065 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30065 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Sarno DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della Corte d’appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva della parte civile Comune di Sarno che ha depositato nota spese;
letta la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale del difensore dell’imputato che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Salerno, per quanto qui di rilievo, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Nocera Inferiore con la quale l’imputato era stato condannato, alla pena sospesa di mesi otto di arresto, in relazione al reato di cui all’art. 256 comma 4, divo n. 152 del nella sua qualità di legale rappresentante e gestore della RAGIONE_SOCIALE, per la illecita gestione di rifiuti liquidi consis percolato e derivanti dallo stoccaggio degli scarti e dei prodotti di origine ve depositati in vasche di sedimentazione ubicate nel piazzale esterno dell’impia di biomassa, che risultavano colme di reflui (capo A) e del reato di cui all’ar comma 1, d.lvo n. 152 del 2006, per avere eseguito, nella qualità di cui al
A), l’illecita immissione di reflui industriali che, tramite una tubazione con sistema di bypass, venivano immessi direttamente nel canale di Conte Sarno. Con la medesima sentenza l’imputato era stato condannato al risarcimento dei danni in favore RAGIONE_SOCIALE parti civili costituite.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge e il vizio di motivazione.
La Corte d’appello avrebbe confermato la sentenza di condanna nonostante risultasse, dalla visura camerale acquisita in atti, che il COGNOME non fosse più il legale rappresentante della società alla data del sequestro (22/08/2018), essendo stato amministratore unico dal 2014 sino al 24/07/2018. Il COGNOME non sarebbe stato tratto a giudizio nella veste di extranus, ma quale legale rappresentante pro tempore della società, né sarebbe stato tratto a giudizio per fatti commessi in epoca antecedente al 22/08/2018, di tal chè avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di proscioglimento per non avere commesso il fatto.
Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Deve rilevarsi, in primo luogo, che il provvedimento impugnato dà atto che dalla visura camerale acquisita e versata in atti, COGNOME NOME era cessato dalla carica di amministratore della società in questione dal 24/07/2018, e dunque non risultava più amministratore unico della società al momento dell’accertamento in data 22/08/2018. Non di meno dall’allegazione documentale non consegue, sempre secondo la sentenza, l’assoluzione dell’imputato.
Secondo l’impugnata sentenza, sulla scorta dell’accertamento di fatto non qui rivalutabile, il COGNOME era stato amministratore unico della società dal 2014 e lo era ancora fino ad un mese prima dell’accertamento dei reati; la conformazione dei luoghi, la tipologia di artifici per effettuare lo scarico e condizione di plateale violazione del rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizioni imposte per la gestione di quel sito, che comprendeva enormi volumi di percolato maleodorante, la non regimentazione RAGIONE_SOCIALE acque del piazzale, la mancata impermeabilizzazione del piazzale, il mancato collegamento col canale, non avrebbero potuto generare una illecita gestione di tale massa di rifiuti in appena un mese, né potevano essere ritenuti rifiuti prodotti occasionalmente attesa l’entità e la tipologia degli stessi
Il ragionamento della Corte d’appello è giuridicamente corretto e congruamente argomentato.
A fronte RAGIONE_SOCIALE produzioni documentali, la sentenza impugnata ha ribadito
I
l’esistenza di evidenti profili di responsabilità penale in capo al ricorrente poiché l conformazione dei luoghi, la tipologia di artifizi per effettuare lo scarico e condizioni di estrema violazione del rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizioni imposte per la gestione del sito (enormi volumi di pericolato maleodorante, non regimentazione RAGIONE_SOCIALE acque del piazzale, mancata impermeabilizzazione, collegamento con il canale) non potevano non essere l’evidente risultato di una consapevole gestione “risalente” del sito.
Del resto, dalla stessa lettura del capo di imputazione e degli accertamenti in punto di fatto, risulta una gestione non certo occasionale dei rifiuti derivant dall’attività svolta dalla società. Il percolato derivante dallo stoccaggio degli scar vegetali che avevano dato origine da un fenomeno di fermentazione che produceva percolato – illecitamente gestito – e odori maleodoranti, sono seri indici di un’attività protratta nel tempo con condotta perdurante e permanente al momento dell’accesso.
Se si considera unitariamente la rilevanza del tempo in cui il COGNOME ha rivestito la carica sociale, cessata a meno di un mese dall’accertamento, la circostanza che il capo di imputazione contestava la condotta illecita nella duplice veste di legale rappresentante e “gestore”, in uno con la natura permanente dei reati contestati, risulta la manifesta infondatezza della censura sotto tutti i profi D’altra parte, occorre rammentare che, anche laddove si volesse prendere in considerazione l’assunto difensivo per cui il sig. COGNOME all’epoca dei fatti non era più formalmente in carica da un mese, ciò non lo esimerebbe da responsabilità penale certamente per le condotte illecite la cui permanenza era certamente iniziata durante la carica sociale.
Peraltro, mette conto rilevare il Collegio, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, può sussistere la responsabilità dell’amministratore cessato dalla carica, eventualmente in concorso con quello subentrante: a) nel caso di fittizietà della nomina di quest’ultimo; b) se abbia fornito un contributo, morale o materiale, alla omissione compiuta dalla persona subentrata ed obbligata; c) nel caso in cui l’omissione si sia realizzata mentre era ancora in carica (Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Rv. 267846 – 01).
7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente deve altresì essere condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalla parte civile Comune di Sarno che si liquidano in complessivi C
3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Comune di Sarno che liquida in complessivi C 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 12/06/2024