Recidiva e Inammissibilità del Ricorso: L’Analisi della Cassazione
L’applicazione della recidiva è un tema cruciale nel diritto penale, capace di influenzare significativamente l’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto di riflessione su quando e come sia possibile contestarla in sede di legittimità. Il caso analizzato riguarda un ricorso dichiarato inammissibile, poiché il motivo sollevato contro il riconoscimento della recidiva è stato giudicato generico e manifestamente infondato. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Resistenza e Precedenti Penali
Il ricorrente era stato condannato in Corte d’Appello per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Nel suo ricorso per Cassazione, l’imputato sollevava un unico motivo, contestando la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva da parte dei giudici di merito.
La difesa sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nel confermare l’aggravante, ma non forniva argomentazioni specifiche e dettagliate a sostegno di tale tesi, limitandosi a una contestazione generale.
La Decisione della Corte sulla Recidiva
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno stabilito che il motivo presentato non era consentito in sede di legittimità, in quanto generico e, soprattutto, palesemente infondato.
Questa decisione comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una conseguenza tipica dei ricorsi ritenuti temerari o privi di fondamento.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso sulla Recidiva è Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione rigorosa della motivazione fornita dalla Corte d’Appello, ritenendola immune da vizi logici e giuridici. Vediamo i punti chiave del ragionamento.
La Correttezza della Motivazione della Corte d’Appello
I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte territoriale avesse ampiamente e logicamente giustificato il riconoscimento della recidiva. La motivazione si fondava su due pilastri solidi:
1. I precedenti penali: Il certificato penale dell’imputato, presente agli atti, documentava una storia criminale che giustificava l’applicazione dell’aggravante.
2. La gravità dell’episodio: La condotta specifica per cui era stato condannato (violenza e minacce) non era un fatto isolato, ma, secondo i giudici, “l’espressione della radicata renitenza alle regole e al rispetto dell’autorità”.
La Valutazione della Pericolosità Sociale
Un aspetto fondamentale della motivazione riguarda la valutazione della personalità dell’imputato. La Corte d’Appello aveva sottolineato come il comportamento tenuto manifestasse una “peculiare tendenza a delinquere e maggiore pericolosità sociale”. Questa valutazione, basata su elementi concreti, è stata considerata dalla Cassazione come un argomento forte e sufficiente a sostenere la decisione sulla recidiva, rendendo la contestazione del ricorrente del tutto generica e priva di pregio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: per contestare efficacemente una sentenza in Cassazione, non è sufficiente una critica generica. È necessario individuare specifici vizi di legge o di motivazione, argomentando in modo puntuale e pertinente.
In particolare, quando si contesta la recidiva, bisogna confrontarsi direttamente con le ragioni addotte dal giudice di merito, dimostrando perché la sua valutazione sulla pericolosità sociale o sull’analisi dei precedenti penali sia errata o illogica. In assenza di tali elementi, il ricorso rischia, come in questo caso, di essere dichiarato inammissibile, con ulteriori conseguenze economiche per l’imputato.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato, relativo alla contestazione della recidiva, è stato ritenuto generico, manifestamente infondato e non consentito in sede di legittimità. La Corte ha riscontrato che la motivazione della sentenza impugnata era logica e priva di vizi.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per confermare la recidiva?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione su due elementi principali: i precedenti penali dell’imputato, documentati dal certificato penale, e la gravità della condotta specifica (violenza e minacce), considerata espressione di una radicata tendenza a delinquere e di una maggiore pericolosità sociale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26486 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26486 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti;
esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato cui all’art. 337 cod. pen., con il quale su deduce violazione di legge e vizio di motivazio ordine alla ritenuta recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltr manifestamente infondato in presenza di una motivazione della Corte territoriale esente da evidenti illogicità, incentrata sui precedenti penali documentati dal certificato penale in sulla gravità dell’episodio oggetto della condanna (si veda pag. 4 della sentenza impugnata ove si evidenzia che la condotta tenuta dal ricorrente, connotata sia violenza che da minacce “costituisce espressione della radicata renitenza alle regole e al rispetto dell’autorità nonc peculiare tendenza a delinquere e maggiore pericolosità sociale”);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.