Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30382 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30382 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/12/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che chiede il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 17 gennaio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza di unificazione sotto il vincolo della continuazione di quattro sentenze di condanna emesse nei confronti dell’istante NOME.
Nella motivazione del provvedimento il GE osservava che i reati giudicati nelle indicate sentenze erano rapine aggravate e un omicidio preterintenzionale, commessi tramite adescamento di turisti in noti locali romani, cui veniva offerto del vino contenente benzodiazepine al fine di stordire le vittime ed impossessarsi dei loro beni; in un caso tale condotta aveva provocato il decesso della vit
Al di là della contiguità temporale e delle modalità operative analoghe, osservava il provvedimento impugnato, non emergerebbero elementi ulteriori non allegati dall’istante, né deducibili dalle sentenze, poiché la prima di esse non offre alcuno spunto di valutazione, trattandosi di sentenza ex art. 444 cod. proc.pen.- per ritenere sussistente l’unicità del disegno criminoso che non deve confondersi con uno stile di vita, una inclinazione a commettere un medesimo tipo di reati, sotto la spinta dell’occasione contingente, delle tendenze o dei bisogni.
2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso NOME tramite il difensore lamentando violazione di legge in relazione agi artt. 81 cod.pen. e 671 cod. proc.pen., nonché la contraddittorietà, carenza e manifesta illogicità della motivazione circa il diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione.
Il ricorrente rilevava come sussistessero tutti gli elementi, peraltro evidenziati dal medesimo giudice dell’esecuzione, necessari e sufficienti per ritenere tutti i fatti scaturiti dalla medesima ideazione criminosa : identità di norma violata, medesime modalità operative, identità spazio-temporale dei reati.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Procuratore Generale concludeva per il rigetto del ricorso stante l’assoluta coerenza e congruità della motivazione dell’impugnato provvedimento; di fatto il ricorrente sollecitava un’ulteriore e diversa valutazione di merito da parte della Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Come è noto, in tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un Programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sè l’unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. peri. (Sez. 1, Sentenza n. NUMERO_DOCUMENTO del 26/02/2014)
L’identità del disegno criminoso, che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stessq tipo, non« sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando une-generale propensione alla
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devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali. (Sez. 1, Sentenza n. 15955 del 08/01/2016)
La delibazione svolta dal giudice della esecuzione circa la identità di disegno criminoso sottesa ai fatti per cui il ricorrente ha riportato le condanne oggetto dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. si è uniformata ai principi testé riportati, poiché il Tribunale di Roma ha ritenuto che i fatti in esame non potessero essere ricondotti alla medesima ideazione criminosa, essendo stati commessi sotto la spinta dell’occasione, delle tendenze e dei bisogni, in difetto di indici rivelatori della progettazione originaria di una serie ben individuata di illeciti già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali, non presumibile in ragione della mera identità dei titoli di reato.
La identità di modus operandi, l’identità di norma violata, la identità di luogo ove vennero commessi i reati, la città di Roma, la contiguità temporale fra gli stessi sono stati ritenuti, con motivazione ampia e non contraddittoria, insufficienti a superare il rilievo della assoluta contingenza della determinazione criminosa, collegata a elementi del tutto contingenti ed occasionali.
A fronte di una motivazione in linea con gli arresti della giurisprudenza di legittimità, priva di aporie logiche, il ricorrente, pur denunciando un vizio di motivazione, ovvero di applicazione della norma penale – che non sussiste – nella sostanza chiede la rivalutazione da parte di questa Corte degli indicatori di una eventuale unicità delinquenziale, al fine di pervenire da una diversa valutazione del merito, sollecitando un’operazione inammissibile in questa sede.
Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidee