Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30442 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30442 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore, l’avvocato COGNOME NOME del foro di BRESCIA in difesa di COGNOME NOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20/11/2023 la Corte di Appello di Brescia ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso il 21/12/2022 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale cittadino, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di COGNOME NOME in relazione a tre aggravate in concorso poste in essere ai danni di minorenni, con le conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi di impugnazione:
2.1. Con il primo motivo, con riferimento alla rapina di cui al capo a), ha dedott contraddittorietà della motivazione, derivante da travisamento della prova documentale ai fin dell’identificazione dell’imputato quale autore dell’azione criminosa. Premesso che nessuna delle tre vittime della rapina aveva riconosciuto il ricorrente e che solo una di esse aveva notato presenza di un soggetto – dalla carnagione bianca e dai capelli scuri corti con ciuffo, nonc munito di monopattino elettrico – che riteneva poter aver svolto funzioni di palo, ad avviso ricorrente erroneamente la sentenza impugnata avrebbe considerato la circostanza che il NOME teneva per conto del coimputato NOME il monopattino’ elemento idoneo corroborare l’ipotesi accusatoria di una sua partecipazione alla rapina commessa dallo stesso NOME, tanto che dalle riprese delle videocamere emerge che i tre ragazzi accusati di rapina erano entrati nel local senza alcun monopattino, sicché che solo per un errore di percezione si sarebbe ritenuto che il monopattino non era del Sy.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso il COGNOME ha dedotto la violazione di legge, ancora co riferimento alla rapina di cui al capo a) dell’imputazione, in ordine alla sua partecipaz all’azione criminosa, e la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla sua funzion “palo” e custode del monopattino, nonché l’omessa motivazione con riferimento all’elemento soggettivo del reato.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ed il v motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, in particolare al corretto uso del pot discrezionale conferito dall’art. 133 cod. pen., evidenziando che non sono stati distinti gli aum di pena disposti per ciascun reato in continuazione, con un aumento complessivo di pena, che si assume gravoso, di nove mesi di reclusione.
Con requisitoria scritta del 22/04/2024 il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai param dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché manifestam infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
I primi due motivi di ricorso, in particolare, più che un vero travisamento della pr appaiono prospettare una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisio
che esula dai poteri di questa Corte, trattandosi di valutazione riservata, in via esclusiv giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944).
La partecipazione del ricorrente alla rapina di cui al capo a), infatti, non risulta in alcun fondata dai giudici di merito sulla proprietà o sul possesso del monopattino oggetto dei pri due motivi di ricorso, bensì su altri convergenti elementi che nel percorso argomentativo dell sentenza impugnata emergono come ben più significativi e determinanti: tra questi, innanzitutto, le immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale RAGIONE_SOCIALE vicino ai luoghi teatro della rapina, che hanno evidenziato la presenza di tre ragazzi più grandi che entravano nel local al seguito dei tre giovani poi rimasti vittime della rapina, si accomodavano ad un tavolo vicino loro e, poi, ne osservavano con attenzione l’uscita dal locale, tanto da essere ritratti men erano voltati in direzione delle vittime e, poi, il COGNOME si voltava verso i soggetti seduti tavolo e, alzatosi, usciva dal locale seguito da questi.
L’identificazione del NOME nel personaggio ripreso in tale sequenza – indossante una felpa chiara e con un cappuccio calato sulla testa, dal quale spuntava un ciuffo di capelli ricci – è effettuato sulla base della comparazione con fotografie dello stesso, acquisite in quanto autor di analoghi episodi delittuosi. Inoltre, le sentenze di merito hanno valorizzato le dichiarazio uno dei minori che ha riferito di aver visto che, mentre gli altri due imputati della bloccavano e minacciavano le vittime, un terzo, con carnagione chiara e capelli corti con un ciuffo, controllava la scena a distanza di pochi metri seduto su un gradino, con un monopattino elettrico.
La consapevole partecipazione del COGNOME alla rapina, sia nella preparazione di questa all’interno del locale che, poi, nella fase esecutiva con funzioni di palo, pertanto, è stata de dal riconoscimento di questo nella fase preparatoria della stessa, all’interno del fast food compagnia dei complici, e nell’identificazione del ragazzo con il ciuffo con quello, anch’esso c il ciuffo, che aveva preceduto gli altri rapinatori al seguito delle vittime, identificazione se logici ritenuta confermata anche dalla consumazione di altra rapina (di cui al capo b) in concor con gli stessi correi e con modalità analoghe la stessa notte del 17/12/2021.
L’attribuzione della proprietà del monopattino al NOME oppure al coimputato NOME COGNOME, pertanto, non appare in alcun modo determinante nel percorso argomentativo delle sentenze di merito, atteso anche che la Corte di appello si è limitata ad osservare che anche una detenzione del monopattino per conto del coimputato corroborerebbe soltanto l’adesione del ricorrente all’agire di questo.
Peraltro, giova rilevare che, pur vertendosi in un caso di cd. “doppia conforme”, a sostegno del dedotto travisamento della prova il ricorrente non allega né indica alcun atto dal qu emergerebbe con manifesta evidenza la non corrispondlenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, invece, il vizio di travisamento d prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei mo gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, oppure quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatori acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. (Sez. 2, n. 5 del 09/01/2018, Rv. 272018).
3. Inammissibile è anche il terzo motivo di impugnazione, concernente gli aumenti di pena disposti per ciascun reato in continuazione, atteso che la sentenza dì primo grado, confermata in appello, quantificava la pena per il reato base, all’esito delle riduzioni per le diverse atte in anni tre e mesi tre di reclusione ed euro 800,00 di multa, aumentandola per la continuazione di nove mesi di reclusione e 400,00 euro di multa, per poi applicare la riduzione del rito, sen alcuna specificazione in ordine all’aumento di pena per ciascun reato satellite.
Va premesso, però, che le sezioni unite di questa Corte di Cassazione, nell’evidenziare che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individua il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena i modo distinto per ciascuno dei reati satellite, hanno anche precisato che il grado di impegn motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli st tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dal pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U. , n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269).
Nel caso dì specie, già l’atto di appello era sul punto del tutto generico, in quanto, a fr di condotte criminose seriali ed omogenee, trattandosi di rapine poste in essere nei confronti d minorenni con le stesse modalità, non indicava in alcun modo quale dei reati in continuazione dovesse essere considerato meno grave dell’altro, sicché sul punto il ricorrente appare dolersi d un vizio di motivazione su motivo originariamente inammissibile.
Peraltro, l’aumento di pena di nove mesi di reclusione e 400,00 eurD di multa, operato su una pena base di anni tre e mesi tre di reclusione ed euro 800,00 di multa, risulta estremamente contenuto, a fronte di condotte omogenee che lasciano supporre un aumento in ugual misura per ciascun reato in continuazione, tanto da non richiedere una motivazione specifica e dettagliata, non potendosi dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta , degli aumenti di pena irrogati (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/202, Rv. 279770) ed essendo altresì escluso in radice, pe l’esigua entità dell’aumento, ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. p (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005; Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770).
4.. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto de cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processu versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si deter equitativamente in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle amm
Così deliberato in camera di consiglio, il 15 maggio 2024
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