Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32377 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32377 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Bologna il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 20/03/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la domanda ex art. 671 cod. proc. pen. di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, con riferimento ai reati per i quali egli è stato riconosciuto colpevole con le seguenti decisioni irrevocabili: 1) sentenza del Tribunale di Bologna pronunciata il 14 ottobre 2019, con condanna alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 100,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1 n. 2, cod. pen., commesso in Bologna il 12 ottobre 2019; 2) sentenza del Tribunale di Bologna pronunciata il 17 febbraio 2023, con condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625, comma 1 n.2, cod. pen., commessi in Bologna il 3 e 5 ottobre 2019.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto più grave il reato riguardante il furto di cinque DVD di cui alla sentenza sub 2) e ha confermato, come pena base, quella inflitta con tale decisione; rispetto al reato di cui alla sentenza n.1, il Tribunale ha considerato congrua la pena, in continuazione, di mesi due di reclusione ed euro 60,00 di multa, diminuiti di un terzo per il tentativo e di un ulteriore terzo per il rito abbreviato, giungendo così a giorni ventisei di reclusione ed euro 25,00 di multa e ad una pena finale, per tutti i reati in continuazione, di mesi quattro e giorni ventisei di reclusione ed euro 225,00 di multa.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per suo annullamento rispetto al trattamento sanzionatorio.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 56 cod. pen. rispetto alla diminuzione della pena per il reato tentato di cui alla sentenza sub 1) calcolata in misura inferiore ad un terzo con conseguente illegalità della pena.
2.2. Con il secondo motivo il condannato deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di omessa motivazione rispetto all’aumento di pena stabilito per il reato satellite di cui alla sentenza n.1; al riguardo osserva che il giudice dell’esecuzione si è limitato ad un generico richiamo all’art. 133 cod. pen. senza, però, spiegare le ragioni che lo hanno portato a fissare la relativa pena nei termini sopra indicati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Con riferimento al primo motivo si osserva che, sebbene il giudice dell’esecuzione nel ridurre la pena per il tentativo di cui al reato sub 2 è effettivamente incorso nell’errore lamentato dal ricorrente, il calcolo finale della pena (con la ulteriore riduzione prevista per il rito abbreviato) per il reato satellite risulta corretto e conforme alle previsioni di legge.
Infatti, partendo dalla pena di mesi due di reclusione ed euro 60,00 di multa ed effettuando la riduzione di un terzo per il tentativo e, all’esito di ciò, una ulteriore riduzione di un terzo per il rito abbreviato si giunge alla pena finale di giorni ventisei di reclusione ed euro 25,00 di multa, come statuito nella ordinanza impugnata. Ne consegue che le censure riguardanti la violazione di legge e la illegalità della pena sono infondate.
Passando all’esame del secondo motivo deve, anzitutto, ricordarsi che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.
3.1. In particolare, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti da 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 – 01; Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01).
3.2. Ciò posto, l’ordinanza impugnata risulta rispettosa dei principi sopra indicati avendo richiamato, con riferimento all’aumento di pena per il reato satellite, i criteri fissati dall’art. 133 cod. pen. e, comunque, fissato una pena di entità limitata sia rispetto alla pena base, sia con riferimento a quella stabilita dal giudice della cognizione adempiendo, in tal modo, il relativo obbligo motivazionale.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.