Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24723 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24723 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Recale DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Recale il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Marcianise il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME ed il rigetto dei ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, che chiede l’annullamento della sentenza; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di fiducia di NOME COGNOME e sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di fiducia di NOME COGNOME,
che chiede l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 23 novembre 2021, riduceva le pene inflitte ad NOME COGNOME in anni dodici di reclusione, a NOME COGNOME, esclusa la recidiva, in anni nove di reclusione, a NOME COGNOME, esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 6, cod. pen. e ritenuta la sola recidiva specifica, in anni undici di reclusione.
In particolare, COGNOME NOME risponde del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. ascrittogli al capo 1), relativo alla contestazione del ruolo di partecipe dell’associazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, dai primi anni ’90 fino al novembre 2016, COGNOME NOME e COGNOME NOME rispondono del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., loro ascritto al capo 2), per avere fat parte dell’associazione di RAGIONE_SOCIALE, denominata “RAGIONE_SOCIALE“, federata con il RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE“, con il ruolo di organizzatore per COGNOME NOME e condotta perdurante dal 1984 al novembre 2016, e per COGNOME NOME, con il ruolo di partecipe e condotta perdurante dalla fine degli anni 80 al novembre del 2016.
2. Con la sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere:
NOME COGNOME è stato assolto dal reato associativo per il periodo compreso dal novembre 2005 al maggio 2019 e condannato, per il periodo ascrittogli fino al mese di ottobre del 2005, alla pena di anni diciotto di reclusione, poi ridotta in appello nella misura sopra indicata;
NOME COGNOME è stato assolto per il periodo dall’aprile 2009 fino al maggio 2019 per non aver commesso il fatto e condannato, per il periodo ascrittogli fino al marzo 2009, alla pena di anni dodici di reclusione, poi ridotta in appello nella misura sopra indicata;
NOME COGNOME è stato assolto dall’ottobre 2009 al maggio 2019 per non aver commesso il fatto e condannato, per il periodo ascrittogli fino al settembre 2009, alla pena di anni diciotto di reclusione, ridotta in appello come sopra.
Il Tribunale ha ritenuto provato il ruolo di intermediario nelle estorsioni svolto da NOME COGNOME, gestite dal RAGIONE_SOCIALE fino all’ottobre del 2009, essendo stato estromesso dal sodalizio dopo la scarcerazione di NOME COGNOME.
Nei confronti di NOME COGNOME è stato evidenziato come il suo ruolo di capo è stato svolto a partire dagli anni ’90 ed è proseguito anche durante la sua ininterrotta detenzione in carcere, iniziata il 23 dicembre 2004, grazie alla intermediazione di NOME COGNOME; tuttavia, in assenza di prove oltre i colloqui intercettati fino al 13 ottobre 2005, non è stata ritenuta accertata la perduranza del suo contributo all’associazione per il periodo successivo, con conseguente delimitazione della permanenza del reato fino al mese di novembre del 2005 e assoluzione per il periodo successivo.
Nei confronti di NOME COGNOME, il Tribunale ha delimitato la durata della sua partecipazione fino al 2009 perché il AVV_NOTAIO di giustizia COGNOME NOME lo ha indicato come uno degli esecutori del raid estorsivo eseguito per conto del RAGIONE_SOCIALE ai danni di un cantiere edile per riscuotere una tangente; ciò spiega perché, sebbene il suo ruolo sia stato individuato in quello di uomo di fiducia del boss NOME COGNOME, durante la sua detenzione in carcere, la durata della sua partecipazione alla cosca non sia stata equiparata a quella di NOME (fino al mese di ottobre 2005).
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe indicati, denunciando, a mezzo dei rispettivi difensori, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
3.1. NOME COGNOME (AVV_NOTAIO).
Articola un unico motivo con cui deduce il vizio di motivazione in merito al diniego della continuazione tra il reato associativo per cui si procede con i reatifine, separatamente giudicati.
Il COGNOME è stato ritenuto al vertice della cosca per circa venti anni dal 1984 al 2005, pertanto, non appare logica la motivazione con la quale è stata esclusa la continuazione rispetto all’estorsione in danno del mobiliere COGNOME, consumata il 7 novembre 1985, rispetto ad una associazione nata nel 1984, perché secondo la Corte di appello quest’ultima era in una fase ancora embrionale.
Stesse considerazioni si ripetono per l’estorsione del 1987 in danno di NOME COGNOME, avvenuta tre anni dopo.
A tale riguardo si osserva, al contrario, che rispetto ai reati commessi subito dopo la nascita dell’associazione è naturale riconoscere l’identità del programma criminoso.
4. COGNOME NOME (ricorso dell’AVV_NOTAIO).
4.1. Con il primo motivo denuncia vizio della motivazione in merito alla valutazione delle dichiarazioni del AVV_NOTAIO di giustizia NOME COGNOME, la cui attendibilità avrebbe dovuto essere oggetto di un vaglio più accurato, essendone mancato l’esame nel contraddittorio a seguito del suo decesso con conseguenze acquisizione ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen.
Si richiama la giurisprudenza della Corte Edu in tema di dichiarazioni predibattimentali acquisite senza contraddittorio che possono essere utilizzate se controbilanciate da solide garanzie procedurali.
Si osserva che COGNOME dal 1992 al 1997 faceva parte del RAGIONE_SOCIALE avverso (COGNOME) e che i fatti da lui riferiti si riferiscono al periodo in cui non era anco passato nel RAGIONE_SOCIALE NOME.
È illogico ritenere attenibili tali dichiarazioni sul presupposto che i due RAGIONE_SOCIALE contrapposti erano a conoscenza reciprocamente delle dinamiche interne ai due sodalizi, perché si contrapponevano nel campo delle estorsioni ai danni delle imprese locali.
Ulteriori indici di una illogica valutazione sono i riferimenti alla partecipazione di COGNOME alle riunioni del 1998 e del 2003 sulle modalità di esecuzione delle estorsioni senza che fossero state, in realtà, apportate modifiche sostanziali su tali aspetti.
È mancato, poi, il riscontro a tali accuse da parte degli altri collaboratori, in quanto NOME COGNOME ha riferito di non essere a conoscenza della partecipazione di NOME COGNOME ad attività del RAGIONE_SOCIALE, né sono state apprezzate le dichiarazioni degli imprenditori estorti che hanno negato i fatti.
Si censura come oggetto di travisamento la lettura della conversazione intercettata nel carcere di Fossombrone del 7 agosto 2009 tra i fratelli NOME NOME, NOME NOME e la madre COGNOME NOME, vertente sulla rottura del rapporto con NOME COGNOME per la incertezza del riferimento al COGNOME individuato nello “zozzoso” dell’ex socio di NOME COGNOME.
Si censura, inoltre, la rilevanza attribuita alle dichiarazioni rese dai collaboratori NOME COGNOME e NOME COGNOME, sebbene rese oltre il centottantesinno giorno dall’inizio della loro collaborazione e si evidenzia la scarsa rilevanza del contributo conoscitivo offerto da NOME COGNOME.
4.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva.
Si osserva che l’unico precedente rilevante risale al 1999 mentre la consumazione del reato associativo si arresta nell’agosto del 2009, considerato il corretto comportamento dal 2009 ad oggi.
4.3. Con il terzo motivo deduce omessa motivazione in relazione ala giustificazione dell’applicazione dell’aumento facoltativo della pena per effetto della doppia aggravante ad effetto speciale ai sensi dell’art. 63 comma 4, cod. proc. pen.
4.4. Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuati generiche, tenuto conto dell’epoca remota della sua partecipazione durata fino al 2009.
NOME COGNOME (ricorso AVV_NOTAIO).
5.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 649 cod. proc. pen. come interpretato dalla giurisprudenza in materia.
Si rappresenta che era stato dedotto uno specifico motivo di appello per violazione di precedente giudicato derivante dalla iscrizione in data 3 febbraio 2011 nel registro degli indagati del proc. pen. n. 56960/08 in relazione al quale l’imputato è stato rinviato a giudizio per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. co l’aggravante mafiosa dell’art. 7 I. 203/1991, e successivamente assolto con sentenza irrevocabile.
Pertanto, poiché il procedimento n. 48833/04 a carico di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 416-bis, 629, 610 cod. pen. si fondava sul medesimo compendio probatorio che ha portato alla condanna per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen., ne risultava violato il divieto di un secondo giudizio per i medesimi fatti.
A nulla vale obiettare, come ha fatto la Corte di appello, che il giudicato cui fa riferimento il procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO si riferisce ad una imputazione per ricettazione, atteso che l’iscrizione era relativa anche agli stessi fatti emersi dall’indagine di polizia giudiziaria che ha poi portato alla condanna nel presente procedimento.
Si deve, infatti, presumere che il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. sia stato oggetto di un provvedimento di archiviazione non essendo stata formulata alcuna richiesta di rinvio a giudizio, pur essendo identiche le risultanze istruttorie.
Si deve dare atto che l’AVV_NOTAIO per conto di NOME COGNOME ha prodotto motivi nuovi con allegata informativa di polizia giudiziaria (Questura di Caserta) del 5 gennaio 2006 a supporto del motivo già dedotto circa la violazione del precedente giudicato con nota del Pubblico Ministero che attesta che il procedimento si è definito con decreto di archiviazione.
5.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla affermazione di responsabilità per una accusa di associazione mafiosa connotata da una assoluta genericità, in difetto di specificazione delle condotte che avrebbero concretizzato il suo ruolo di partecipe.
Si osserva che le conversazioni intercettate si presentano di contenuto indecifrabile ed ambiguo e coincidevano con quelle stesse conversazioni che nel procedimento n. 48833/04 hanno verosimilmente comportato che le accuse per associazione si sono definite con un decreto di archiviazione.
Quanto alla dubbia identificazione del ricorrente nel soggetto indicato con l’appellativo di “NOME“, “NOME” o “NOME“, non si tiene conto che mai è stato accertato un ruolo di NOME COGNOME nella vicenda del falso alibi fornito a NOME COGNOME non essendo mai stato oggetto di intercettazioni dirette, ma solo
“inter alios”, e non essendo stato accertato alcun apporto concreto dallo stesso fornito durante la detenzione di NOME.
Si rappresenta che ben 22 collaboratori non lo hanno indicato come affiliato al “RAGIONE_SOCIALE“.
Si rappresenta, inoltre, che il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, non solo, non lo ha riconosciuto in foto, ma ha anche fornito una giustificazione poco plausibile di tale circostanza, avendo fatto riferimento al mutamento del suo aspetto per la barba tagliata e perché molto più grasso, sebbene il taglio della barba si collochi nell’anno 2005 e, quindi, molto tempo prima dell’epoca in cui COGNOME NOME avrebbe conosciuto il COGNOME.
Inoltre, pur volendo ritenere accertata la sua identificazione con “NOME“, non risulta provata la sua adesione al sodalizio, in assenza dell’affectio societatis, essendo emerso dalle intercettazioni solo un appoggio personale in favore di NOME COGNOME e non in favore del sodalizio nel suo complesso.
5.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione nella massima estensione delle circostanze attenuanti generiche, e per l’applicazione dell’aggravante dell’art. 416-bis, comma 4, cod. pen.
La partecipazione dell’imputato se ritenuta sussistente è palesemente mininnale e non consente di ritenere provato che il predetto fosse a conoscenza della disponibilità di armi da parte del RAGIONE_SOCIALE, in mancanza di specifici elementi significativi di tale conoscenza.
Si censura, poi, la determinazione della pena sulla base della cornice edittale prevista dalla normativa più sfavorevole intervenuta con la legge del 2008, senza motivare in relazione alla richiesta difensiva di delimitare la permanenza del reato fino all’anno 2005, come era stato deciso nella sentenza di primo grado nei confronti di NOME COGNOME, essendo la sua posizione di fedele AVV_NOTAIO del capo evidentemente collegata e speculare alla prima per la delimitazione della sua durata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi devono essere rigettati, fatta eccezione per il ricorso di NOME COGNOME che deve essere accolto limitatamente al terzo motivo in punto di violazione del disposto di cui all’art. 63, comma 4, cod. proc. pen.
2. Il ricorso di NOME è infondato.
Nell’unico motivo dedotto viene riproposta la medesima questione in fatto già adeguatamente esaminata e respinta con motivazione puntuale ed esaustiva dalla
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Corte di merito, che ha escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra il reato associativo per cui si procede con i reati-fine, separatamente giudicati, oggetto della invocata applicazione di detto istituto.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la valutazione della Corte di appello non si pone affatto in contrasto con l’orientamento consolidato di legittimità secondo cui la continuazione per essere ravvisata tra il delitto associativo ed i reati-fine presuppone che le varie azioni od omissioni costitutive dei singoli episodi siano comprese, fin dal primo momento, nei loro elementi essenziali, nel programma criminoso intorno al quale è stata costituita l’associazione, ed è quindi possibile solo quando risulti che l’agente, contestualmente alla costituzione della “societas scelerum”, ovvero alla propria adesione ad essa, avesse già concepito un disegno chiaro e definito dei singoli delitti immediatamente, realizzabili, nell’ambito dell’accordo associativo (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, COGNOME, Rv. 279430; Sez. 1, n.8451 del 21/01/2009, COGNOME, Rv. 243199; Sez. 1, n. 660 del 11/02/1992, COGNOME, Rv. 189508).
Infatti, nella motivazione della sentenza impugnata è stata operata una analitica valutazione delle singole estorsioni, oggetto di separato procedimento penale, ed è stata fornita una differenziata motivazione per l’estorsione consumata il 7 novembre 1985 (in danno della persona offesa COGNOME), dalle altre estorsioni, commesse dal 1987 in avanti, proprio in ragione della astratta possibilità di ravvisare l’identità del disegno criminoso con il reato associativo unicamente con la prima delle suddette estorsioni, a causa della vicinanza temporale con il momento iniziale dell’operatività dell’associazione, che si colloca attorno all’anno 1984.
Tuttavia, rispetto a questa più remota estorsione, la Corte ha valorizzato la circostanza che il COGNOME, ancor prima della costituzione dell’associazione a delinquere, era risultato coinvolto in altre estorsioni che, essendo chiaramente fuori dall’operatività del sodalizio, in quanto precedenti rispetto alla sua costituzione, potevano essere ragionevolmente assimilate a quella del 7 novembre 1985, così da escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso anche rispetto a questa estorsione, perché il dato temporale non poteva essere ritenuto sufficientemente indicativo proprio perché a quell’epoca il programma del sodalizio non si era ancora delineato nel suo preciso ambito operativo.
Quindi, mentre rispetto alle estorsioni commesse a distanza di tre anni dall’insorgere dell’associazione il tempo decorso dalla costituzione dell’associazione è stato ritenuto in modo non illogico troppo lungo per poterle includere nel medesimo progetto iniziale, comprensivo anche del reato associativo, al contrario, rispetto all’estorsione commessa in epoca ravvicinata alle prime manifestazioni del sodalizio, la continuazione è stata esclusa sulla base
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dell’assimilazione di detta estorsione a quelle commesse dall’imputato quando l’associazione non era ancora stata costituita.
Sotto tale profilo, era quindi preciso onere del ricorrente specificare le modalità esecutive ed in particolare l’individuazione dei concorrenti nel reato, che avrebbero potuto astrattamente consentire di assimilare anche l’estorsione del 7 novembre 1985 a quelle che solo nel corso degli anni a seguire sarebbero divenute una delle principali estrinsecazioni dell’associazione mafiosa.
Pertanto, il solo riferimento al tempo di commissione del reato, in ragione della concomitanza di altri delitti della stessa RAGIONE_SOCIALElogia commessi in quell’epoca al di fuori del contesto associativo, non consente di ritenere fondata la doglianza difensiva sulla base del mero richiamo all’orientamento giurisprudenziale sopra menzionato, senza alcuna indicazione sulle modalità esecutive dei reati, con particolare riguardo alla eventuale coincidenza dei concorrenti.
Il ricorso di NOME COGNOME è fondato limitatamente al terzo motivo, mentre deve essere rigettato nel resto.
Innanzitutto, risultano prive di fondamento le censure dedotte con riguardo alla necessità di una valutazione rafforzata dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dal AVV_NOTAIO di giustizia NOME COGNOME, maggiore di quella già prevista ordinariamente dall’art. 192 comma 3, cod. proc. pen., essendone mancato l’esame nel contraddittorio a seguito del suo decesso con conseguenze acquisizione ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen.
Del tutto fuorviante è a tale riguardo il riferimento alla giurisprudenza della Corte Edu in tema di dichiarazioni predibattimentali acquisite senza contraddittorio che possono essere utilizzate per la decisione solo se controbilanciate da solide garanzie procedurali.
A tale proposito è sufficiente rilevare che la c.d. chiamata in correità è già disciplinata dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. nel senso di ritenere necessario che l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato o imputato in procedimento connesso trovi riscontro in elementi ulteriori di prova che ne confermino l’attendibilità.
Si tratta di una prova che per la sua peculiare natura è sottoposta ad una specifica disciplina legale non solo per quanto concerne le modalità di assunzione nel rispetto della regola del contraddittorio ma anche con riguardo alla sua valutazione, in deroga al principio del libero convincimento del giudice che presiede il regime di valutazione della prova nel processo penale, condizionato soltanto dall’obbligo di dare conto nella motivazione dei criteri liberamente selezionati, senza preclusioni o presunzioni legali, con il solo limite del rispetto
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della logica sorretta da consolidate e riconosciute massime d’esperienza (art. 192 comma 1, cod. proc. pen.).
Conseguentemente, non si giustifica affatto – come sostenuto dal ricorrente – una diversa regola di giudizio nel caso in cui le dichiarazioni siano state acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. per la sopravvenuta impossibilità oggettiva di ripetizione, essendo già prevista in linea AVV_NOTAIO una limitazione legale alla loro utilizzazione come unica fonte di prova su cui basare la decisione di condanna dell’imputato.
Deve qui rammentarsi che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27918 del 25/11/2010 – D. F. – Rv. 250199 avevano affermato il principio che le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono – conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell’art. 6 della CEDU fondare in modo esclusivo o significativo l’affermazione della responsabilità penale.
È stato affermato che una tale limitazione della libera valutazione della prova costituisce il frutto di una interpretazione del sistema normativo nazionale, tale da renderlo conforme alle norme della CEDU o non incompatibile con le stesse.
Quindi, per armonizzare le deroghe al principio del contraddittorio previste dall’art. 111, comma 5, Cost., con l’art. 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte Edu (sent. 14 dicembre 1999, RAGIONE_SOCIALE.M. c. Italia; sent. 13 ottobre 2005, COGNOME, cit; sent. 9 febbraio 2006, COGNOME c. Italia; sent. 19 ottobre 2006, COGNOME, cit.; sent. 18 maggio 2010, COGNOME c. Italia; sent. 7 agosto 1996, COGNOME e COGNOME c. Italia; sent. 5 dicembre 2002, COGNOME c. Italia), era stata accolta e sostenuta la interpretazione secondo cui le dichiarazioni predibattinnentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono fondare in modo esclusivo o significativo l’affermazione della responsabilità penale.
Successivamente con le ultime sentenze della Grande Camera, COGNOME COGNOME v. Regno Unito (Corte Edu, Grande Camera, 15 dicembre 2011) e COGNOME v. Germania (Corte Edu, Grande Camera, 15 dicembre 2015), la stessa giurisprudenza europea ha rivisto il precedente orientamento più rigoroso, avendo ritenuto compatibile con le garanzie convenzionali la condanna fondata su dichiarazioni decisive assunte in via unilaterale, ogni volta che il sacrificio del diritto di difesa (ovvero l’impossibilità di interrogare direttamente il test fondamentale) sia bilanciato da “adeguate garanzie procedurali”, da individuarsi anche – e comunque non in via esclusiva – nello spazio che il sistema processuale garantisce alla difesa di contro esaminare gli ulteriori testi di riscontro, diversi da quello il cui esame sia divenuto impossibile.
Nella fattispecie in esame, la valutazione della prova dichiarativa è stata correttamente compiuta dal Giudice di merito proprio nel rispetto di tali garanzie procedurali, non essendo affatto richiesta una maggiore ed accresciuta rilevanza dei cc.dd. riscontri estrinseci, giacché una tale regola di giudizio non è imposta dalla giurisprudenza europea richiamata.
L’affermazione di responsabilità è stata basata non solo sulle dichiarazioni rese da NOME COGNOME (il AVV_NOTAIO deceduto), ma anche su quelle rese dagli altri collaboratori di giustizia (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME), rispetto ai quali mai è stata messa in discussione la mancanza di contraddittorio nell’assunzione delle relative dichiarazioni.
Sotto tale profilo, quindi, non può censurarsi la valutazione operata dalla Corte di merito che ha compiutamente analizzato tutte le fonti di prova, vagliandone l’attendibilità attraverso il loro reciproco riscontro, e quindi dando ampia applicazione al principio del contraddittorio, rispetto sia alla valutazione che all’acquisizione delle prove dichiarative, che sono state assunte nel corso del dibattimento, in parte, attraverso il loro esame e controesame, ed in parte con l’accordo delle parti ai sensi dell’art. 493, comma 3, cod. proc. pen.
Passando alla valutazione delle chiamate di correo oggetto di censura, si deve preliminarmente rilevare l’infondatezza anche della dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME, perché rese oltre il centottantesimo giorno dall’inizio della loro collaborazione.
Oltre a non essere stata oggetto di eccezioni al momento della loro acquisizione in sede dibattimentale, si deve ricordare che le Sez. U, con la sentenza n.1149 del 25/09/2008, Rv. 241882 hanno chiarito che non si tratta di una inutilizzabilità patologica e quindi assoluta, ma soltanto relativa, di conseguenza le dichiarazioni rese oltre il termine predetto possono costituire oggetto di una successiva prova assunta nelle forme di legge.
Cosicché, con riferimento al caso di specie, non vi è alcun dubbio che le dichiarazioni dei due predetti collaboratori sono utilizzabili perché acquisite nella fase dibattimentale nel contraddittorio delle parti attraverso la loro diretta assunzione (COGNOME NOME) o comunque con l’accordo delle stesse ai sensi dell’art. 493, comma 3, cod. proc. pen. (COGNOME NOME).
Quanto alla valutazione della rilevanza delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, concordi nell’indicare NOME COGNOME quale titolare di una
impresa al servizio del RAGIONE_SOCIALE, come strumento per imporre le estorsioni alle altre imprese locali e per il riciclaggio dei relativi proventi, si de ricordare in via preliminare che, secondo l’incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
Le doglianze del ricorrente appaiono indirizzate a minimizzare la rilevanza probatoria delle predette fonti dichiarative sulla base di argomenti volti essenzialmente a mettere in discussione l’attendibilità dei dichiaranti, in base alla considerazione che il AVV_NOTAIO NOME, reggente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal 2013 al 2016, si è limitato a riferire genericamente della appartenenza al predetto RAGIONE_SOCIALE, senza fare cenno alla conoscenza della partecipazione del COGNOME alle estorsioni, pur avendone confermato il ruolo avuto nel favorire la latitanza di NOME COGNOME, in riferimento alla sua cattura del 13 maggio 1999 in una botola all’interno dell’abitazione dei coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Tale apparente contraddizione è stata coerentemente spiegata dalla Corte di appello, essendosi evidenziato come il predetto AVV_NOTAIO avesse ridotte conoscenze del periodo antecedente al 1998, cui hanno fatto riferimento gli altri collaboratori, e non solo NOME COGNOME, e che per quanto riguarda il periodo successivo, l’ignoranza su tali vicende di NOME COGNOME è stata spiegata dallo stesso AVV_NOTAIO, allorchè ebbe a chiarire che COGNOME era innanzitutto legato al RAGIONE_SOCIALE COGNOME, poi federatosi con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e che era NOME COGNOME a gestire le estorsioni, senza mai avergli rivelato i nomi dei suoi collaboratori più stretti (cfr. interrogatorio di NOME COGNOME riportato alle pp.17 e 18 della sentenza impugnata).
Non è, dunque, vero che NOME COGNOME avrebbe contraddetto le altre fonti di prova, costituite dai collaboratori di giustizia che hanno concordemente riferito del ruolo svolto da NOME COGNOME insieme ad NOME COGNOME nella gestione della impresa edile mafiosa agli stessi facente capo, al quale era strettamente legato anche per legami parentali, in quanto coniugato con NOME COGNOME, sorella di NOME COGNOME.
Del tutto coerente con la ricostruzione del contesto criminale in cui le vicende si collocano e poi anche la lettura della conversazione intercettata durante i colloqui in carcere del 7 agosto 2009 tra i fratelli NOME COGNOME e NOME COGNOME con la madre NOME COGNOME, in cui il riferimento all’ex socio di NOME COGNOME è stato giustificato a riscontro non solo del rapporto che legava NOME COGNOME a NOME COGNOME – circostanza questa già sufficientemente riscontrata dalle plurime
chiamate di correo – ma soprattutto della frattura che si è poi delineata nei rapporti tra i COGNOME e NOME COGNOME, con la definitiva uscita di scena del COGNOME, in riscontro di quanto riferito al riguardo da NOME COGNOME.
In definitiva, deve rilevarsi che il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non evidenzia la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, non consentito in sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia – come nella specie – una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente del ruolo svolto da NOME COGNOME in seno al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi confederatosi con i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Né possono considerarsi inficiate da manifesta illogicità le argomentazioni riferite alla partecipazione di COGNOME alle riunioni del 1998 e del 2003 con NOME COGNOME, di cui ha parlato il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, sulle modalità di esecuzione delle estorsioni senza che fossero in realtà apportate modifiche sostanziali su tali aspetti, considerato quanto evidenziato in modo del tutto coerente nella sentenza sulla opportunità di confrontarsi e valutare gli assetti operativi dei due RAGIONE_SOCIALE, NOME e NOME, dopo la loro alleanza.
Altrettanto generiche appaiono le critiche al vaglio dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori NOME COGNOME e NOME COGNOME, che, sebbene rese oltre il termine di centottanta giorni dall’inizio della collaborazione, sono state accuratamente vagliate attraverso il riscontro reciproco costituito dalla convergenza sulle informazioni rese sul conto di NOME COGNOME e sulla loro autonomia, desunta proprio dall’appartenenza a RAGIONE_SOCIALE diversi, oltre perché la loro attendibilità è risultata già saggiata dalle sentenze emesse in altri numerosi procedimenti penali.
Le medesime considerazioni devono ripetersi per le censure volte a minare l’attendibilità delle dichiarazioni di NOME COGNOME, che sono state coerentemente apprezzate proprio per la provenienza da un soggetto affiliato al RAGIONE_SOCIALE contrapposto, quello dei COGNOME, essendo tutt’altro che illogico ritenere che anche gli affiliati d RAGIONE_SOCIALE in contrapposizione tra loro per la gestione delle estorsioni fossero a conoscenza della composizione del RAGIONE_SOCIALE rivale, tenuto conto anche dei riferiti contrasti avuti dal COGNOME con l’impresa di NOME COGNOME e di NOME COGNOME per la spartizione dei cantieri dei lavori più importanti nelle proprie zone di competenza (cfr. pag. 19 della sentenza impugnata).
7. Il secondo e quarto motivo di ricorso in tema di recidiva e diniego delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili perché propongono una rivalutazione nel merito della pericolosità dell’imputato attraverso una diversa lettura dei dati processuali.
La Corte di appello ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto sia di escludere le circostanze attenuanti generiche e sia di riconoscere la recidiva specifica in ragione della lunga durata della condotta di partecipazione dell’imputato ad una associazione mafiosa di stampo camorristico, accertata nel periodo di tempo compreso tra i primi anni ’90 ed il 2009, del ruolo rilevante svolto in seno al sodalizio, della medesima natura del precedente specifico oltre che della sua data di consumazione (un tentativo di estorsione del maggio 1999).
Sulla base di considerazioni pertinenti ha, quindi, ritenuto evidentemente non rilevante il tempo decorso dai fatti oggetto del presente giudizio, valutando la ricaduta nel delitto come espressione di un più elevato grado di colpevolezza e indice di maggiore pericolosità.
L’ accertamento della maggiore pericolosità del nuovo episodio delittuoso è stata apprezzata coerentemente in rapporto alla natura e al tempo di commissione del precedente specifico per una tentata estorsione, sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo riferita al tempo di commissione del reato per cui si procede.
Il tempo decorso dai fatti, che pure potrebbe giustificare una differente valutazione non del profilo della gravità delle condotte ascritte all’imputato ma della sua pericolosità alla stregua della rilevanza che l’art.133, comma 2, cod. pen. espressamente attribuisce anche alla condotta susseguente al reato, è stato ragionevolmente ritenuto subvalente in ragione del lungo lasso temporale della partecipazione all’associazione mafiosa come accertata nel presente giudizio.
8. È fondato il terzo motivo in relazione alla carenza di giustificazione dell’applicazione dell’aumento facoltativo della pena per effetto della doppia aggravante ad effetto speciale ai sensi dell’art. 63, comma 4, cod. proc. pen.
Va ricordato che in tema di concorso di circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di circostanze ad effetto speciale, è richiesto uno specifico dovere di motivazione del giudice che, dopo aver quantificato la pena relativa alla circostanza più grave, ritenga di procedere ad un ulteriore aumento nella misura massima consentita dall’art. 63, comma quarto, cod. pen., dovendo essere indicate le ragioni che hanno indotto alla quantificazione dell’aumento (Sez. 2, n. 22763 del 10/07/2020, Gaudino, Rv. 279478).
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Nel caso di specie, la Corte di appello di Napoli ha proceduto ad una nuova determinazione della pena (p.b. anni sette di reclusione, aumentata per la recidiva specifica a nove anni, aumentata di ulteriori due anni per l’aggravante dell’art. 416-bis, comma 4, pervenendo alla pena finale anni undici di reclusione), una volta esclusa la recidiva reiterata e riconosciuta quella specifica, ma ha determinato l’aumento per la recidiva specifica, quale aggravante ad effetto speciale più grave, senza motivare l’ulteriore aumento per l’aggravante dell’associazione armata, che poteva in astratto essere operato anche nella misura minima di un giorno di reclusione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte costituisce regola consolidata che quanto più il giudice intenda discostarsi dall’aumento minimo, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente gli elementi cui abbia ritenuto di attribuire rilievo.
Ne consegue l’annullamento parziale della sentenza impugnata, limitatamente al punto della sentenza in oggetto, con rinvio per nuova valutazione ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che si atterrà al suddetto principio di diritto.
Il ricorso di NOME COGNOME è nel suo complesso infondato.
La questione dedotta con il primo motivo per violazione del giudicato ex art. 649 cod. proc. pen. è infondata.
Ed invero risultano inconsistenti tutti gli argomenti addotti per sostenere l’assunto della violazione del giudicato sulla base di una sentenza irrevocabile che non ha in alcun modo statuito, né in senso assolutorio e né nel senso opposto, rispetto all’accusa di partecipazione all’associazione mafiosa oggetto del presente giudizio, avendo avuto pacificamente ad oggetto il solo reato di ricettazione, sia pure con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa dell’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, (ora trasfusa nell’art. 416.bis.1 cod. pen.), e quindi, un fatto strutturalmente e radicalmente diverso dal reato associativo sotto il profilo storico prima ancora che sul piano della qualificazione giuridica.
L’ipotesi che nei confronti dell’imputato sia stato già iscritto un diverso procedimento per il reato di associazione mafiosa non può evidentemente avere alcuna rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 649 cod. poc. pen. se su tale accusa l’azione penale non sia stata concretamente esercitata.
Il divieto di un secondo giudizio presuppone che sul medesimo fatto sia intervenuta una pronuncia di condanna o di proscioglimento divenute irrevocabili, mentre nel caso di specie il ricorrente si duole per una ipotetica pronuncia di
archiviazione intervenuta per il medesimo fatto, che non ha alcuna attinenza con la violazione del giudicato.
Sotto tale differente profilo, che al contrario avrebbe potuto assumere rilevanza sul piano della inosservanza della disciplina processuale prevista per la riapertura delle indagini ex art. 414 cod.proc.pen., il ricorso è del tutto generico.
Era preciso onere del ricorrente documentare tale differente eccezione, con l’allegazione della richiesta di archiviazione e del correlativo provvedimento di archiviazione.
Al contrario il ricorrente ha soltanto formulato delle mere supposizioni basate sulla documentazione prodotta in sede di motivi nuovi, che non possono evidentemente supportare l’eventuale vizio che sarebbe derivato dalla omessa riapertura delle indagini sul medesimo fatto.
È noto che l’assenza di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero (Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, COGNOME, Rv. 247834).
L’allegata informativa di polizia giudiziaria della Questura di Caserta del 5 gennaio 2006 con l’annotazione del Pubblico Ministero che attesta che il procedimento si è definito con decreto di archiviazione non assume alcuna rilevanza, in difetto dell’allegazione della richiesta di archiviazione e del decreto di archiviazione, i soli atti giudiziari che avrebbero consentito di verificare la corrispondenza tra i fatti oggetto ‘dell’archiviazione con quelli oggetto del nuovo giudizio.
Non si può, quindi, neppure ritenere sussistente l’ipotesi ventilata di riapertura delle indagini in difetto di autorizzazione, se non risulta che vi sia stata una archiviazione nel diverso procedimento per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., essendosi al cospetto semmai di un mero ritardo nell’esercizio dell’azione penale, non sanzionato processualmente, salvo quanto previsto in tema di avocazione delle indagini dall’art. 412 cod. proc. pen., per il mancato esercizio dell’azione penale (normativa ora riformata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Peraltro, nel caso di archiviazione per un reato associativo che si sviluppa nel corso del tempo, è del tutto generica l’affermazione che si tratti degli stessi fatti senza neppure considerare la prospettiva temporale in cui si inscrivono le diverse condotte di partecipazione mafiosa contestate (in AVV_NOTAIO, cfr. Sez. 2, n. 7870 del 28/1/2020, Caridi, Rv. 277962).
In linea AVV_NOTAIO, va considerato che l’esistenza di un precedente provvedimento di archiviazione per il reato di cui all’art.416-bis cod. pen. non
impedisce l’apertura delle indagini per un nuovo reato del medesimo RAGIONE_SOCIALE, in relazione ad un periodo immediatamente successivo, quand’anche le condotte poste in essere siano identiche, per RAGIONE_SOCIALElogia e modalità, a quelle già giudicate, trattandosi in ogni caso di fatti diversi sotto il profilo storico-naturalistico e frut di un rinnovato “prendere parte” al fenomeno associativo (Sez. 6, n. 40899 del 14/6/2018, C., Rv. 274149).
10. Inammissibile è il secondo motivo con il quale si ripropongono censure attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.
Sotto il profilo della genericità dell’imputazione si deve osservare che non essendo stata dedotta alcuna nullità per difetto della specifica descrizione del fatto, la questione non assume alcuna rilevanza sul piano dell’accertamento del ruolo di partecipe allo stesso contestato, emergendo chiaramente dalla motivazione delle sentenze di merito quale sia stato il contributo in concreto apportato dal predetto imputato in seno al sodalizio, per il suo diretto coinvolgimento in estorsioni oltre che per il ruolo svolto come uomo fidato del capo RAGIONE_SOCIALE NOME, durante la detenzione in carcere di quest’ultimo.
Quanto alla dubbia identificazione del ricorrente nel soggetto indicato con l’appellativo di “NOME“, “NOME” o “NOME“, il ricorrente sottovaluta che la fonte di accusa è costituita essenzialmente dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (NOME COGNOME e NOME COGNOME) che lo hanno individuato con gli appellativi di “NOME” (NOME COGNOME) e di “NOME” o di “NOME” (NOME COGNOME), che trovano riscontro nelle intercettazioni dei familiari di NOME COGNOME e nelle stesse dichiarazioni rese dal predetto coimputato che ha confermato di conoscere NOME COGNOME con il soprannome di “NOME” (riportate a pag. 9 della sentenza impugnata).
D’altra parte la dedotta circostanza che molti altri collaboratori non lo abbiano menzionato tra gli affiliati del “RAGIONE_SOCIALE” non può essere apprezzata in questa sede perché non consente di mettere in discussione la valutazione della riconosciuta piena attendibilità dei due predetti collaboratori di giustizia che, al contrario, tale ruolo gli hanno attribuito in un periodo di tempo in cui i maggiori esponenti del predetto RAGIONE_SOCIALE erano detenuti e durante il quale l’imputato avrebbe assunto il compito di mantenere i rapporti con gli altri RAGIONE_SOCIALE per continuare a condividere i profitti delle estorsioni.
Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di responsabilità, l’obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico sia con riferimento all’accertamento del ruolo di “uomo di fiducia” del capo RAGIONE_SOCIALE detenuto in carcere,
sia con riferimento alla incertezza manifestata dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME in sede di ricognizione fotografica per la sua trasformazione fisica dovuta al taglio della barba ed al dimagrimento, per la genericità della censura difensiva incentrata sull’epoca in cui il predetto avrebbe tagliato la barba rispetto a quando il AVV_NOTAIO ne avrebbe avuto contezza.
In particolare, nella sentenza viene valorizzato il riferimento emerso dalle intercettazioni eseguite nell’anno 2005 a conferma della circostanza che l’imputato ha effettivamente cambiato il proprio aspetto tagliandosi la barba.
Secondo il ricorrente tale conversazione si riferisce ad un periodo antecedente a quello in cui il AVV_NOTAIO avrebbe frequentato l’imputato, che si assume collocabile nell’anno 2009.
Si tratta di una osservazione che non inficia l’attendibilità del riconoscimento fotografico operato il 17 aprile 2015 dal COGNOME, non essendo stati allegati elementi certi per ricostruire i precisi periodi di tempo in cui l’imputato abbia tenuto la barba, essendo compatibile con quanto dichiarato dal AVV_NOTAIO che l’imputato possa avere portato prevalentemente la barba per periodi di tempo anche non necessariamente continuativi e che, d’altro canto, il AVV_NOTAIO possa averlo visto sempre con la barba.
Va considerato, comunque, che l’imputato è stato riconosciuto in foto senza incertezze con l’appellativo di “NOME” e quale “cugino di NOME” dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME, e che nelle intercettazioni riferite all’imputato, il predetto nel corso di una stessa conversazione che riguardava la medesima persona (quella del 13 ottobre 2005 richiamata a pag. 10 della sentenza impugnata) è stato dagli stessi conversanti talvolta chiamato “NOME“, altre volte “NOME” e altre volte “NOME“.
La individuazione dell’imputato quale il soggetto di cui parlano i familiari di NOME durante i colloqui intercettati in carcere è stata ritenuta, infine, confermata dal riscontro della sua età anagrafica (42 anni all’epoca dell’intercettazione) che non è stata messa in discussione dal ricorrente ed è stata coerentemente valorizzata dalla Corte di appello come ulteriore elemento di prova della sua certa identificazione.
Le medesime considerazioni devono ripetersi rispetto alla dedotta carenza di prova dell’a ffectio societatis, tenuto conto dell’indubbia rilevanza per la stessa operatività del sodalizio dell’appoggio fornito al capo RAGIONE_SOCIALE durante la sua detenzione in carcere per continuare a svolgere detta funzione direttiva anche dopo il suo arresto.
Appare evidente la genericità della censura che non tiene conto della doverosa valutazione complessiva di tutte le fonti di prova, e quindi anche del coinvolgimento nelle dinamiche associative di cui hanno fatto riferimento i
collaboratori di giustizia (vedi pag. 11 della sentenza impugnata su quanto riferito dal AVV_NOTAIO di giustizia NOME COGNOME sul ruolo svolto da NOME COGNOME in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE).
Infondato è, infine, il terzo motivo per le censure dedotte in relazione all’applicazione dell’aggravante dell’art. 416-bis, comma 4, cod. pen. e per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La partecipazione dell’imputato contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente non è stata considerata minimale proprio in ragione del ruolo di raccordo svolto durante la detenzione in carcere del capo RAGIONE_SOCIALE.
Da ciò discende come logico corollario la manifesta infondatezza, per un verso, delle doglianze difensive secondo cui l’imputato non avrebbe potuto essere ritenuto a conoscenza della disponibilità di armi da parte del RAGIONE_SOCIALE, e per altro verso, della asserita meritevolezza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Si deve ricordare che in tema di associazione per delinquere di RAGIONE_SOCIALE mafioso, l’aggravante della disponibilità di armi, di cui all’art. 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che, per colpa, lo ignorino.
Quanto, poi, alla concreta disponibilità di armi il riferimento alla sequela di attentati operati con l’uso di armi per il soddisfacimento degli scopi del RAGIONE_SOCIALE, quale tipica associazione camorristica, non censurati dal ricorrente, rende evidentemente generica la doglianza, considerato quanto già affermato nella giurisprudenza di legittimità in tema di associazione di stampo mafioso.
È stato già affermato in modo condivisibile (Sez.6, n.55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271743) che ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l’esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l’accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale, nonché da quanto riferito dai collaboratori di giustizia sulle attività tipiche svolte dal cla mafioso per l’affermazione della propria egemonia sul territorio, e nello specifico dal RAGIONE_SOCIALE nel corso di oltre un ventennio (dagli anni 80 fino al 2009).
La sentenza impugnata, nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio con l’estrema gravità del delitto ascrittogli in ragione del ruolo svolto con la partecipazione dell’imputato anche a “summit” con gli altri RAGIONE_SOCIALE confederati.
Quanto, poi, all’invocata applicazione della cornice edittale prevista dalla normativa più favorevole prima della entrata in vigore della legge del 2008 (d.l.
n.92 del 23 maggio 2008, convertivo con la legge 24 luglio 2008, n. 125 che ha aggravato le pene per il reato di associazione mafiosa), attraverso la delimitazione della permanenza del reato fino all’anno 2005, come deciso nella sentenza di primo grado nei confronti di NOME COGNOME, si deve rilevare la infondatezza della doglianza.
La partecipazione al sodalizio è stata delimitata al mese di ottobre 2005 nei confronti di COGNOME NOME solo perché costui era detenuto e non vi erano ulteriori intercettazioni successive che dimostrassero che oltre quella data avesse proseguito a svolgere un ruolo attivo nel sodalizio.
Al contrario COGNOME NOME era libero e, oltre a svolgere il ruolo di uomo di fiducia del predetto capo RAGIONE_SOCIALE, è stato indicato come attivo nel sodalizio per la gestione delle estorsioni commesse quanto meno fino al 2009 (secondo quanto riferito dal AVV_NOTAIO COGNOME NOME).
Da quanto osservato deriva, quindi, l’infondatezza del denunciato vizio per violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio.
12. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente all’aumento di pena ex art. 63, quarto comma, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Nel resto, il ricorso di NOME COGNOME è, nel complesso, infondato, e va pertanto rigettato con dichiarazione della irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità dell’imputato.
In considerazione del rigetto degli altri ricorsi, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli; rigetta il ricorso nel resto, e, visto l’art. 624 cod.proc.pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine ,penal é all’affermazione di`résponsabilità dell’imputato.
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