Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14330 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14330 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PAVIA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/07/2023 del TRIBUNALE di PAVIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell’esecuzione, «sospendeva» l’ordine di esecuzione di pene concorrenti, emesso dalla locale Procura della Repubblica il 5 luglio 2023 nei confronti d NOME, ordinandone la rimessione in libertà.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia e deduce vizio d violazione di legge e vizio di motivazione.
Dopo avere premesso che NOME è stato condanNOME, tra gli altri, per reati di cui agli artt. 628, terzo comma, cod. pen. e 629, secondo comma, cod. pen., compresi nell’elenco di cui all’art. 4-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), richiamato espressamente dal citato art. 656, comma 9, lett. a c.p.p. quale condizione ostativa alla sospensione dell’esecuzione della pen prevista dal quinto comma della medesima disposizione di legge, ha osservato in primo luogo l’erroneità della tesi difensiva, seguita dal Giudice dell’esecuzi secondo cui l’ostatività del reato verrebbe meno nel caso – come quello che c occupa – nel quale le aggravanti siano state elise dal giudizio di equivalenza c le riconosciute circostanze attenuanti generiche.
Ha, poi, stigmatizzato la decisione del Giudice dell’esecuzione che – a fronte del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica – aveva provveduto a «sospendere» lo stesso (peraltro sulla scorta di un non consentito giudizio sulla sussistenza o meno di «pericolo allarme sociale»), invece di limitarsi a dichiararne la temporanea inefficacia, fine di consentire al condanNOME di presentare istanza per la concessione d misure alternative alla detenzione.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 23 dicembre 2023, ha chiesto l’annullamento c rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui la condanna per i delitti aggravati costituenti reati osta alla sospensione dell’ordine di esecuzione impedisce la concessione del beneficio
sospensivo anche quando la sentenza ha ritenuto l’equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti tipiche di tale delitto, giacc giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta (Sez. 1 n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre Rv. 276312; Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, COGNOME, Rv. 253784; Sez. 2, n. 3731 del 28/06/2000, COGNOME, Rv. 217096).
2. A seguito della novella dell’art. 656, comma nove, lett. c) c.p.p. ad ope della legge 5 dicembre 2005 n. 251, la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva – anche se costituente residuo di maggior pena – non superiore a tre anni di reclusione (o sei anni nei casi disciplinati dagli artt. 90 e 94 d. ottobre 1990 n. 309 e successive modificazioni), contemplata dal quinto comma della medesima disposizione di legge, non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis 1. n. 354 del 1975.
L’art. 656, comma primo, c.p.p., che delinea l’oggetto e l’ambito d applicazione della norma, contiene un esplicito e univoco riferimento all’esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva e alle relativ competenze del pubblico ministero, organo propulsivo dell’esecuzione. I commi successivi costituiscono l’ulteriore articolazione del principio generale conten nel primo comma, laddove dettano un’articolata disciplina modulata sull’entità della pena detentiva da espiare, sulle differenti modalità di esecuzion finalizzate, tra l’altro, alla possibile applicazione di benefici penitenz delineano in maniera tassativa le preclusioni alla sospensione dell’esecuzion della pena, fondate sull’esclusivo riferimento alla concreta pena detentiva eseguire e non certo alla configurazione normativa di un “tipo d’autore” (quale nel caso di specie, il recidivo ex 99, comma quarto, c.p.) e a una scelta gener preventiva che si porrebbe in evidente contrasto con la finalità rieducativa del pena e vanificherebbe i principi di proporzione e di individualizzazione dell stessa (Sez. Un. 30 maggio 2006, ric. Aloi). In particolare, il quinto comm dell’art. 656 c.p.p. individua i presupposti generali per la sospensione dell’or di esecuzione di pene detentive brevi, funzionale alla formulazione della domanda di ammissione ad una misura alternativa, rinviando alle deroghe disciplinate dai successivi commi sette e nove (il Pubblico ministero, salv quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l’esecuzione). Il nono comma della medesima disposizione contiene, a sua volta, l’elencazione tassativa dell situazioni derogatrici al principio generale fissato dal precedente quinto comma, stabilendo, in particolare, alla lett. a) che la sospensione dell’esecuzione d pena non possa essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di c all’art. 4-bis ord. pen.
Il tenore letterale della disposizione in esame e il richiamo, qua condizione ostativa, all’intervenuta condanna per uno dei delitti indicati nell’ 4-bis Ord. pen., rendono dunque evidente che il legislatore, ai fini del diniego d beneficio, ha voluto attribuire rilievo esclusivo a tale profilo (Sez. I, 2 2008, n. 16741; Sez. I, 10 ottobre 2001, n. 45638; Sez. II, 20 settembre 2001 n. 36764). Pertanto, il divieto di sospensione dell’esecuzione della pena ope anche quando la sentenza abbia ritenuto l’equivalenza o, come nel caso in esame, la prevalenza, sull’aggravante contestata, delle attenuanti generich atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam, ma non incide sugli elementi circostanziali, tipizzanti la condotta dell’agente.
L’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione al caso di specie del combiNOME disposto degli artt. 4-bis Ord. Pen. e 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., così come costantemente interpretati dalla giurisprudenza d legittimità suindicata e, per tali ragioni, s’impone l’annullamento senza rin dell’ordinanza impugnata che dovrà essere comunicata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia.
Così deciso, I’ll gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente