Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24262 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24262 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a Bari; nel procedimento a carico della medesima; avverso la sentenza del 31/03/2023 della corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari riforma parzialmente la sentenza del tribunale di Bari con cui NOME era s condannata in relazione al reato di cui all’art. 5 del Dlgs. 74/2000, concessione delle attenuanti generiche rideterminava la pena finale applicata.
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo d impugnazione.
Deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen rappresentando la qualità di mero rappresentante legale della ricorrente ma priva di effettivi poteri gestori, come tale non responsabile del fatto ascri osservando come la corte di appello abbia sul punto redatto una motivazion meramente apparente oltre che erronea giuridicamente. Si contesta la tesi de
corte di appello per cui in presenza di una società di persone sarebbe imposs individuare un soggetto in via di fatto distinguibile da colui che ricopra la formale di legale rappresentante dell’Ente societario, osservando come si trat affermazione contraria a logica oltre che all’esperienza comune. Si cont anche la tesi per cui l’imputata avrebbe agito in cogestione in ordine agli amministrativi e contabili dell’ente, emergendo sul punto una motivazio carente, posto che sarebbe ovvio che gli atti esterni or;:lovevano essere firma rappresentante legale, non potendo essere sottoscritti dall’amministrato fatto. Inoltre, il predetto dato comunque sarebbe insufficiente per concludere l’imputata fosse titolare di effettivi poteri di gestione.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 5 del Dlgs 74/2000 in ordine alla sussistenza del dolo specifico nonché il vizio di caren motivazione o di motivazione manifestamente illogica. L’avvenuta presentazione da parte della ricorrente, della comunicazione annuale dati Iva dimostrere l’assenza del dolo intenzionale avendo altresì la stessa affidato a profession cura di tutti gli adempimenti fiscali. La motivazione sul punto sar meramente congetturale oltre che diretta a trascurare la rilevanza del diri silenzio riconosciuta all’imputato, siccome si sostiene che l’imputata sic titolare di un ruolo di gestione dei profili amministrativi non poteva igno ricavi rinvenienti dalle transazioni concluse e nulla a sua discolpa sarebbe dedotto.
Il primo motivo è inammissibile. La doppia motivazione dedotta dai giudici, con cui si valorizza sia il ruolo formalmente assunto dalla rico nell’ambito di una ditta individuale, sia, in ogni caso, la sussistenza di gestione in capo all’imputata, seppure svolti assieme ad altro soggetto, gestore di fatto, che non si riducono nella sola sottoscrizione di atti, co rilevante, ma si traducono nello svolgimento di una concreta attività di gestione della ricorrente assieme ad altro soggetto, tanto da recarsi con c presso lo studio di colui che per un biennio sì occupava della contabilità società, fonda adeguatamente il giudizio di responsabilità. Tanto appare si linea con le sentenze di legittimità per cui l’esonero da responsabili rappresentante legale ricorre solo in assenza di ogni potere gestorio, sia in con la recente precisazione, che questo collegio condivide, per cui responsabilità ascrivibile al rappresentante legale di un ente – e deve rit anche di una ditta individuale, che impone alla persona fisica di riferiment adempimenti fiscali connessi alla relativa attività – che persino non abbia stesso l’effettiva gestione, non va ricondotta all’art. 40, comma secondo,
pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla ca rivestita, ma va ricostruita in un quadro in cui lo stesso risulta autore pri della condotta, in quanto direttamente obbligato “ex lege” a presentare dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di sog diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo i assenza, da chi abbia l’amministrazione, anche dì fatto. (Sez. 3 – n. 20050 16/03/2022 Rv. 283201 – 01).
Va aggiunto che rispetto alla suddetta complessiva attività della ricorrente, co ricostruita dalla corte, l’imputata concentra la sua critica solo sulla sottoscr di atti di interesse della società, per cui neglige l’elaborazione complessiv fatti operata dalla corte, rendendo in tal modo generico il ricorso. Manca, inf una compiuta correlazione tra i vizi denunciati e le ragioni poste a fondamen dell’atto impugnato. E noto al riguardo che in tema di inammissibilità del rico per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risulta intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessar correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni de provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 d 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statui concretamente impugnate e i limiti dell’impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grad specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non essere stabilito in via generale ed assoluta, dall’altro, esso esige pur semp pena di inammissibilità del ricorso – che alle argomentazioni svolte nel sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. è quindi onere del ricorren nel chiedere l’annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione tutti gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottopor critica, nei limiti – s’intende – delle censure di legittimità (così, in moti Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
COGNOME Quanto al secondo motivo, esso è manifestamente infondato a fronte della intervenuta valorizzazione, coerente con la attività di cogesti della piena conoscenza dei ricavi ottenuti e quindi dell’imposta da paga
COGNOME
(
assieme al netto superamento della soglia di rilevanza penale del fatto, questi, rimasti incontrastati. Ed invero questa Corte ha precis condivisibilmente, che in tema di reati tributari, la prova del dolo specif evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, 74), può essere desunta dall’entità del superamento della soglia di punib vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligat dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta. (Sez. 3 – n. 18936 del 19/01/20 Rv. 267022 – 01).
7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene perta che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere p la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le s procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere ch ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione d causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la so determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa d Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de Ammende