Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18381 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18381 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Rossano il DATA_NASCITA, quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 11/10/2023 del Tribunale RAGIONE_SOCIALE libertà di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, d Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Cosenza per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Cosenza, costituito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’inte resse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Castrovillari avente ad aggetto i terreni e le opere su di essi realizzate indicate nel capo c) dell’incolpazione provvisoria, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001.
In particolare, al COGNOME, nella qualità di legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE, si contesta di avere realizzato, in concorso con altri soggetti, in località Fiumarella nel comune di Crosia, sui terreni censiti in catasto al foglio di mappa n. 9, particelle nn. 63, 66, 6 104 e 218, zona territoriale omogenea CTM4 (espansione turistica Mirto), sulla base dei permessi illeciti nn. 06/2021, 11/2021 e 16/2021, sette corpi di fabbrica costituiti ciascuno da due unità abitative uguali nella dimensione e nella forma, formate da un piano terra e un piano sottotetto con struttura in cemento armato e solaio di copertura in latero cemento coibentato, per una volumetria complessiva di 2004 mc. e relativo giardino pertinenziale.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione, affidato e due motivi.
2.1. Con un primo motivo deduce la violazione dell’art. 65 I.r. Calabria n. 19 del 2002 e dell’art. 18 N.T.A. al P.r.g. del 1986 e correlativo vizio di assenza di motivazione. Rappresenta il difensore che il Tribunale ha omesso di esaminare la questione circa l’esistenza del fondo intercluso, il che porterebbe ad “assimilare” l’area sottoposta a sequestro, sita in zona CMT4 (zona di espansione territoriale turistica), alle aree site in zona B (di completamento), con la conseguente applicazione RAGIONE_SOCIALE previsione permissiva contenuta nell’art. 65 RAGIONE_SOCIALE legge urbanistica RAGIONE_SOCIALE regione Calabria, secondo cui, in tal caso, conserva validità il Piano regolatore Generale; di qui, ad avviso del ricorrente, la legittimità del permesso di costruire concesso all’indagato, rilasciato sulla base delle previsioni del P.r.g.; omettendo di verificare l’esistenza del lotto intercluso, il Tribunale ha compiuto un salto logicoargomentativo, che ha condotto alla violazione del citato art. 65.
2.2. Con un secondo motivo lamenta la violazione di legge in relazione all’elemento soggettivo del reato e l’assoluta mancanza di motivazione. Assume il difensore che il Tribunale ha escluso la buona fede del ricorrente con una motivazione
congetturale e senza il confronto con i documenti in atti, in particolare, con la delibera del Consiglio comunale n. 19/2011 di approvazione del Documento programmatico sull’urbanistica, da cui è scaturita la relazione tecnica allegata alla delibera di Giunta n. 33/20014, che fornisce precise indicazioni sulla disciplina applicabile ai lotti interclusi.
2.3. Infine, al par. 4, rubricato “Ulteriori considerazioni”, il ricorrente rappr senta le condizioni di fatto e di diritto tali per cui, nella specie, si sarebbe in senza di un lotto intercluso (preesistente edificazione, dotazione delle urbanizzazioni, coerenza con la programmazione comunale), il che esclude, come esposto al par. 5, la contestazione RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE norma sulla superficie minima di 10.000 mq. prevista per la redazione del piano di lottizzazione dall’art. 18 N.T.A. al P.r.g.
In data 8 aprile il pubblico ministero procedente ha depositato memoria, cui è seguita memoria in replica depositata, il giorno seguente, dal difensore dell’indagato. Si osserva che di tali memorie non può tenersi conto, in quanto tardive.
Ciò posto, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione.
Sebbene il ricorso sia stato proposto da NOME COGNOME quale “IRAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE“, la procura speciale stesa in calce al ricorso stesso è stata rilasciata all’AVV_NOTAIO da NOME COGNOME quale indagato (“vi nomino a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio davanti alla Corte di cassazione”) e non nella veste di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale risulta proprietaria del fondo e che, quindi, in caso di scioglimento del vincolo ablativo, avrebbe diritto alla restituzione del bene.
Invero, il terzo interessato – quale è la società proprietaria dei beni oggetto di apprensione -, al pari dei soggetti indicati dall’art. 100 cod. proc:. pren., è portator di interessi civilistici, per cui esso, oltre a non poter stare personalmente in giudi zio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell’art. 83 cod proc. civ. (ex multis, cfr. Sez. 3, n. 8942 del 20/10/2011, dep. 2012, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 252438; Sez. 3, n. 23107 del 23/04/2013, Rv.255445; Sez.6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, Rv.266149).
Né la procura speciale conferita dal COGNOME in proprio, nella veste di indagato, può intendersi automaticamente estesa anche all’interessato quale rappresentante legale RAGIONE_SOCIALE società, stante la diversità RAGIONE_SOCIALE posizione dell’indagato rispetto a
quella RAGIONE_SOCIALE società, la quale ha la titolarità di autonomi interessi giuridici, tutela con il diritto di impugnazione esercitabile nei confronti di provvedimenti che ritenga lesivi di tali interessi; a tal fine, grava sulla società un onere di patroci che, come si è detto, deve essere soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore.
Nel caso di specie, poiché, appunto, nella procura speciale non risulta la spendita del nome da parte del NOME – ossia che la stessa è stata rilasciata al difensore nella veste di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -, la mancata osservanza delle forme previste dall’art. 100 cod. proc. pen. determina la carenza di legittimazione e, quindi, l’inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE c:ausa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento RAGIONE_SOCIALE sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di Euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 10/04/2024.
Depositata in Cancelleria
1 MAG, 2024
Oggi ,
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
“)
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Presidente –
– Relatore –
Sent. n.
cc – 10/04/2024
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Surbo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2023 del Tribunale RAGIONE_SOCIALE libertà di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, d Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Lecce per il prosieguo; letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che insiste per l’accoglimento
del ricorso.
Depositata in Cancelleria
Oggi, GLYPH O MAG. 2024
NOME
• GLYPH
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Lecce, costituito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME, indagato per il reato di cui all’art. 256 d.lgs. n. 1 del 2006, avverso il decreto con il quale il pubblico ministero presso il Tribunale di Lecce ha convalidato il sequestro probatorio di un’area agricola insistente su un terreno del comune di Surbo; ha evidenziato il tribunale, essendo il bene oggetto di sequestro di proprietà di NOME COGNOME, l’odierno ricorrente non ha alcun interesse all’impugnazione, non potendo chiedere la restituzione del terreno.
Avverso l’indicata ordinanza, l’indagato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, che deduce:
con un primo motivo, il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 24 Cost., 257 e 355 cod. proc. pen. perché il Tribunale ha omesso di esaminare il motivo con cui si contestava la sussistenza del fumus commissi delicti, ciò essendo finalizzato ad ottenere non la disponibilità del terreno, ma la rimozione del provvedimento ablativo, che può costituire una prova a carico;
con un secondo motivo, la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, posto che il Tribunale ha indicato la giurisprudenza elaborata a proposito del sequestro preventivo, e non già probatorio, mentre avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l’adozione del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente essendo collegati, è fondato.
Il Tribunale cautelare ha richiamato espressamente il costante orientamento espresso da questa Corte di legittimità, secondo cui l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione RAGIONE_SOCIALE cosa come effetto del dissequestro (tra le più recenti, cfr. Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, COGNOME e altri, Rv. 271231); nella specie, non risultando che il COGNOME, quale indagato, sia anche il proprietario dei beni in sequestro, il Tribunale ha conseguentemente dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di riesame.
Si tratta di una conclusione errata per la dirimente ragione che l’orientamento appena indicato, a cui si è appellato il Tribunale, è stato elaborato con riferimento, come detto, al sequestro preventivo, e non è sic e simpliceter estensibile al sequestro probatorio, stante la diversità non solo di presupposti, ma anche di finalità delle misure ablative in esame.
Invero, a proposito del sequestro probatorio, questa Corte ha costantemente predicato un diverso principio, ossia che l’interesse dell’indagato a proporre richiesta di riesame prescinde dall’interesse alla restituzione RAGIONE_SOCIALE cosa, in quanto egli ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l’oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Karya, Rv. 277314; Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, dep. 2018, Xu, Rv. 272273; Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, dep. 2006, Galletti, Rv. 233402).
E infatti il verbale di sequestro, in quanto atto irripetibile, entra a far pa del fascicolo per il dibattimento e, conseguentemente, diviene pienamente utilizzabile ai fini decisori; di qui l’interesse dell’indagato, pur non proprietario del ben oggetto di apprensione, già nella fase delle indagini preliminari, all’impugnazione del provvedimento di sequestro probatorio, che – come ha correttamente manifestato dal ricorrente, così rappresentando il suo concreto interesse a proporre impugnazione ove venisse caducato, evidentemente non entrerebbe a comporre la piattaforma probatoria utilizzabile nella fase del giudizio di merito.
Nella specie, pertanto, il ricorrente aveva – e ha – interesse a proporre il riesame avverso il provvedimento di sequestro probatorio nella sua posizione di indagato, ciò che giustifica la sua legittimazione a coltivare l’impugnazione.
Per i motivi indicati, l’ordinanza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 10/04/2024.