Prescrizione Reati Tributari: La Cassazione Conferma l’Aumento di un Terzo
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di prescrizione reati tributari, chiarendo perché il calcolo dei termini non può basarsi sulle regole ordinarie. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannandolo al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, proprio a causa di un errore nel calcolo della prescrizione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele), confermata dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione. Secondo la tesi difensiva, il tempo necessario a prescrivere il reato era già decorso.
La Decisione della Corte e la Prescrizione dei Reati Tributari
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un punto di diritto specifico e cruciale nel campo dei reati fiscali. Secondo i giudici, il calcolo della prescrizione effettuato dalla difesa era palesemente errato, in quanto non teneva conto di una disposizione normativa speciale che allunga i termini per questa tipologia di illeciti.
Le Motivazioni: L’Applicazione dell’Art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. 74/2000
Il cuore della motivazione risiede nell’applicazione dell’articolo 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 74/2000. Questa norma stabilisce che i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 dello stesso decreto (tra cui, appunto, la dichiarazione infedele) sono elevati di un terzo. Il ricorrente, nel sostenere la propria tesi, aveva ignorato questa previsione, basando i suoi calcoli sui termini ordinari. La Corte ha quindi sottolineato che, una volta applicato il corretto aumento di un terzo, il termine di prescrizione non era affatto maturato al momento della decisione. Di conseguenza, il motivo del ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, portando a una declaratoria di inammissibilità. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato obbligato a versare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi giudicati inammissibili.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve come un importante promemoria per chiunque affronti un procedimento penale per reati fiscali. La normativa di settore prevede delle deroghe significative rispetto alle regole generali del diritto penale, in particolare per quanto riguarda la prescrizione reati tributari. L’aumento di un terzo dei termini è una regola che non può essere trascurata nella strategia difensiva. La decisione evidenzia come un errore di calcolo su un aspetto così tecnico possa avere conseguenze drastiche, portando non solo al rigetto del ricorso ma anche a ulteriori oneri economici. Pertanto, un’analisi accurata e specializzata delle normative tributarie-penali è essenziale per evitare esiti sfavorevoli.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente, nel sostenere l’avvenuta prescrizione del reato, non ha tenuto conto della previsione normativa che aumenta di un terzo i termini di prescrizione per i reati tributari.
Qual è la norma specifica che ha determinato l’aumento dei termini di prescrizione?
La norma è l’articolo 17, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 74/2000, il quale stabilisce che i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 dello stesso decreto sono elevati di un terzo.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18471 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18471 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AUTIERO NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME condannato in ordine a reato ex art. 4 del Dlgs. 74/2000 è inammissibile in quanto nel rivendicare l’intervenuta prescrizione non si tiene conto della previsione di cui all’art. 17 del Dlgs. 74/2000 comma 1 bis per cui i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli d a 10 del decreto sono elevati di un terzo.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 26.1.2024