Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30268 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30268 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PWT” C/ KEY JEAN PAUL CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette/senti-te le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione proposta dal Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale avverso il provvedimento, emesso dallo stesso Giudice il 14 aprile 2023, col quale era rigettata la richiesta di dichiarare estinta per prescrizione la pena pecuniaria inflitta a NOME con la sentenza del Giudice di pace di Torino del 2/03/2012, definitiva il 27/04/2012.
Avverso detta ordinanza il Pubblico ministero presso il Tribunale di Torino propone ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione.
Lamenta che il Giudice dell’esecuzione ha errato nel ritenere che l’iscrizione a ruolo della cartella esattoriale costituisca un atto di inizio dell’esecuzione capace di determinare la mancata estinzione della pena pecuniaria. Rileva che la disciplina contenuta nell’art. 172 cod. pen. prevede la decorrenza del termine di prescrizione dalla data di irrevocabilità della sentenza e un diverso dies a qua di detto termine solo qualora l’esecuzione della pena sia sottoposta a condizione o termine oppure il condannato si sia volontariamente sottratto alla sua esecuzione. Aggiunge che, con riferimento ai tempi di estinzione della pena detentiva ai sensi dell’art. 172, comma quarto, cod. pen., sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte che hanno specificato che non interrompe il termine di prescrizione la mera emissione dell’ordine di esecuzione, ma occorre che lo stesso sia notificato al condannato. Osserva che, però, detto disposto ha creato qualche problema in relazione alle pene pecuniarie e che le pronunce intervenute al riguardo non affrontano la questione della volontarietà della sottrazione ritenuta dirimente con riferimento all’esecuzione delle pene detentive. Aggiunge, inoltre, che nel caso di irreperibilità assoluta, quale ricorre nel caso in esame, occorre addivenire ad un’esclusione in termini di certezza che la sottrazione sia stata volontaria; e che in caso di irreperibilità assoluta il ritenere che la mera iscrizione a ruolo, indipendentemente da un accertamento sulla volontaria sottrazione dell’esecuzione, sia idonea ad impedire l’estinzione
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della pena pecuniaria è in netto contrasto con l’art. 172 cod. pen. che richiede la volontaria sottrazione all’esecuzione, oltre a determinare una disparità di trattamento rispetto alle pene detentive.
Il ricorrente insiste, pertanto, per l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza prevalente e più recente di questa Corte, ai fini dell’estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, non venendo in conto né il modo – coattivo o spontaneo – in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concrete tempistiche dell’esecuzione medesima (Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, Vitobello, Rv. 279453).
Devono però distinguersi due orientamenti.
Il primo (Sez. 1, n. 58053 del 18/10/2017, COGNOME, non massimata) che individua quale atto impeditivo al decorso della prescrizione della pena inflitta il momento della notifica della cartella esattoriale, atta a manifestare la pretesa punitiva dello Stato.
Il secondo che individua quale atto impeditivo il momento dell’iscrizione a ruolo della cartella esattoriale quale momento iniziale dell’esecuzione penale (Sez. 1, n. 22516 del 28/02/2024, P.m. Tribunale Torino c/Mejri, non massimata).
Il provvedimento impugnato, aderendo a tale ultimo orientarnento e ritenendo la notifica della cartella di pagamento un adempimento successivo, ininfluente rispetto all’estinzione della pena e destinato a produrre i suoi effetti solo sul distinto piano della prescrizione del credito, osserva come detta impostazione non possa essere messa in crisi dalle argomentazioni esposte dal P.m. nell’atto di opposizione, non venendo in rilievo, con riferimento all’estinzione delle pene pecuniarie, il concetto di volontarietà della sottrazione da parte del condannato. E comunque aggiunge che nel caso in esame non può parlarsi di irreperibilità assoluta a carico di NOME, il quale è risultato a seguito delle ricerche disposte per la notifica della fissazione dell’udienza di opposizione sottoposto ad obbligo di presentazione alla P.g. per altra causa (come da annotazione della Sezione di P.g. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino del 25 settembre 2023).
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Il ricorso, di contro, insiste nelle censure all’orientamento giurisprudenziale seguito dall’ordinanza, ritenuto assolutamente condivisibile dal Collegio, e neppure si confronta con il rilievo della non irreperibilità assoluta del condannato, senza dubbio rilevante ai Fini della verifica della volontarietà della sottrazione adl’esecuzione della pena pecuniaria su cui fa leva l’impugnazione, incorrendo nell’infondatezza.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2024.