Prescrizione Omicidio Colposo Stradale: la Cassazione Conferma il Raddoppio dei Termini
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 23824 del 2024, torna a fare chiarezza su un tema cruciale del diritto penale: la prescrizione omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando che in questi casi i termini di prescrizione sono raddoppiati, rendendo più difficile l’estinzione del reato per il solo decorso del tempo.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un tragico evento avvenuto il 24 agosto 2010, data del decesso di una persona a seguito di un incidente stradale. L’imputato, ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo aggravato, veniva condannato sia in primo grado che dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 6 dicembre 2023. Avverso quest’ultima decisione, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, basando la propria argomentazione principale sull’avvenuta prescrizione del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato in toto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione di manifesta infondatezza di tutti i motivi proposti. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: il Calcolo della Prescrizione Omicidio Colposo
Il cuore della pronuncia risiede nell’analisi del primo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione omicidio colposo. La difesa sosteneva che il tempo trascorso fosse sufficiente a estinguere il reato. La Cassazione, tuttavia, ha smontato questa tesi richiamando l’articolo 157, comma 6, del codice penale.
Secondo tale norma, per reati come l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, il termine di prescrizione ordinario è raddoppiato. Nel caso specifico:
1. Termine Ordinario Raddoppiato: Il termine di prescrizione è pari a 14 anni. Questo periodo, calcolato dall’ultimo atto interruttivo (il decreto di rinvio a giudizio), non era ancora decorso al momento della sentenza di secondo grado.
2. Termine Massimo: Il termine massimo di prescrizione, pari a 17 anni e 6 mesi, calcolato dalla data del decesso (24 agosto 2010), scadrà solo il 24 febbraio 2028.
La Corte ha quindi stabilito che, al momento della decisione d’appello, il reato non era affatto prescritto. Gli altri motivi di ricorso sono stati liquidati come mere riproduzioni di doglianze già esaminate e respinte dalla Corte di merito, oppure come argomentazioni incomprensibili, come il riferimento a un mai richiesto patteggiamento per giustificare l’esonero dal pagamento delle spese e dei danni.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale nella lotta ai crimini stradali. Il raddoppio dei termini di prescrizione per l’omicidio colposo stradale garantisce che la giustizia abbia il tempo necessario per accertare le responsabilità, evitando che procedimenti complessi si concludano con un nulla di fatto a causa del decorso del tempo. Questa decisione riafferma la particolare gravità attribuita dal legislatore a condotte che, per negligenza o imprudenza alla guida, causano la perdita di vite umane, assicurando una maggiore tutela per le vittime e i loro familiari.
Quando si raddoppia il termine di prescrizione per l’omicidio colposo?
Il termine di prescrizione si raddoppia, ai sensi dell’art. 157, comma 6, c.p., quando l’omicidio colposo è commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Come si calcola il termine massimo di prescrizione in questi casi?
Nel caso analizzato, il termine massimo di prescrizione, da calcolarsi dalla data del decesso della vittima, è risultato essere di 17 anni e 6 mesi.
Cosa succede se i motivi di ricorso in Cassazione sono una semplice ripetizione di quelli già presentati in appello?
Se i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte di merito, la Cassazione li considera infondati, portando a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23824 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23824 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AFRAGOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen., fatto commesso il 24 agosto 2010, data del decesso della vittima.
Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: il termine ordinario di prescrizione del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale è raddoppiato ai sensi dell’art. 157, comma 6, cod. pen.; nel caso in esame il termine ordinario di prescrizione del reato, pari ad anni 14, da calcolarsi dall’ultimo atto interruttivo (rappresentato dal decreto che dispone il giudizio) non era ancora decorso all’atto della pronuncia di secondo grado (6/12/2023). Quanto al termine massimo di prescrizione (pari ad anni 17 e mesi 6), da calcolarsi dalla data del decesso, lo stesso verrà a scadenza in data 24/2/2028.
Rilevato che gli ulteriori motivi di ricorso sono riproduttivi delle ragioni di doglianza già adeguatamente vagliate dalla Corte di merito e disattese con argomentazioni immuni da censure. In particolare:
quanto alla deduzione sub capo a) del ricorso, riguardante la lamentata omessa citazione del responsabile civile, si richiama quanto già correttamente illustrato dalla Corte d’appello a pag. 3 della motivazione;
quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 cod. proc. pen., la stessa si appalesa manifestamente infondata, non cogliendosi i profili dell’asserita disparità di trattamento insita nella formulazione dell’art. 83 cod. proc. pen., che riserva alla parte civile la richiesta di citazione nel giudizio del responsabile civile per evidenti ragioni di tutela del danneggiato.
quanto ai motivi sub capo b), c) e d) del ricorso, rimangono incomprensibili le ragioni dell’invocato esonero dalla condanna alle spese processuali e dal risarcimento dei danni provocati alla parte civile, regolarmente pronunciata dai giudici di merito in conseguenza della condanna e della soccombenza dell’imputato. Del pari scarsamente comprensibile è il richiamo all’istituto del patteggiamento, scelta processuale non operata dall’imputato.
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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