Prescrizione Furto Aggravato: Analisi di una Recente Ordinanza della Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul calcolo della prescrizione furto aggravato, un tema di grande rilevanza pratica. La decisione sottolinea come un errore nel calcolo dei termini possa portare a conseguenze processuali drastiche, come l’inammissibilità del ricorso. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprendere i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello territoriale per il reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose. Il reato era stato commesso nel lontano novembre del 2011. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione basandosi su un unico motivo: l’avvenuto decorso del termine massimo di prescrizione. Secondo la tesi difensiva, tale termine sarebbe stato di sette anni e sei mesi, calcolato sulla base della pena prevista dalla norma in vigore al momento del fatto. Di conseguenza, il reato si sarebbe già estinto.
Il Calcolo della Prescrizione per Furto Aggravato
Il punto cruciale della controversia riguarda il corretto calcolo dei termini di prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi difensiva definendola “manifestamente infondata”. I giudici hanno spiegato che, già alla data del fatto (25 novembre 2011), la legge prevedeva per il delitto di furto in abitazione aggravato una pena massima di dieci anni di reclusione. Ai sensi dell’articolo 157 del codice penale, il termine di prescrizione base è pari al massimo della pena edittale. A questo termine si deve aggiungere un aumento di un quarto in caso di atti interruttivi, come previsto dall’articolo 161 del codice penale. Pertanto, il calcolo corretto del termine massimo di prescrizione è il seguente: dieci anni (pena massima) + due anni e sei mesi (un quarto di aumento) = dodici anni e sei mesi.
La Decisione della Corte di Cassazione
Sulla base di questo corretto calcolo, la Corte ha concluso che, al momento della pronuncia della sentenza d’appello (aprile 2023), il termine di dodici anni e sei mesi non era ancora decorso. Di conseguenza, il motivo di ricorso basato sull’errato calcolo della prescrizione è stato ritenuto privo di fondamento. Questa manifesta infondatezza ha portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, impedendo un esame nel merito della vicenda processuale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte non si ferma al solo calcolo dei termini. I giudici hanno ribadito un principio consolidato, citando una pronuncia delle Sezioni Unite (la n. 32 del 2000). Secondo tale principio, l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato che sia eventualmente maturata in un momento successivo alla data della sentenza impugnata. L’inammissibilità, infatti, non consente la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione, cristallizzando la situazione giuridica al momento della decisione di secondo grado. Pertanto, anche se il termine di prescrizione fosse scaduto dopo la sentenza d’appello e prima della decisione della Cassazione, quest’ultima non avrebbe potuto dichiararla.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di un’accurata applicazione delle norme sul calcolo della prescrizione furto aggravato. Un errore in questa fase può compromettere l’esito del ricorso, portando a una declaratoria di inammissibilità con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La pronuncia serve da monito sulla necessità di fondare le proprie doglianze su presupposti giuridici corretti e solidi, specialmente quando si tratta di istituti complessi come la prescrizione. La decisione conferma inoltre la rigidità del principio secondo cui l’inammissibilità del ricorso impedisce di far valere cause di estinzione del reato maturate successivamente.
Qual è il termine di prescrizione per il reato di furto in abitazione aggravato commesso nel 2011?
Secondo la Corte, il termine di prescrizione per tale reato è di dodici anni e sei mesi. Questo è calcolato sulla base della pena massima di dieci anni prevista all’epoca per quel delitto, aumentata di un quarto per effetto degli atti interruttivi.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato, relativo all’asserita prescrizione, è stato ritenuto manifestamente infondato. L’imputato aveva erroneamente calcolato un termine di prescrizione di sette anni e sei mesi, mentre quello corretto era di dodici anni e sei mesi.
Se la prescrizione matura dopo la sentenza d’appello, può essere dichiarata in Cassazione se il ricorso è inammissibile?
No. La Corte ha ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e, di conseguenza, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24706 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24706 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOICATTARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione, aggravato ai sensi dell’art. 624-bis comma terzo in relazione all’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., commesso in data 25 novembre 2011;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che eccepisce il decorso del termine massimo di prescrizione che sarebbe pari ad anni sette e mesi sei in ragione della pena prevista dalla norma in vigore al momento del fatto, è manifestamente infondato poiché alla data del fatto per il delitto di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose era già prevista la pena massima di anni dieci di reclusione, sicché il termine di prescrizione del reato è pari ad anni dodici e mesi sei (anni dieci ex art. 157 cod. pen. aumentata di un quarto ex art. 161 cod. pen.) e non è decorso prima della pronuncia della sentenza impugnata;
Chiarito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024