Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24786 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24786 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/10/2023 del G.i.p. del Tribunale di Fermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procurat
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Fermo, decidendo sensi dell’art. 352, comma 4-bis, cod. proc. pen., rigettava l’opposizione avverso la convalida, decisa dal locale pubblico ministero, della perquisizione eseguita ( esito negativo) dalla polizia giudiziaria, il 18 agosto 2023, ai sensi dell’ T.U.L.P.S., a carico di NOME.
L’interessato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore fiducia.
Il ricorso è articolato in due motivi, che si espongono nei limiti previsti dal 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge processuale difetto di motivazione. Il ricorrente ricorda che la difesa aveva sollecitato, i di udienza dinanzi al G.i.p., l’acquisizione degli atti di indagine, sfociat perquisizione. Il RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.p. aveva replicato che tale acquisizione non era prev affermando che si dovesse decidere sulla sola base del verbale di perquisizio redatto dalla polizia giudiziaria e del successivo decreto di convalida. Tali as non sarebbero corretti, non potendo l’operato degli investigatori essere apprezz se non nella cornice della notizia di reato e dell’attività di indagine consequen da cui sarebbe insorta la necessità di perquisire. Dovrebbe trovare applicazi analogica l’art. 263, comma 5, cod. proc. peri., dettato in tema di opposizion giudice avverso la decisione del pubblico ministero concernente la restituzio delle cose sequestrate; in tale procedimento sarebbe prevista l’ostensibi dell’intero fascicolo delle indagini preliminari. Il ricorrente segnala, infine verbale di perquisizione e il decreto di convalida evocherebbero, a presuppos della perquisizione, dati fattuali non coincidenti.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, vizio motivazione e travisamento della prova. Il GRAGIONE_SOCIALE avrebbe erroneamente deciso basandosi sul verbale di perquisizione, anziché sul contenuto, difforme, del decre di convalida. Lo stesso giudice avrebbe, in ogni caso, frainteso il contenuto di verbale, in cui sarebbero contenuti elementi privi di rilevanza indiziaria rispe ricorrente, nonché tratti da fonte confidenziale inidonea a fondare il poter perquisire.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il controllo giurisdizionale nei confronti degli atti di perquisizione seguiti da corrispondente sequestro, come tale autonomamente impugnabile, è stato introdotto nell’ordinamento processuale dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. al dichiarato fine di colmare un vuoto di tutela dell’ordinamento stesso, già ogg di censura da parte della Corte EDU (sez. I, 27 settembre 2018, Brazzi c. Ita che aveva ritenuto il nostro Paese responsabile di aver violato, con l’omissione rimedio, l’art. 8, § 2, della Convenzione).
Il nuovo istituto, previsto dagli artt. 252-bis, e 352, comma 4-bis, cod. proc. pen., legittima la persona sottoposta a indagini, ovvero, se diversa, quella ne confronti la perquisizione sia stata eseguita, a presentare al giudice, entro giorni, opposizione avverso il decreto emesso dal pubblico ministero che l’abb ordinata o (se d’iniziativa della polizia giudiziaria) convalidata.
Sull’opposizione il giudice decide in camera di consiglio, a norma dell’art. cod. proc. pen., accogliendola ove «accert(i) che la perquisizione è stata disp fuori dei casi previsti dalla legge». I vizi deducibili con l’opposizione sono, du esclusivamente quelli che attengono ai presupposti sostanziali previsti dalla le per l’effettuazione della perquisizione, gli unici in assenza dei quali l’ing nelle libertà del singolo può definirsi arbitraria. E’ infatti illegittima l’ perquisizione, prevista in via generale dal codice di rito penale, che non giustificazione in una notizia di reato legittimamente acquisita, o sia stata op in assenza di elementi idonei a configurare una specifica ipotesi di reato (Sez 20 marzo 2013, n. 28151, Chifor, Rv. 255458).
Nell’esercizio del controllo, il giudice deve valutare se la perquisizione o meno legittima, e quindi, ove si tratti di perquisizione ad iniziativa della giudiziaria, è corretto che egli abbia riguardo ai presupposti dell’attività cons nel verbale di perquisizione, piuttosto che al tenore, in sé e per sé, del decr pubblico ministero che l’abbia convalidata (che è atto ex post, avente preliminare funzione di verifica e garanzia, inidoneo tuttavia a svolgere una funzione vicari presupposti ab origine mancanti, e a sanare l’eventuale relativa patologia processuale).
Per questa ragione, ancor prima che per difetto di autosufficienza e specific delle deduzioni, devono essere disattese la censure del ricorrente, dirett evidenziare pretese discrasie tra il verbale di perquisizione e le motivazioni convalida.
Ai fini della valutazione sulla legittimità della perquisizione, il giudice basarsi sulle sue risultanze e sull’atto che le illustra – che, nel caso di perqu ad iniziativa della polizia giudiziaria, è appunto il verbale delle operazioni
che sugli eventuali atti a corredo, che il pubblico ministero abbia ritenu trasmettere a giustificazione dell’impiego del mezzo di ricerca della prova decisione sulla messa a disposizione di atti ulteriori, e la loro selezione, è alla parte pubblica e dipende dalla strategia d’indagine, nel rispetto del pri di lealtà e correttezza processuale e in vista dell’obiettivo, che la parte p lecitamente persegue, di ottenere una pronuncia giurisdizionale sul pun favorevole (che l’incompletezza del quadro decisorio potrebbe compromettere) senza tuttavia pregiudicare il prosieguo delle investigazioni.
La necessaria acquisizione, in sede di opposizione ex artt. 252-bis, o 3 comma 4-bis, cod. proc. pen., della notizia di reato, o di atti particolari di ind non è prevista dal codice di rito e importerebbe una discovery incompatibile con la fase processuale in corso.
Neppure nella fattispecie di cui all’art. 263, comma 5, cod. proc. pe evocata dal ricorrente come metro di paragone, e il cui schema procedurale rimedio odierno in effetti ricalca – è del resto sancita l’ostensibilità di at dal decreto del pubblico ministero opposto, che abbia pronunciato sull restituzione delle cose sequestrate, fatti salvi gli atti già noti, o dall conoscibili, per effetto del disposto sequestro e del procedimento di eventu riesame (nel quale vige la regola, stabilita dall’art. 324 del codice, comma 3 l’autorità giudiziaria procedente trasmetta al tribunale, entro il giorno succ alla richiesta, «gli atti su cui si fonda il provvedimento» impugnato: Sez. 8931 del 18/01/2021, COGNOME, Rv. 280642-01; Sez. 3, n. 39071 del 10/10/2001, COGNOME, Rv. 220270-01).
Le svolte considerazioni, su cui poggia il giudizio d’infondatezza del pri motivo, valgono a maggior ragione a cospetto della perquisizione, d’iniziativa de polizia giudiziaria, prevista dall’art. 41 T.U.L.P.S.
Va, infatti, rammentato che detta attività, diretta alla ricerca delle avendo anche, e principalmente, carattere preventivo, «non presuppone l’esistenza di una notizia di reato ; non presupponendo la commissione di reato e, dunque, non essendo funzionale alla ricerca e all’acquisizione della pr di un reato di cui risulti già l’esistenza, può essere eseguita anche solo sul di notizie confidenzialmente apprese e senza obbligo di avvertire la perso sottoposta a controllo del diritto all’assistenza di un difensore, g procedendosi sulla base di notizia confidenziale, non v’è, né può esservi, al indagato» (Sez. 1, n. 15537 del 12/11/2019, dep. 2020, Carafelli).
La Corte costituzionale, per parte sua, ha giudicato un tale assetto compatib con la Carta fondamentale, rammentando che la tutela accordata alla libertà domicilio non è assoluta, ma trova dei limiti stabiliti dalla legge ai fini dell
di preminenti interessi costituzionalmente protetti; in tale ambito, il giudice leggi non ha mancato di sottolineare come la disposizione dettata dall’art. T.U.L.P.S. appaia giustificata dall’esigenza di porre gli organi di polizia giudi in grado di provvedere, con prontezza ed efficacia, in ordine a situazioni (qua detenzione clandestina o comunque abusiva di armi, munizioni o materie esplodenti) idonee, per loro stessa natura, ad esporre a grave pericolo la sicur e l’ordine sociale (Corte cost., n. 173 del 1974 e n. 110 del 1976).
Nello speciale contesto in cui l’art. 41 cit. si colloca, non è detto neppure, quindi, che vi siano indagini preliminari in corso, o contestualmente avviate, che si rinvengano autonomi atti anche astrattamente ostensibili. La relat perquisizione può benissimo prescinderne (e, se l’esito è negativo, il procedimen penale potrebbe anche non essere instaurato: v., altresì, Sez. 1, n. 38605 15/07/2021, COGNOME, Rv. 282070-01, in motivazione).
6. Il secondo motivo è parimenti infondato.
Per rendersene conto, occorre tornare brevemente sui caratteri salient dell’istituto di cui all’art. 41 T.U.L.P.S.
Va al riguardo considerato che i poteri concessi alla polizia giudiziaria d citata disposizione, espressamente mantenuta in vigore dall’art. 225 disp. att. proc. pen., sono più ampi di quelli previsti dal codice di rito, essendo ivi att alla polizia stessa la possibilità di compiere perquisizioni senza mandato quan essa abbia comunque notizia, anche se per indizio, della presenza in u determinato luogo di armi, munizioni o esplosivi abusivamente detenuti (Sez. 1 n. 15537 del 2020, cit).
Tale facoltà, derivante da norma di legge con connotazione marcatamente derogatoria, certamente non può essere esercitata sulla base di un mero sospett frutto di personali e intuitivi convincimenti; essa presuppone, invece, l’esis di dati logico-fattuali idonei, tesi a rappresentare la verosimile presenz menzionati oggetti, ma non necessariamente raccolti conformemente ai modelli procedimentali del codice di rito, e quindi raccolti anche tramite fonte confidenzi (Sez. 6, n. 16844 del 01/03/2018, COGNOME, Rv. 272925-01, in motivazione; Sez. 4, n. 38559 del 06/10/2010, COGNOME, Rv. 248837-01; Sez. 4, n. 30313 de 17/05/2005, COGNOME, Rv. 23202-01; Sez. 6, Sentenza n. 16844 del 01/03/2018, COGNOME, Rv. 272925-01).
Nella specie, il GRAGIONE_SOCIALEp. ha dato atto dell’esistenza, ricavabile dal verba perquisizione, di indizi circa il fatto che il ricorrente potesse essersi reso acq di una delle armi rubate poco tempo addietro, in Porto Sant’Elpidio, da alt
soggetto. Quest’ultimo aveva infatti dichiarato di averle cedute a due cittadin nazionalità tunisina, abitanti in zona. E il ricorrente, cittadino tunisino e dim in Porto Sant’Elpidio, era stato visto passare un’intera serata in compagnia / . C/G 2 1: GLYPH 11±: a d MI il giorno prima dell’eseguita perquisizione.
I travisamenti in ricorso denunciati, che inficerebbero tale ricostruzione, sono affatto evidenti, e comunque non sono scrutinabili in questa sede perché g atti di riferimento non sono stati allegati al ricorso i né sono in esso riprodotti.
Esistevano dunque precisi indizi – non necessariamente gravi, ma in sé neppure derivanti da fonte confidenziale (quest’ultima aveva solo confermato d sapere che, presso l’abitazione del ricorrente, vi fosse un’arma) – alla cui st l’ordinanza impugnata ha ineccepibilmente ritenuto legittima la perquisizione sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S.
Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai se dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
Così deciso il 12/03/2024