Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26604 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26604 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TARANTO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 29/01/2024 ;del GIP TRIBUNALE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sostituito la pena di anni 3 di reclusione – inflitta a NOME COGNOME con sentenza in data 1 marzo 2023, divenuta irrevocabile il 31 maggio 2023 – con quella della detenzione domiciliare prevista dall’art. 53 della legge n. 689 del 1981.
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Ricorre il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Taranto articolando un unico motivo con cui deduce violazione dell’art. 95 d.lgs., 10 ottobre 2022 n. 150 (cosiddetta riforma Cartabia), nonché dell’art. 545-bis cod. proc. pen.
Evidenzia che, alla luce della normativa processuale in vigore all’epoca in cui è stata emessa la sentenza di condanna e della normativa transitoria, il giudice dell’esecuzione non era competente all’applicazione delle pene sostitutive che dovevano essere richieste ed eventualmente applicate in sede di cognizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il sistema delle pene sostitutive introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 contempla la sua applicazione ai procedimenti in corso nei precisi limiti fissati dall’art. 95 dello stesso d.lgs.
, La riforma ora richiamata ha riplasmato il sistema delle pene (così denominate in luogo di sanzioni) sostitutive delle pene detentive brevi, sia introducendo l’art. 20-bis cod. pen., sia riformulando svariate disposizioni della I., 24 novembre 1981, n. 689: sono state diversamente configurate le pene sostitutive non pecuniarie, anche mediante l’innalzamento del limite massimo di pena detentiva sostituibile, pari a quattro anni, in tal modo parametrato al limite di pena entro il quale, ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., vige la sospensione dell’esecuzione. Oltre alla pena pecuniaria sostitutiva (inquadrata nell’alveo della pregressa, corrispondente sanzione sostitutiva, con non secondari aggiornamenti), sono state introdotte le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e, con valenza ora generale, del lavoro di pubblica utilità, mentre sono state, per converso, eliminate le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata.
Il momento che ordinariamente rileva per la valutazione della possibilità di sostituzione della pena detentiva breve è quello in cui si conclude il giudizio di primo grado, snodo nel quale vanno verificate le condizioni per l’attivazione del meccanismo istituito dall’art. 545-bis cod. proc. pen.
Tenendo conto della natura sostanziale delle pene sostitutive e del contenuto complessivamente più favorevole al reo delle innovazioni contenute nella nuova disciplina, soprattutto per il più elevato limite edittale entro il quale vie consentita la sostituzione della pena detentiva, la riforma ha contemplato, all’art.
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95 d.lgs. n. 150 del 2022, una disciplina transitoria di segno tale da permetterne l’applicazione retroattiva in bonam partem anche nei giudizi di impugnazione pendenti alla data del 30.12.2022.
L’art. 95, comma 1, d.lgs. cit. prevede che le nuove disposizioni introdotte al Capo III della legge n. 689 del 1981, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali Ondenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore dello stesso d.lgs. Quanto ai procedimenti pendenti in sede · di legittimità, il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni all’esito di un procedimento pendente innanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della suindicata disciplina – ha titolo a presentare istanza di applicazione di una delle nuove pene sostitutive innanzi al giudice dell’esecuzione, secondo il procedimento di cui all’art. 666 cod. proc. pen., nel termine di trenta giorni dall’irrevocabilità della sentenza, con la specificazione che, nel giudizio di esecuzione, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal già citato Capo III della legge n. 689 del 1981 e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. Inoltre, ove la sentenza di legittimità si sia risolta in annullamento con rinvio, al medesimo procedimento provvederà, sempre per l’ambito oggetto della disciplina transitoria, il giudice del rinvio. Infine, l’art. 9 stabilisce che le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti e, tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva.
Tanto posto, è evidente, come rimarcato dal Pubblico ministero ricorrente, che il Giudice dell’esecuzione non poteva decidere l’istanza di sostituzione della pena detentiva. In ragione dell’epoca di celebrazione e definizione del procedimento in esito al quale è stata messa la sentenza di condanna alla pena detentiva da sostituire (1 marzo 2023), l’istanza doveva, infatti, essere avanzata al giudice della cognizione in applicazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. già vigente ed immediatamente applicabile (a partire dal 30 dicembre 2022). Non vi era, conseguentemente, alcuna necessità di fare ricorso alla competenza eccezionale del giudice dell’esecuzione in assenza dei presupposti applicativi.
Per le ragioni sin qui esposte l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
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Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso, il 9 maggio 2024 Il Consigliere estensore