Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24876 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24876 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME NOME UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 12 luglio 2023 la Corte di appello di Trieste decidendo in sede di rinvio a seguito di pronuncia della Terza Sezione di questa Corte di Cassazione del 21 settembre 2022, di parziale annullamento della sentenza della Corte di appello di Trieste del 7 settembre 2021, di conferma della decisione del Tribunale di Udine del 16 marzo 2018 – ha ridotto la pena inflitta a COGNOME NOME nella misura di mesi nove di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: inosservanza e mancata applicazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen., eccependo il mancato avviso alle parti, subito dopo la lettura del dispositivo, della sussistenza delle condizioni per la sostituzione della sanzione detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689; mancanza di motivazione in ordine all’omessa effettuazione dell’avviso ex art. 545-bis cod. proc. pen.; mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, al fine di verificare se, nel caso specifico, fosse possibile irrogare una pena complessivamente proporzionata, senza elusione del principio del ne bis in idem.
Il difensore ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, considerato che, con riguardo alle prime due censure, non risulta che nel giudizio di appello il COGNOME abbia sollecitato l’esercizio, da parte del giudice di secondo grado, dei poteri di sostituzione delle pene detentive previste dall’art. 545-bis cod. proc. pen. Ne consegue, allora, l’applicazione del troncante principio, espresso da parte di questa Suprema Corte, per cui, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la disposizione di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. è applicabile, nei limiti del principio devolutivo, anche al giudizio di appello, ne senso che le sanzioni sostitutive possono trovare applicazione solo se il relativo tema sia stato specificamente devoluto nei motivi di appello, da ciò discendendo che se il difensore, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l’esercizio, da parte del giudice, de poteri di sostituzione delle pene detentive, non può poi, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l’avviso previsto dal comma 1 dell’art.
545-bis cod. proc. pen. (cfr., in proposito, Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023 Rv. 285412-02; Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fancellu, Rv. 285491).
2.1. Parimenti priva di pregio è, poi, la doglianza eccepita con la t censura, trattandosi di motivo non proponibile in questa sede di legittimità.
Per come adeguatamente chiarito dalla Corte territoriale, infatti, la ded questione risulta coperta da giudicato, per essere già stata oggetto di prece giudizio dinanzi alla Corte di appello, ed essendo stata rimessa alla compete del giudice del rinvio la sola verifica della congruità della pena emessa da del primo decidente, aspetto che, in ragione della adeguata e logica valutazi espressa da parte dalla Corte di merito, ha, infine, condotto il giudice del all’assunzione della decisione di riduzione della pena inflitta al COGNOME.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,0 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Cort Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2024