Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24717 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24717 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Paternò il DATA_NASCITA avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Catania del 13/04/2023;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; Sentito il difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputata, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accogli del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania con sentenza del 13 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 13 luglio), in riforma di quella di primo grado impugnata dall’imputata, ha dichiarat non doversi procedere per intervenuta prescrizione relativamente al reato di cui al capo b) rideterminando la pena nei confronti di COGNOME NOME nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione (pena sospesa e non menzione RAGIONE_SOCIALEa condanna già concesse in primo grado), relativamente all’imputazione sub capo a) .
La condanna confermata dalla Corte territoriale è relativa all’appropriazione – nella quali di dirigente medico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di Catania (e quindi Pubblico ufficiale) – d somme di denaro di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, di cui l’imputata aveva la disponibilità pe averle ricevute dai pazienti quale corrispettivo per prestazioni professionali effettuate in reg di c.d. intra moenia allargata presso il proprio studio medico. In particolare, si contesta a COGNOME NOME di avere omesso di rilasciare i necessari documenti fiscali ai predett pazienti che le avevano consegnato il denaro e, quindi, di non avere versato all’ente ospedaliero la quota ad esso destinata ex lege e pari al 50% RAGIONE_SOCIALE‘importo ottenuto .
Avverso detta sentenza l’imputata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce un unico motivo, declinato come violazione di legge, non avendo la Corte territoriale rilevato come la irrisorietà RAGIONE_SOCIALEa somma trattenuta evidenzia l’insussistenza del di peculato, essendosi trattato di condotta negligente e non offensiva del bene giuridico tutela e ciò anche in considerazione del fatto che è errata l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa somma trattenuta che, i realtà, tenuto conto che – come peraltro ammesso dalla sentenza impugnata – la convenzione prevedeva che la quota spettante all’Ente era pari al 17% del compenso professionale, si è complessivamente trattato del mancato versamento di soli euro 81,60.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Sommando le cifre indicate nel capo di imputazione – quali compensi ricevuti dai pazienti e non versati dalla COGNOME – si arriva alla somma complessiva di 480 euro; secondo quanto indicato nella sentenza di primo grado (pag. 13) risulta che la quota di spettanza RAGIONE_SOCIALE‘Aziend sanitaria fosse pari al 17% RAGIONE_SOCIALEe somme incassate e dunque l’appropriazione è pari a complessivi euro 81,60.
2.1. Le sentenze di merito, prendendo in esame la posizione RAGIONE_SOCIALEa COGNOME nell’ambito del rapporto di “intra moenia”, precisano che “il medico autorizzato a svolgere attività all’esterno del nosocomio (fuori, ovviamente dall’orario di lavoro) rilascia ricevuta all’utente pe prestazioni sanitarie e gli esami diagnostici (i relativi importi essendo fissati da un tari versando le somme percepite all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che nella retribuzione mensile gli accredita il controvalore RAGIONE_SOCIALEe prestazioni e degli esami, detratte nella misura prevista dal regolament (sentenza di primo grado, pag. 3), venendo precisato altresì che il sanitario aveva “l’obbligo emissione RAGIONE_SOCIALEe fatture su un apposito bollettario ricevuto dall’RAGIONE_SOCIALE … e di vers gli importi corrisposti dagli utenti alle casse RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE entro trenta giorni succe e con la facoltà di trattenere, a titolo di acconto, il 50% RAGIONE_SOCIALEe somme riscosse” (sentenza appello, pag. 3).
Ciò premesso, la deduzione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente relativa a un deficit di offensività RAGIONE_SOCIALEa condotta non può essere condivisa. Invero, la somma che si assume oggetto del peculato è certamente modesta, ma di ciò ha tenuto conto il Tribunale che ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all’art. 323 bis cod. pen. Non perspicuo risulta poi il richiamo all’orientamento di questa Sezione in relazione al c.d. peculato di consiglieri regionali (v. sent. n. 38345 del 03/07/2019, De Luca, Rv. 276712 – 01). Secondo tale indirizzo ermeneutico cui «non è configurabile il delitto di peculato nel caso in cui il pubblico agente non fornisca giustifica in ordine all’utilizzo del contributo erogato per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni di gruppo cons regionale, non potendo derivare l’illiceità RAGIONE_SOCIALEa spesa da tale mancanza, occorrendo comunque la prova RAGIONE_SOCIALE‘appropriazione e RAGIONE_SOCIALE‘offensività RAGIONE_SOCIALEa condotta quantomeno in termini di alterazio del buon andamento RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa al cd. contributo “unificato” corrisposto ai COGNOME presidenti dei COGNOME RAGIONE_SOCIALE successivamente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 213 del 2012, in cui la Corte ha chiarito c l’obbligo di rendiconto introdotto a carico dei predetti implica, in caso di mancata giustificaz RAGIONE_SOCIALEe spese, una responsabilità contabile, ma non penale)». Si tratta, all’evidenza, di princi non trasponibile alla fattispecie in esame nella quale la contestazione ha ad oggetto la diret appropriazione di somme di spettanza RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Piuttosto, la sentenza impugnata non chiarisce adeguatamente la sussistenza dei presupposti per la giuridica configurabilità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di peculato.
Secondo un orientamento che il Collegio reputa condivisibile, «integra il delitto di pecula la condotta del medico dipendente di un ospedale pubblico il quale, svolgendo in regime di convenzione attività intramuraria, dopo aver riscosso l’onorario dovuto per le prestazioni, omett poi di versare all’RAGIONE_SOCIALE sanitaria quanto di spettanza RAGIONE_SOCIALEa medesima, in tal modo appropriandosene, a condizione che la disponibilità del denaro sia legata all’esercizio dei pote e dei doveri funzionali del medesimo, e non in ragione di un possesso proveniente da un affidamento devoluto solo “intuitu personae”, ovvero scaturito da una situazione “contra legem”,
priva di relazione legittima con l’oggetto materiale RAGIONE_SOCIALEa condotta» (Sez. 6, n. 35988 d 21/05/2015, Berti, Rv. 264578 – 01). In particolare, in detta pronuncia si è precisato che «ne schema normativo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di peculato la locuzione “ragione del suo ufficio o servizi esprime una caratterizzazione giuridica del potere che deve sussistere in capo al soggetto attivo: per commettere il delitto di peculato, dunque, il pubblico ufficiale, ovvero l’incaricato di pu servizio, deve appropriarsi del denaro o RAGIONE_SOCIALEa cosa mobile di cui dispone per una ragione legata all’esercizio di poteri o doveri funzionali, in un contesto che consenta al soggetto di tenere confronti RAGIONE_SOCIALEa cosa quei comportamenti uti dominus in cui consiste l’appropriazione, dovendosi ritenere incompatibile con la presenza RAGIONE_SOCIALEa ragione funzionale un possesso proveniente da un affidamento devoluto solo intuitu personae (Sez. 6, n. 34884 del 07/03/2007, dei:). 14/09/2007, Rv. 237693), ovvero scaturito da una situazione contra legem o evidentemente abusiva, senza alcuna relazione legittima con l’oggetto materiale RAGIONE_SOCIALEa condotta».
4.1. La Corte territoriale non precisa adeguatamente il rapporto professionale intercorso tr i pazienti e l’imputata: se, cioè, costoro fossero arrivati allo studio medico RAGIONE_SOCIALEa COGNOME ( non si trovava all’interno RAGIONE_SOCIALEa struttura sanitaria, avendo indicato la sentenza di appello l’imputata era autorizzata ad operare “presso il suo studio professionale privato”) a segui RAGIONE_SOCIALE‘attivazione RAGIONE_SOCIALEa procedura di “intra moenia” allargata, ovvero se ella avesse effettuato le visite e gli esami al di fuori di detto rapporto (e dunque violando il rapporto contrattuale l’Amministrazione). In questo secondo caso, infatti, ferme rimanendo le eventuali conseguenze contrattuali e disciplinari, non potrebbe ritenersi integrata la necessaria condizione d appropriazione di denaro di cui l’imputata non “disponeva in ragione del pubblico ufficio”.
Per tali considerazioni, si impone l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Catania.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Catania.