Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30047 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30047 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 19/10/2022 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 24 agosto 2023 il Tribunale di Roma rigettav l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso il diniego dell’ammissione patrocinio a spese dello Stato, disposta in quanto il RAGIONE_SOCIALE non aveva indicato, relativa istanza, il proprio codice fiscale, come previsto a pena di inammiss dell’art. 79 DPR 155/2002, ma aveva indicato il cod< fiscale di cui era titolare Stato di residenza ( Romania) e la propria residenza all'estero.
A motivo della decisione il Tribunale rilevava che il ricorrente, cittadino r residente in Italia, avrebbe dovuto, in quanto cittadino dell'Unione Eur richiedere il codice fiscale ad un ufficio territoriale della Agenzia delle Entrat aveva dedotto né allegato nessun impedimento al riguardo. Precisava che l'ordinan della Corte Costituzionale n.144 del 2004, invocata dal RAGIONE_SOCIALE, regolava il cas stranieri presenti irregolarmente nel territorio dello Stato ovvero il caso in ragioni oggettive, l'interessato non possa provvedere alla indicazione del c fiscale.
Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Con unico motivo denuncia violazione della legge penale in relazione all'ar del DPR n.115/2002, come interpretato dalla decisione della Corte Costituziona n.144 del 2004, secondo cui il cittadino straniero non residente nel territorio i può presentare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato allega proprio domicilio all'estero. Le conclusioni assunte dal Tribunale con l'ordin impugnata erano contrarie ai principi fondamentali posti a tutela del diritto di richiamato dalla Corte Costituzionale nella decisione citata.
Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L'art 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legisl e regolamentari in materia di spese di giustizia), prevede, a pena di inammissi della domanda di ammissione al patrocinio dei non abbienti, l'indicazione del cod fiscale. In sede di disciplina dei casi in cui è obbligatoria l'indicazione d
fiscale, il testo dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), prevede espressamente che «l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4» – dello stesso d.P.R. – «con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'esteroY Il citato art. 4, primo comma, lettera a), del d.P.R. n. 605 del 1973 richiede, ai fini dell'attribuzione del numero di codice fiscale delle persone fisiche, esclusivamente i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale.
Il RAGIONE_SOCIALE ha dedotto che, al momento del deposito dell'istanza, era presente da soli 40 giorni sul territorio italiano e che dunque, al momento della presentazione della richiesta di ammissione del patrocinio a spese dello Stato, non aveva la titolarità di un codice fiscale italiano, ma del codice fiscale del paese di residenza ( la Romania), che aveva indicato nel ricorso unitamente al proprio domicilio nello stato di residenza.
Orbene, alla stregua della normativa sopra indicata, agli effetti dell'ammissibilità dell'istanza diretta ad ottenere il beneficio in questione, nulla appare escludere la possibilità che lo straniero non residente in Italia, pure se residente in un paese UE, in luogo dell'indicazione del codice fiscale, fornisca i dati di cui all'art. 4 citato, oltre al proprio domicilio all'estero. Dalle norme in questione, infatti, non si ricava alcun onere, per il cittadino straniero non residente, di munirsi di un codice fiscale italiano al fine di avanzare la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fermo restando l'obbligo, di cui all'ad 76 del DPR 115 del 2002, di allegazione alla istanza del reddito prodotto come risultante dalla ultima dichiarazione presentata nel paese di residenza.
Né la lettura della ordinanza n.144 del 2004 della Corte Costituzionale porta alle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Roma. In quella sede il giudice delle leggi, decidendo sulla legittimità costituzionale dell'art. 79 DPR 115/ 2002 se interpretato nel senso di richiedere, a pena di inammissibilità, anche per il cittadino extracomunitario il codice fiscale, ha rilevato che la lettura congiunta dell'art. 6 e dell'art. 4 del DPR n.605 del 1973 consentiva di ritenere sufficiente, per il cittadino straniero irregolare, la sola indicazione del domicilio nel paese estero. Dall'ordinanza citata non si ricava però, come si ritiene nel provvedimento impugnato, che il presupposto di applicazione dell'art. 4 DPR n.605 del 2002 sia il fatto che l'istante si trovi nella impossibilità di richiedere la titolarità del codice fiscale italiano.
Alla luce di quanto esposto si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Presidente del Tribunale di Roma per nuovo esame.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Roma.
Roma, 23 aprile 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
NOME COGNOME
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Salvati COGNOME