Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24868 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24868 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROGATYN( UCRAINA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 10 marzo 2023 la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia del Tribunale di Massa del 27 gennaio 2021 con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi uno di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge in relazione agli artt. 159 e 161, comma 4, cod. proc. pen., lamentando l’illegittima effettuazione della notifica del decreto di citazione in appello nei su confronti; violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen., eccependo la mancata applicazione in suo favore della causa di non punibilità prevista dalla suddetta norma.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere osservato come la dedotta nullità della notifica del decreto di citazione in appello sia stata proposta tardivamente, in quanto – a prescindere dalla relativa sua fondatezza non si tratterebbe di un’ipotesi di nullità assoluta, ma solo di ordine generale a regime intermedio.
L’imputato, pertanto, avrebbe dovuto eccepire la nullità della notifica del decreto di citazione in appello nel corso del giudizio di secondo grado, e non già tardivamente, per la prima volta con il ricorso per cassazione, così rendendo la doglianza non ammissibile.
2.2. Con riferimento, poi, all’invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» dell modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l’indic criterio della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Ry.265449-01).
Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indica nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell’ipotesi disciplinata dall’art. 131-bis cod. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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