Particolare Tenuità del Fatto e Stupefacenti: Il Criterio del Numero di Dosi
Introduzione al Caso Esaminato dalla Cassazione
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione chiarisce come il numero di dosi di sostanza stupefacente possedute possa costituire un elemento decisivo per escludere tale beneficio, confermando una decisione della Corte d’Appello che aveva implicitamente rigettato la richiesta difensiva.
I Fatti del Processo: Dalla Condanna al Ricorso
Il procedimento trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di spaccio di lieve entità, previsto dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/90). La difesa, non soddisfatta della decisione dei giudici di merito, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la lamentata inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Procedibilità della Questione in Cassazione
Prima di entrare nel merito, la Suprema Corte affronta un aspetto procedurale. Rileva che la questione relativa all’articolo 131-bis non era stata specificamente sollevata nei motivi di appello. In linea di principio, non è possibile presentare in Cassazione questioni nuove, a meno che non si tratti di materie rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Nonostante questo, i giudici hanno ritenuto di poter esaminare la doglianza, poiché la Corte d’Appello aveva, di fatto, già valutato e implicitamente escluso l’applicabilità dell’istituto.
La Decisione della Corte: Il Disvalore Oggettivo della Condotta
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione della gravità concreta del reato. La Cassazione ha ritenuto corretta e logica la motivazione, seppur implicita, della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva basato la sua decisione sul ‘disvalore oggettivo della condotta accertata’, un concetto chiave per comprendere i limiti della particolare tenuità del fatto.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte territoriale aveva evidenziato che l’imputato era stato trovato in possesso di un ‘numero di dosi non minimali’. Questo dato oggettivo è stato considerato sufficiente a qualificare la condotta come non riconducibile a un fatto di particolare tenuità. In altre parole, la quantità di stupefacente, frazionata in dosi e quindi pronta per lo spaccio, è stata interpretata come un indicatore di una lesività non trascurabile, che supera la soglia della minima offensività richiesta dall’art. 131-bis c.p. La Suprema Corte, condividendo questo approccio, ha quindi concluso che il ricorso era manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: nella valutazione della particolare tenuità del fatto in materia di stupefacenti, il giudice deve considerare tutti gli indici della condotta, tra cui la quantità e la qualità della sostanza, ma anche il numero di dosi confezionate. Quest’ultimo elemento assume un peso rilevante, poiché può trasformare un’ipotesi astrattamente lieve in una condotta concretamente seria, precludendo l’accesso alla causa di non punibilità. La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile sollevare per la prima volta in Cassazione la questione della particolare tenuità del fatto?
In linea generale, non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello. L’unica eccezione riguarda le questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o quelle che non era possibile sollevare in precedenza.
Perché la Corte ha escluso l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
La Corte ha escluso l’applicazione di tale beneficio perché ha ritenuto che il ‘disvalore oggettivo della condotta’ fosse significativo. Nello specifico, il possesso di un ‘numero di dosi non minimali’ è stato considerato un elemento tale da rendere la condotta non riconducibile a un fatto di particolare tenuità.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23830 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23830 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 05LFHOE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 73 e 75 d.P.R. 309/90, dolendosi della mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Rilevato, quanto alle deduzioni in tema di particolare tenuità del fatto, che non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (Sez. 4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.25663101).
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata comunque implicitamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, avendo la Corte di appello posto in rilievo il numero di dosi non minimali possedute dall’imputato, così da rendere la condotta non riconducibile ad un fatto di particolare tenuità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
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