Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24718 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24718 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Marsala il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/06/2023 del Tribunale di Marsala visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO COGNOME, difensore di NOME COGNOME, che si riporta ai motivi e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, Il Tribunale di Marsala, all’esito del giudizio abbreviato, ha condannato NOME COGNOME alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di evasione, disponendo la sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc pen.
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Con atto a firma del difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso, articolando un unico motivo per vizio di motivazione in merito alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art.131-bis cod. pen., come da richiesta avanzata in sede di discussione, trascritta nelle conclusioni riportate nella intestazione della sentenza impugnata.
Nel merito della richiesta rileva il ricorrente che il fatto poteva ritenersi d particolare tenuità non emergendo dalla motivazione della sentenza alcun indice che possa essere valorizzato come implicita giustificazione delle ragioni del rigetto, emergendo al contrario plurimi indici della tenuità del fatto: applicazione del minimo della pena, modesta offensività del reato consistito nell’essersi allontanato di pochi metri dalla propria abitazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Si deve preliminarmente rilevare che a seguito della riforma dell’art. 593 cod. proc. pen. che disciplina i casi di appello, come modificato dall’art. 34 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, tra le decisioni inappellabili per tutte le parti sono state incluse le sentenze di condanna con le quali sia stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
Pertanto, con decorrenza dal 30 dicembre 2022, data dell’entrata in vigore della riforma, avverso tali sentenze è esperibile il solo ricorso per cassazione ai sensi dell’art.606, connma 2, cod. proc. pen. anche per i casi di cui all’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), stesso codice, non trovando applicazione le limitazioni previste dall’art. 569 cod. proc. pen. che si riferiscono al ricorso per cassazione proposto avverso le sentenze appellabili di primo grado (c.d. ricorso “per saltum”).
Ciò premesso, deve essere rilevata la fondatezza del dedotto vizio di motivazione per l’assenza di una valutazione da parte del Giudice di primo grado della sussistenza o meno dei presupposti della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen.
Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che la richiesta della predetta causa di non punibilità è stata anche espressamente formulata dalla difesa in sede di conclusioni, ma occorre precisare che una tale condizione non è affatto richiesta nel giudizio di primo grado.
Mentre nel giudizio di appello è stato più volte affermato il principio della inammissibilità del ricorso per cassazione per l’omessa valutazione della predetta causa di non punibilità ove non dedotta nei motivi di appello e neppure avanzata in sede di discussione, tale regola di giudizio non vale per il giudizio di primo grado.
La regola secondo cui è onere della difesa dell’imputato articolare uno specifico motivo di impugnazione o quanto meno dedurre tale violazione in sede di conclusione, è una conseguenza del principio devolutivo che limita la cognizione del giudice dell’impugnazione ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti (art. 597 cod. proc. pen.), e della inammissibilità del ricorso per cassazione se proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello (art. 606, comma 3 cod. proc. pen.).
Davanti al giudice di primo grado, invece, non essendovi alcuna delimitazione della sua cognizione ai motivi di impugnazione, detta causa di non punibilità deve essere oggetto di attento vaglio anche senza una sollecitazione di parte, valendo la regola dell’obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità previsto dall’ art. 129 cod. proc. pen. senza ulteriori condizioni.
Come è stato affermato (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594) «il nuovo istituto è esplicitamente, indiscutibilmente definito e disciplinato come causa di non punibilità e costituisce dunque figura di diritto penale sostanziale », pertanto se ne deve dedurre che la sua applicazione in presenza dei relativi presupposti sostanziali non può essere rimessa alla discrezionalità del giudice, ma deve ritenersi oggetto di un vaglio obbligatorio ed indefettibile, che prescinde anche da una esplicita richiesta di parte.
Nel caso in esame, effettivamente il giudice di primo grado pur avendo dato atto della modesta offensività del reato nel determinare la pena nel minimo edittale (vedi pag. 8 della sentenza), non ha fornito alcuna utile indicazione da cui potersi ricavare, anche implicitamente, le ragioni di apprezzamento di specifici aspetti della condotta che giustifichino la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e nel contempo un giudizio di esclusione della tenuità del fatto.
Il solo generico riferimento ai precedenti penali ostativi alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena non è ovviamente sufficiente per desumerne ragioni ostative anche rispetto all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., per la diversità delle valutazioni sottese all’applicazione dei due istituti
Nella motivazione risulta, invero, carente ogni riferimento ad indici di valutazione obiettiva della gravità del fatto e del grado di colpevolezza che possano assumere implicito rilievo anche ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto alla stregua dei paramenti normativi previsti dall’art. 131-bis cod.pen., che sono di natura prevalentemente oggettiva, non assumendo rilievo indici di valutazione di natura soggettiva, come quelli tratti unicamente dalla presenza dei precedenti penali, tenuto conto che i precedenti assumono rilevanza ostativa solo ove ricorrano le altre condizioni previste dall’art. 131-bis, comma 5, cod. pen.,
ovvero nel caso in cui l’imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole.
Pertanto, avendo il giudice di merito omesso di pronunciarsi al riguardo si deve ritenere del tutto carente la motivazione in relazione alla norma di cui all’art. 129 cod. proc. pen. che impone l’obbligo di verificare, anche di ufficio, la sussistenza dei presupposti della dedotta causa di non punibilità.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio sul punto, ferma restando l’accertamento di responsabilità.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto, risultando carente la motivazione in merito sia ai profili di gravità del fatto e grado di colpevolezza e sia circa l’esistenza di eventuali elementi fattuali che dimostrino, in ipotesi, l’abitualità del comportamento dell’imputato, e che possano giustificare il diniego della causa di non punibilità prevista dall’art. 131bis cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2024
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