Evasione e Particolare Tenuità del Fatto: la destinazione conta
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale. Tuttavia, la sua concessione non è automatica e dipende da una valutazione attenta del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come alcuni elementi concreti, come la destinazione dell’evaso, possano precludere questo beneficio.
Il caso in esame: l’evasione verso la sala giochi
Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguarda una persona, già soggetta a misure restrittive della libertà personale, condannata per il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 c.p. La difesa dell’imputato aveva basato il proprio ricorso sulla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta fosse di lieve entità e, pertanto, non punibile.
L’imputato si era allontanato dalla propria abitazione per recarsi presso una sala giochi. In sede di giudizio, la tesi difensiva sosteneva che l’intenzione fosse in realtà quella di raggiungere un ospedale, ma questa versione è stata ritenuta infondata dai giudici di merito. Sia il Tribunale in primo grado che la Corte d’Appello avevano confermato la condanna, negando il beneficio della non punibilità.
La valutazione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado con una motivazione precisa. I giudici avevano sottolineato due elementi chiave per escludere la lieve offensività del comportamento:
1. La distanza percorsa: L’allontanamento dall’abitazione non era stato di pochi metri, ma aveva coperto una distanza significativa.
2. La destinazione: Il luogo raggiunto, una sala giochi, è stato ritenuto incompatibile con una condotta di lieve entità, smentendo al contempo la tesi difensiva di una necessità legata a motivi di salute.
Questi fattori, valutati congiuntamente, sono stati considerati indicatori non illogici di una violazione non trascurabile delle prescrizioni imposte, rendendo così inapplicabile la causa di non punibilità.
La decisione della Cassazione sulla particolare tenuità del fatto
Investita della questione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno ritenuto la motivazione della Corte d’Appello “congrua” e priva di vizi logici. La Suprema Corte ha ribadito che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto deve essere condotta analizzando la condotta nel suo complesso.
Le motivazioni
La Corte ha specificato che elementi come la distanza percorsa fuori dall’abitazione e il luogo scelto come meta (in questo caso, un luogo di svago come una sala giochi) sono elementi di fatto che il giudice di merito può legittimamente utilizzare per valutare il grado di offensività della condotta. Nel caso specifico, questi elementi indicavano che il fatto commesso non poteva essere considerato “lievemente offensivo”. Di conseguenza, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità era corretto e giustificato. La decisione conferma un orientamento secondo cui la valutazione ex art. 131-bis c.p. non è un mero esercizio formale, ma un’analisi sostanziale della gravità del reato nel suo contesto specifico.
Le conclusioni
Con questa ordinanza, la Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia ribadisce che per beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto, la condotta illecita deve essere realmente marginale. Nel reato di evasione, la scelta di recarsi in un luogo di svago, percorrendo una distanza non irrilevante, costituisce un indice che depone contro la lieve entità dell’offesa, legittimando pienamente la decisione di non applicare il beneficio previsto dall’art. 131-bis c.p.
Quando può essere esclusa la non punibilità per particolare tenuità del fatto nel reato di evasione?
Secondo la Corte, la non punibilità può essere esclusa quando elementi concreti, come la distanza percorsa dall’abitazione e la natura del luogo raggiunto (ad esempio, un luogo di svago come una sala giochi), indicano che il fatto non è lievemente offensivo.
La giustificazione dell’imputato è rilevante per la decisione?
Sì, ma deve essere credibile. Nel caso di specie, la tesi difensiva secondo cui l’imputato intendeva recarsi in ospedale è stata giudicata infondata, e questo ha contribuito a rafforzare la valutazione negativa sulla tenuità del fatto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito perché ritenuto manifestamente infondato o privo dei requisiti di legge. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26500 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26500 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME e letta la memoria depositata dal difensore dell’imputata; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna dell’imputata per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., con il quale si eccepisce il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto è inammissibile, in quanto manifestamente infondato;
Considerato, invero, che la Corte di appello con motivazione congrua ha confermato la statuizione del Tribunale (dando atto del mero errore materiale in cui il primo giudice è incorso indicando, in una parte della motivazione, in modo erroneo il nominativo dell’imputata, di tal che nessuna nullità della sentenza di primo grado è ipotizzabile) in merito all’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. A tal fine ha evidenziato (pag. 2 s.) la distanza percorsa al di fuori dell’abitazione e il luogo nel quale l’imputata si è recata (una sala giochi), unitamente alla infondatezza della tesi difensiva secondo la quale la COGNOME era evasa con l’intenzione di recarsi in ospedale; elementi giudicati non illogicamente indicativi della circostanza che il fatto commesso non può essere considerato lievemente offensivo;
Considerato che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.