Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24326 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24326 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Sommatino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della Corte d’appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 giugno 2023, il Tribunale di Caltanissetta ha condannato COGNOME NOME, alla pena di € 1.000,00 di ammenda, in relazione ai reati di cui agli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001, per avere, in qualità di proprietario dell’area sita in Sommatino, descritta nel capo di imputazione, realizzato all’interno della stessa, senza la necessaria autorizzazione sismica, un fabbricato rurale con annessi tre depositi, in permanente dalla data anteriore e prossima al 10 giugno 2019 al 4 marzo 2020, data del deposito del certificato di idoneità sismica.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per tassazione l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di RAGIONE_SOCIALE, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione della legge penale, nonché carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 606 ! lett. b) ed e) /cod. proc. pen., per avere il Tribunale negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, basandosi esclusivamente sulla gravità del fatto, senza valorizzare la condotta post factum del ricorrente avendo questi sanato le difformità antisismiche delle strutture, e senza aver tenuto neppure conto che l’illecito sarebbe stato accertato a seguito di una richiesta avanzata dal ricorrente di sanatoria delle opere alla normativa antisismica e non a seguito di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria, in un contesto nel quale tali opere erano già state autorizzate dall’ente comunale e che avevano assunto rilevanza penale esclusivamente per via della mancanza del deposito dell’attestazione e di conformità antisismica. Deduce, inoltre, il difensore che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell’affidamento riposto dal ricorrente nelle competenze del proprio tecnico fiduciario, al quale erano affidati i relativi accertamenti, e la contraddittorietà di negare le circostanze attenuanti generiche pur a fronte della concessione della sospensione condizionale della pena.
2.2. Violazione della legge penale, in relazione agli artt. 606 lett. b), cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di applicare l’art. 131-bis cod. pen., non avendo considerato: 1) che la richiesta di sanatoria ha riguardato esclusivamente la conformità delle opere alla normativa antisismica; 2) che il ricorrente si era preliminarmente attivato per richiedere i permessi prescritti; 3) la prognosi positiva sviluppata dal Tribunale di Caltanissetta in sede di concessione della sospensione condizionale della pena; 4) l’incensuratezza del ricorrente.
2.3. Eccepisce infine la prescrizione del reato.
Il difensore ha depositato note conclusive con cui ha insistito nella dichiarazione di prescrizione del reato.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va subito disattesa l’eccezione di prescrizione del reato “commesso ..in permanenza da data anteriore e prossima al mese di giugno 2019 al 04 marzo 2020” operando, per i reati commessi dal 10 gennaio 2020, la causa di improcedibilità ex art. 344-bis cod.proc.pen. che non è ad oggi maturata per il giudizio di cassazione (maturerà al 25 giugno 2025).
Al riguardo l’imputato è stato ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all’art. 93 e 94 d.P.R. 380/2001, avendo realizzato le opere indicate in assenza
del necessario preavviso con allegato il progetto e della autorizzazione preventiva, ritenendoli necessari in considerazione della realizzazione dell’intervento in zona sismica, e considerato che, in tema di legislazione antisismica, le contravvenzioni di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l’allegato progetto, non termini l’intervento oppure ottenga la relativa autorizzazione (Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021, Amodeo, Rv. 282410 – 01), non è invocabile la prescrizione, tenuto conto del tempus commissi delicti, ma è applicabile la causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del procedimento ai sensi dell’art. 344-bis cod.proc.pen. Termine che per il giudizio di cassazione non è decorso.
Ciò premesso, il primo motivo di ricorso risulta infondato. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione della gravità del fatto stante la pluralità delle opere edilizie realizzate consistite in un fabbricato rurale e annessi tre depositi (cfr. pag. 2).
In disparte la considerazione che in tema di legislazione antisismica, il rilascio postumo, da parte della competente Autorità amministrativa, dell’autorizzazione alla realizzazione di opere in zona sismica non ha effetto estintivo della contravvenzione prevista dall’art. 94 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Sez. 3, n. 18267 del 13/04/2023, Pepe, Rv. 284612 – 01; Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, COGNOME, non massimata sul punto), la motivazione in punto diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è sorretta da congrua motivazione ed è conforme a diritto.
Ed invero, le circostanze attenuanti generiche, introdotte per consentire al giudice di adeguare la pena al caso concreto, sono delle circostanze a tutti gli effetti, ma sono indefinite: infatti, il legislatore si limita a dire che devono esser diverse da quelle indicate dall’articolo 62 cod.pen. e il giudice deve attenersi i criteri di cui all’articolo 133 cod.pen., sicchè il diniego può essere pertanto fondato sulla gravità oggettiva del reato, sulla capacità a delinquere.
Risalente e mai smentito orientamento giurisprudenziale afferma che la gravità del fatto può da sola costituire criterio sufficiente per negare la concessione delle attenuanti generiche senza che il giudice sia tenuto a motivare sugli altri elementi indicati dallo art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 626 del 05/12/1984 Rv. 167481 – 01) e che, al fine di determinare la pena base e di stabilire se concedere o negare una circostanza attenuante, il giudice può legittimamente valutare gli stessi elementi quali la gravità del fatto e precedenti penali dell’imputato (Sez. 6, n. 14414 del 19/12/1989, Rv. 185648 – 01). La motivazione resa sul punto dal
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Tribunale è congrua avendo fatto riferimento alla gravità del fatto (consistenza e rilevanza dell’intervento consistito nella realizzazione di un fabbricato rurale con annessi tre depositi) elemento che sorregge il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod.pen.
3. E’ fondato il secondo motivo di ricorso.
Deve ora considerarsi che il nuovo art. 131-bis, cod. pen., come modificato dall’art. 1, c. 1, lett. c), n. 1), d. Igs. n. 150/2022, prevede non solo l’applicabil generalizzata dell’istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni, ma, con specifico riferimento ai parametri di valutazione, introduce la “condotta susseguente al reato”.
La norma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusto-disposto dell’art. 6 del d.l. n. 162/2022 e tenuto conto della natura sostanziale, Ws .3- è applicabile, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e – solo per questi ultimi – la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, c. 4, cod. pen. e 129, cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 609, c. 2, cod proc. pen., anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266593-01). Ne discende che la norma, come novellata, troverà applicazione anche ai fatti di reato commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all’art. 2, c. 4, cod. pen., siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente (Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133 – 01).
Ciò posto, nella vicenda in esame, il Tribunale di CaltanAetta ha escluso la rilevanza del post factum costituito dall’attestazione postuma della idoneità sismica ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. argomentando l’esclusione in ragione della natura formale delle contravvenzioni in questa materia. Il giudice è incorso in un duplice errore: ha escluso l’applicabilità della causa di non punibilità in ragione della natura formale del reato, e, pur dando atto del post factum dell’accertamento della idoneità sismica, non ha fatto corretta applicazione del disposto di cui all’art. 131- bis cod.pen. come modificato dal d.lgs n. 150 del 2022.
Per effetto dell’indicata modifica, che doveva trovare applicazione tenuto conto che la sentenza è stata pronunciata in data 23/06/2023, la condotta post factum è diventata uno – ma non certamente l’unico, né il principale – degli elementi che il giudice è chiamato ad apprezzare ai fini del giudizio avente ad oggetto l’offesa.
Il giudice deve perciò valutare una vasta gamma di condotte definite solo dal punto di vista cronologico-temporale, dovendo essere “susseguenti” al reato, ed
evidentemente in grado di incidere sulla misura dell’offesa e, sotto questo profilo, viene in rilievo l’accertamento postumo della idoneità antisismica.
Ma il rilievo della condotta susseguente non vale di per sé ad escludere la gravità dell’offesa, dovendo concorrere ai fini della tenuità dell’offesa con tutti altri elementi della fattispecie. Nel compiere tale valutazione, la condotta successiva alla commissione del reato non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu, Rv. 284497 – 01; Sez. 6, n. 43941 del 03/10/2023, Hamdi, Rv. 285360 – 01).
La sentenza va sul punto annullata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta. Nel resto il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell’art. 624 cod.pen. deve essere dichiarata l’irrevocabilità della dell’affermazione della responsabilità penale dell’imputato.
Ai sensi dell’art. 344-bis comma 8 cod.proc.pen., in presenza di dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione della responsabilità penale, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo, che prevedono i termini di durata massima per il procedimento, non si applicano nel giudizio conseguente all’annullamento della sentenza con rinvio.
Ed ancora, deve rammentarsi che nel caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023, COGNOME, Rv. 284703 – 01).
Sul punto questa Corte di legittimità ha già avuto modo di rilevare che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto “presuppone l’integrazione del reato al completo di tutti i suoi elementi e, per l’effetto l’accertamento della responsabilità e l’attribuibilità del fatto – reato all’autore, quale rimane esentato, se la causa è applicata, solo dall’assoggettamento alla sanzione penale. L’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto non esige, allora, un fatto conforme al tipo ma inoffensivo, anzi richiede la presenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo, seppure in maniera esigua e tenue secondo i due “indici-criteri” della tenuità del fatto (la «tenuità dell’offesa» e la «non abitualità del comportamento») in coincidenza necessaria con due ulteriori sotto-indici (o “indici-requisiti”) della tenuità dell’offes rappresentati dalle «modalità della condotta» e dalla «esiguità del danno o del
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pericolo» (Sez. 3 n. 50215 del 08/10/2015, Rv. 265434). Né a diversa conclusione può giungersi, a parere del Collegio, nel caso di reati commessi dopo il 10 gennaio 2020, per i quali opera la causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del procedimento ai sensi dell’art. 344-bis cod.proc.pen. che, segnatamente per quanto qui rileva, al comma 8 disciplina la decorrenza dei termini in caso di annullamento con rinvio facendo “salva” la disposizione di cui all’art. 624 cod.proc.pen. e il principio consolidato secondo cui GLYPH
“nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di eassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale” (Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, COGNOME, Rv. 264796 – 01; Sez. 3 n. 50215 del 08/10/2015, COGNOME, Rv. 265434; Sez. 3 n. 30383 del 30/03/2016, COGNOME, Rv. 267590; Sez. 2, n.
20884 del 09/02/2023, COGNOME, Rv. 284703 – 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione dell’art. 131–bis cod.pen. con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta in diversa composizione fisica. Rigetta nel resto il ricorso.
Visto l’art. 624 cod.proc.pen. dichiara irrevocabile l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Così deciso in Roma il 27/02/2024
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Il Presidente