Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24301 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24301 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Crotone il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI CATANZARO in data 21/11/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dei difensori AVV_NOTAIO e NOME COGNOME i quali hanno chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21/11/2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME, avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro nei confronti del ricorrente perché ritenuto partecipe dell’associazione per delinquere di stampo mafioso facente capo all’omonima famiglia, operante nel Comune di Isola Capo Rizzuto.
2.Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME AVV_NOTAIO per mezzo del difensore il quale, con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità
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indiziaria del delitto associativo di cui all’art. 416 bis cod. pen., siccome ricava dalla consumazione di reati fine e da intercettazioni, secondo la difesa, ambigue e non idonee dimostrare l’esistenza della RAGIONE_SOCIALE tanto più che, nel caso di specie, è stata ipotizzata l’esistenza di nuova aggregazione mafiosa, rispetto alla quale occorreva la dimostrazione dell’avvalimento del metodo mafioso e del clima di assoggettamento che ne deriva.
2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 292 cod. proc. pen., avendo il Tribunale affrontato il tema della mancanza di autonoma valutazione da parte del GIP in relazione ai capi di incolpazione 11,12,13,14,16,17,18, 23, 30 e 33 di cui all’ordinanza genetica ed in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa in relazione ai delitti in materia di armi, in maniera insoddisfacente, affermando che la censura difensiva era generica.
Nel ricorso si rimarca che la doglianza si riferiva alla mancanza di uno specifico vaglio degli elementi fattuali relativi alle singole posizioni degli indagati c riguardo ai singoli reati ed alla mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza del’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., non essendo sufficiente il richiamo a pagine dell’ordinanza genetica.
Analoga censura è stata articolata dal COGNOME con il terzo motivo con cui si contesta la ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa riferita a tutti i capi di incolpazione provvisoria. Sottolinea il ricorrente che il COGNOME n è stato coinvolto in procedimenti per fatti di mafia, né è stata giudizialmente accertata l’esistenza di una RAGIONE_SOCIALE COGNOME in territorio isolitano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è proposto per motivi infondati e va tat’COGNOME eritalte rigettato.
1.1. Il principale argomento difensivo posto all’attenzione di questa Corte e cioè il fatto che il Tribunale non avrebbe enucleato alcun elemento dal quale desumere l’esistenza della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’intraneità del ricorrente alla RAGIONE_SOCIALE facente capo all’omonima famiglia, è smentito dal fatto che il collegio cautelare conformandosi all’indirizzo esegetico espresso da questa Sezione(Sez. 2, n. 5491 del 29/11/2019, Rv. 278242), ha efficacemente richiamato gli esiti di precedenti vicende giudiziarie, conclusesi con sentenze passate in giudicato, che seppure non contenevano accertamenti in ordine alla responsabilità del COGNOME per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., hanno consentito di tratteggiare contesto ‘ndranghetistico di riferimento, caratterizzato da stabilità strutturale si globale che delle ramificazioni territoriali. Partinentemente, quindi, sono stati richiamati i procedimenti penali nei quali erano state svelate, nelle dinamiche
della famiglia mafiosa degli COGNOME, commistioni con membri della famiglia COGNOME e il successivo evolversi degli assetti del territorio, con il coinvolgimento dei COGNOME nelle dinamiche ‘ndranghetistiche comuni alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
In tale contesto criminale si collocano gli ulteriori elementi indizia (intercettazioni) valorizzati dal Tribunale che hanno consentito, attraverso l’esame integrati globale ed unitario degli indizi, di ravvisare il presupposto necessario per l’applicazione della misura cautelare GLYPH (S z. 1 ,n. 30415 del 25/09/2020, Rv. 279789).
Al riguardo va ricordato che le Sezioni Unite Mannino, ha affermato che la dimostraziò,pe della partecipazione mafiosa può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attine propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi – tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nell pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, l’affiliazione rituale, l’investitura del qualifica di “uomo d’onore”, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi “facta concludentia” -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005,Rv. 231670).
2.Tanto premesso, il collegio cautelare ha enucleato molteplici episodi ( ricavati da intercettazioni) dimostrativi della partecipazione del COGNOME alla compagine associativa di stampo mafioso (organizzazione di summit, interventi in occasione di contrasti con altre famiglie mafiose , accordi per procedere a nuove affiliazioni ( pagg. 5 e segg. dell’ordinanza impugnata), oltre alla consumazione di vari reati fine che secondo quanto condivisibilmente affermato da questa Corte consentono, pur nell’autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, di dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione medesima ( Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Rv. 218376; Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Rv. 285126) .
La conclusione raggiunta dal Tribunale circa la partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso, è, poi, pienamente rispondente ai principi elaborati, in tema, dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del sodalizio e aderisca consapevolmente al
programma criminoso, accrescendo per ciò solo le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale (Sez. 2, n. 56088, del 12/10/2017, Rv. 271698; Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Rv. 276897).
E d’altra parte, costituisce principio consolidato quello secondo cui sono comportamenti concludenti idonei, sul piano logico, a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l’essere a conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l’essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati all’inserimento di nuovi sodali (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670; Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889; Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Rv. 254915).
3.Alla luce di tali elementi dunque, non soltanto resta asseverata la condotta partecipativa del COGNOME all’associazione mafiosa denominata RAGIONE_SOCIALE , ma anche l’ operatività di quella locale, rinvenuta da dati (intercettazioni telefoniche e dalle risultanze scaturite dalle indagini di polizia giudiziari) dimostrat dell’agire emblematicamente “presente” sul territorio della RAGIONE_SOCIALE stessa, nel territorio di Isola Capo Rizzuto.
4. Ben si comprende, poi, il motivo per il quale il Tribunale ha ritenuto che la doglianza difensiva riguardante la nullità dell’ordinanza genetica per mancanza di un’ autonoma valutazione da parte del GIP, dovesse essere respinta, sia con riguardo alla gravità indiziaria relativa ai reati fine , sia per ciò che l’aggrava di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. in relazione a detti reati (cfr. pa dell’ordinanza impugnata), dovendosi ricordare che in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di trarre dagli atti di indagine e da mezzi di ricerca della prova le proprie valutazioni che esplicitino il concreto esame della fattispecie oggetto della richiesta di misura cautelare.
Con l’ulteriore precisazione che la sussistenza dell’anzidetto profilo valutativo va scrutinata alla luce della totalità dell’impianto motivazionale del provvedimento in esame, il che riveste peculiare valenza nelle ipotesi – quale quella in esame di ordinanze concernenti molteplicità di indagati e/o pluralità di imputazioni provvisorie, in cui la frequente complessità della struttura del provvedimento medesimo ben può comportare la sua articolazione in una serie di segmenti fra loro correlati, a significare come l’uno possa dettare la chiave di lettura degl elementi poi analizzati in altra parte (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Rv. 273658; Sez. 6, n. 1430 del 03/10/2017, Rv. 272179 e n. 3067 del 03/10/2017
Rv. 272135), con l’ulteriore rilievo che, “in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità “seriali”, non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispira potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purché, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussiste (così la già citata sentenza di questa Corte n. 28979 del 2016); e la ancora successiva considerazione che non vi sono schemi rigidi, l’ottemperanza ai quali consenta automaticamente di ritenere soddisfatto il requisito dell’autonoma valutazione, poiché ciò che rileva è il risultato finale, rispetto al quale il giudic pienamente libero di adottare le forme reputate più opportune, purché idonee a dare contezza della propria delibazione.
Di qui la coerente conclusione, nel senso della insussistenza della nullità prevista dall’art. 292 cod. proc. pen., in presenza di un’ordinanza che contenga indici esplicativi di uno specifico apprezzamento del quadro indiziario avendo il Tribunale evidenziato che il GIP nel reiterare la misura, pur rinviando al provvedimento del GIP AVV_NOTAIO, ha effettuato la dovuta autonoma valutazione sia mediante richiamo espresso ai singoli addebiti, sia attraverso la enucleazione di elementi indiziari rilevanti in relazione ai singoli addebiti elevati a carico d indagati non valendo, in senso contrario, a fronte di contestazioni posizioni analoghe o di imputazioni commesse con modalità seriali, la valutazione cumulativa delle posizioni dei singoli, perché, nel caso di specie attraverso il ponderato richiamo al materiale intercettivo e segmenti rilevanti delle conversazioni, si è dato atto dello svolgimento del momento valutativo da parte del giudicante anche per ciò che concerne l’aggravante mafiosa ( il Tribunale ha richiamato specifici passaggi dell’ordinanza genetica rispetto ai quali il ricorrente non muove specifici rilievi limitandosi a contestarne la sussistenza).
5.AI rigetto del ricorso consegue la condanna, ai sensi dell’art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi del comma 1-ter dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., il diretto dell’istituto di detenzione è onerato di dare comunicazione al detenuto del contenuto del presente provvedimento.
P.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 2
Così deciso il 9/4/2024