Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26531 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26531 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a Napoli; nel procedimento a carico della medesima; avverso la ordinanza del 07/09/2023 del tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore dell’imputato AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO R CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale di Napoli quale giud dell’esecuzione adito nell’interesse di COGNOME NOME NOME la sospension revoca dell’ordine di demolizione di cui alla sentenza n. 5943/2007 del tribuna di Napoli e divenuta irrevocabile il 30 settembre 2007, rigettava l’istanza.
GLYPH Avverso la predetta ordinanza COGNOME NOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione deducendo due motivi di impugnazione.
Deduce con il primo i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod proc. pen., in ordine alla intervenuta esclusione della prescrizione dell’ord demolizione in relazione all’art. 173 cod. pen., rappresentando che demolizione applicata nei confronti della ricorrente dovrebbe ritenersi una p anche nel quadro della giurisprudenza della Corte EDU, come tale suscettibile prescrizione
Con il secondo motivo, deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. contestando la decisione per cui la ricorrente non potr dolersi RAGIONE_SOCIALE modalità di esecuzione del titolo di cui è destinatario e quindi violazione degli artt. 31 e 63 del Dlgs. n. 50/16 in materia di codice appalti.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Sia nel richiamo alla sentenza della Corte Edu relativa al caso COGNOME contro il Belgio, del 27 febbra 2008, non pertinente, atteso che la Corte non ha esaminato il ca corrispondente a quello qui esaminato, di un ordine di ingiunzione a demolire c cui il Pubblico ministero sollecita l’autore dell’abuso a dare esecuzione all’ di demolizione già da tempo impartitogli e per lo stesso immediatamente vincolante, dal momento del passaggio in giudicato della sentenza penale d condanna, bensì la diversa vicenda in cui, in sintesi, chi ricorreva lamenta decorso di un eccessivo intervallo temporale tra l’avvio del procedimento pena e la sua definizione con ordine, anche, di ripristino dello status quo an tratta peraltro di decisione specifica, afferente ad un sistema giudiziario d da quello italiano, in cui è ormai consolidato l’orientamento per cui l’ordi demolizione ha natura amministrativa, con funzioni non sanzionatorie ma meramente ripristinatorie. La citata sentenza, dunque, non assume l caratteristiche necessarie perché assuma il rilievo di decisione di ri orientativo generale tale da imporsi all’interno dei singoli stati dell’Unione.
Non può quindi che ribadirsi, a tale ultimo proposito, innanzitutto il principi cui (cfr. Sez. U – , n. 8544 del 24/10/2019 Ud. (dep. 03/03/2020 ) Rv. 2780 – 01) nel sistema convenzionale, l’espansione degli effetti di una decisione d Corte EDU ad altri casi non oggetto di specifica disamina rinviene una bas normativa nell’art. 61 del regolamento CEDU, per il quale, ove venga rilevat una violazione strutturale dell’ordinamento statale, causa della proposizion una pluralità di ricorsi di identico contenuto, é possibile adottare una sen “pilota”, che indichi allo Stato convenuto la natura della questione siste riscontrata e le misure riparatorie da adottare a livello generalizzat conformarsi al decisum della sentenza stessa, con eventuale rinvio dell’esame
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tutti i ricorsi, fondati sulle medesime ragioni, in attesa dell’adozione dei indicati.
Oltre a tale strumento, è oggetto di formale riconoscimento normativo anche i diverso caso, in cui la pronuncia della Corte sovranazionale assume un rilievo una portata generali, perché, sebbene priva dei caratteri propri della sent pilota e non emessa all’esito della relativa formalizzata procedura, accerta violazione di norme convenzionali in tema di diritti della persona, suscettibi ripetersi con analoghi effetti pregiudizievoli nei riguardi di una plura soggetti diversi dal ricorrente, ma versanti nella medesima condizione. nozione di sentenza a portata generale trova fondamento positivo nel comma 9 del predetto art. 61, il quale stabilisce testualmente che: «Il Comita Ministri, l’RAGIONE_SOCIALE, il Segretario genera del RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE e il Commissario per i diritti dell’uomo del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sono informati sistematicamente dell’adozione di una sentenza pilota di qualsiasi altra sentenza in cui la Corte segnali l’esistenza di un pro strutturale o sistemico all’interno di una Parte contraente». In tali situa riscontro della violazione dei diritti individuali del proponente il ricorso co in sé anche l’accertamento di lacune ed imperfezioni normative o di pras giudiziarie, proprie dell’ordinamento interno scrutinato, contrarie ai precetti Convenzione, che assumono rilevanza anche per tutti coloro che subiscano identica violazione, sicché l’obbligo di adeguamento dello Stato convenut trascende la posizione del singolo coinvolto nel caso risolto, ma investe quelli caratterizzati dalla sussistenza di una medesima situazione inter portata generale di contrarietà alle previsioni convenzionali.
Ulteriori significative indicazioni provengono in tal senso anche da giurisprudenza costituzionale, che, impegnatasi più volte nel definire i rapp tra giudice europeo e giudice interno, nell’attività di interpretazione della nel rispetto della gerarchia RAGIONE_SOCIALE fonti di produzione normativa, ha asseg valore vincolante e fondante l’obbligo conformativo per lo Stato condannato ne giudizio celebrato dinanzi la Corte sovranazionale, alla statuizione contenut sentenza pilota, oppure in quella che, seppur legata alla concretezza de situazione che l’ha originata, «tenda ad assumere un valore generale e principio» (Corte cost., sent. n. 236 del 2011; sent. n. 49 del 2015).
Va quindi ribadito che la qui citata sentenza della Corte Edu non assume caratteristiche di cui sopra; innanzitutto perché riferita all’ordine di demoliz al momento della sua adozione, laddove nel caso in esame viene in rilievo il b diverso caso del lungo e consapevole inadernpimento dell’ordine di demolizione stesso da parte della ricorrente, già da tempo emesso con la sentenza condanna ed ai sensi dell’art. 31, al comma 9, del DPR 380/01 che dispone che, per le opere abusive cui esso si riferisce, «il giudice, con la sentenza di con
per il reato di cui all’articolo 44, ordina la demolizione RAGIONE_SOCIALE opere st ancora non sia stata altrimenti eseguita»; inadempimento così pervicace doloso da costringere l’autorità giudiziaria a sollecitarne l’esecuzione provvedimento che ha innescato il procedimento qui in esame; inoltre, anche perché non appare sentenza “pilota” nei termini suindicati né solleva question valore generale e di principio. In proposito, deve aggiungersi, come già rile da questa Corte, in relazione alle norme CEDU, come interpretate dalla Cort Europea con sentenza 20 gennaio 2009, nel caso RAGIONE_SOCIALE c/ Italia (Sez. 3, 49331 del 10/11/2015 Rv. 265540 – 01; Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, COGNOME e altri, Rv. 245918. Nello stesso senso, Sez. 3, n. 47281 del 21/10/20 COGNOME, Rv. 245403) che proprio considerando le argomentazioni sviluppate dalla Corte di Strasburgo, poteva ricavarsi che la demolizione, a differenza de confisca, non può considerarsi una «pena» nemmeno ai sensi dell’art. 7 del CEDU, perché «essa tende alla riparazione effettiva di un danno e non è rivol nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressio prescrizioni stabilite dalla legge».
Si osservava, inoltre, che la sentenza «nel mentre ha ritenuto ingiustifi rispetto allo scopo perseguito dalla norma, ossia mettere i terreni interess una situazione di conformità rispetto alle disposizioni urbanistiche, la conf (anche di terreni non edificati) in assenza di qualsiasi risarcimento, ha i espressamente ritenuto giustificato e conforme anche alle norme CEDU, un ordine di demolizione RAGIONE_SOCIALE opere abusive incompatibili con le disposizioni deg strumenti urbanistici eventualmente accompagnato da una dichiarazione di inefficacia dei titoli abilitativi illegittimi. Sembra quindi confermato invocata sentenza della Corte di Strasburgo non solo non ha escluso u sequestro o un ordine di demolizione dell’opera contrastante con le norm urbanistiche nei confronti di chiunque ne sia in possesso, anche qualora si t di terzo acquirente estraneo al reato, ma ha addirittura implicitamente rite che una tale sanzione ripristinatoria può considerarsi giustificata rispett scopo perseguito dalle norme interne di assicurare una ordinata programmazione e gestione degli interventi edilizi e non contrastante con le norme CED richiamate dai ricorrenti».
Conseguentemente, deve riaffermarsi il principio per cui, in materia di re concernenti violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. p le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a caratt ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul sogge è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l’au dell’abuso (in motivazione, la S.C. ha precisato che tali caratteristiche dell’ di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale
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di “pena” elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU). (Sez. 3, cit. n. 49 del 10/11/2015 Rv. 265540 – 01). E invero la natura amministrativa – ch assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, config un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio ed ha car reale – implica che l’ordine di demolizione impartito dal giudice può es revocato dallo stesso giudice che lo ha emesso quando risulti incompatibile c un provvedimento adottato dall’autorità amministrativa, indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisc altro, Rv. 260972; Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012 (dep.2013), COGNOME, R 254426; Sez. 3, n. 25212 del 18/1/2012, COGNOME, Rv. 253050 Sez. 3, n. 73 de 30/4/1992, COGNOME, Rv. 190604; Sez. 3, n. 3895 del 12/2/1990, COGNOME, Rv. 183768), ad esso non sono applicabili l’amnistia e l’indulto (Sez. 3, n. 7228 02/12/2010 (dep.2011), COGNOME, Rv. 249309; Sez. 3, n. 6579 del 1/4/1994, COGNOME ed altri, Rv. 198063; Sez. F, n. 14665 del 30/08/1990, COGNOME, Rv 185699, cit.).
In caso di omessa statuizione da parte del primo giudice, l’ordine può ess impartito dal giudice dell’appello (Sez. 5, n. 13812 del 11/11/1999, COGNOME NOME ed altro, Rv. 214608) o direttamente dalla Corte di cassazione (Sez. 3, 18509 del 15/1/2015, RG. in proc. Gioffrè, Rv. 263557; Sez. 3, n. 1365 de 18/9/1992, P.M. in proc. Marchese, Rv. 192057).
L’eventuale alienazione a terzi dell’immobile abusivo non impedisce, come si accennato in precedenza, la demolizione (Sez. 3, n. 16035 del 26/2/2014 COGNOME, Rv. 259802; Sez. 3, n. 801 del 2/12/2010 (dep. 2011), Giustino e al Rv. 249129; Sez. 3, n. 45301 del 7/10/2009, COGNOME, Rv. 245213 ed altre pre conf.), così come la sua locazione (Sez. 3, n. 37051 del 8/7/2003, COGNOME, R 226319) e l’ordine demolitorio non è estinto dalla morte del reo sopravvenut alla irrevocabilità della sentenza (Sez. 3, n. 3861 del 18/1/2011, COGNOME altri, Rv. 249317; Sez. 3, n. 3720 del 24/11/1999 (dep. 2000), COGNOME G, Rv 215601).
La sua efficacia, poi, si estende all’intero manufatto, anche comprensivo aggiunte o modifiche successive all’esercizio dell’azione penale e/o alla condan per il reato edilizio (Sez. 3, n. 38947 del 9/7/2013, COGNOME, Rv. 256431; Sez. n. 21797 del 27/4/2011, COGNOME, Rv. 250389 ed altre prec. conf.). Esso opera anche in caso di avvenuta acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale (Sez. 3, n. 26149 del 9/6/2005, COGNOME, Rv. 231941; Sez. 3, Sentenza n 37120 del 8/7/2003, COGNOME ed altro, Rv. 226321).
Anche il secondo motivo è inammissibile. Innanzitutto va ribadito l’orientamento per cui in tema di reati edilizi, il condannato che promu incidente di esecuzione per la revoca dell’ordine di demolizione del manufat
abusivo non ha interesse a dedurre vizi del procedimento amministrativo seguito dalla Procura della Repubblica per l’affidamento dei lavori, in quanto l’event accoglimento della doglianza, pur imponendo la rinnovazione della procedura, non farebbe venir meno l’atto impugnato. (Fattispecie in cui il condannato si doluto, tra l’altro, dell’omessa nomina del responsabile del procedimento e d violazione di talune disposizioni del codice degli appalti per essere stato aff l’incarico con trattativa privata e non con gara pubblica). (Sez. 3 – , n. 76 07/02/2023 Cc. (dep. 22/02/2023 ) Rv. 284153 – 01). Nel caso di specie poi, motivo è generico, limitandosi la ricorrente soltanto a rappresentare, senza precisazioni, l’asserita incomprensibilità della motivazione a soste dell’intervenuto utilizzo della procedura di scelta del contraente p demolizioni, che sarebbe stata operata dalla Procura, in assenza peraltro an di ogni allegazione riguardo alla avvenuta adozione ed elaborazione della stess
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene perta che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere p la ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le s procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione de causa di inammissibilità”, si dispone che la stesso versi la somma, determinata via equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE
Così deciso, il 13.03.2024.