Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24526 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 24526 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, quale terza interessata, promuoveva incidente di esecuzione, chiedendo la restituzione del bene immobile oggetto di confisca per equivalente (dell’importo di euro 23.621,30) disposta nei confronti di NOME COGNOME con la sentenza di condanna per il reato di peculato e altro emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce in data 22 settembre 2016, riformata dalla Corte di appello di Lecce in relazione ai reati di cui agli artt. 483 e 491-bis cod. pen., dichiarati estinti per prescrizione (sentenza del 14 ottobre 2019; irrevocabile il 14 luglio 2020: l’immobile veniva individuato e concretamente confiscato dopo l’irrevocabilità della sentenza penale).
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza, rilevando che la data della disposta confisca (6 agosto 2021) era antecedente a quella di trascrizione della sentenza di divisione giudiziale (4 febbraio 2022), divisione ereditaria nell’ambito della quale l’immobile de quo, già di proprietà della RAGIONE_SOCIALE COGNOME, risultava assegnato alla VERGARL
Ha proposto ricorso la terza interessata, per il tramite del difensore e procuratore speciale, deducendo violazione dell’art. 322-ter cod. pen. e vizio di motivazione.
Ripercorse le intrecciate vicende civili e penali che hanno interessato il bene oggetto di confisca, la difesa della ricorrente, quanto alle vicende civilistiche, ricorda:
che in relazione ai due contratti di compravendita del bene (da NOME COGNOME e NOME COGNOME a NOME COGNOME e da NOME COGNOME a NOME COGNOME), a seguito di domanda giudiziale di NOME COGNOME, trascritta il 16 gennaio 2002, il Tribunale di Lecce, con sentenza non definitiva n. 222/2012, aveva accertato la simulazione assoluta dei trasferimenti;
b) che con successiva sentenza n. 3253 del 2017, lo stesso Tribunale aveva dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria e assegnato il bene, poi confiscato (un immobile adibito a magazzino – deposito), a NOME COGNOME.
Si dà, inoltre, atto che il verbale di esecuzione della confisca del magazzino veniva notificato alla COGNOME in data 6 agosto 2021, coincidente con quella della trascrizione della confisca stessa presso la Conservatoria dei RR. II. di Lecce.
Tanto premesso, il difensore della ricorrente, ricordato che, a mente dell’art. 2652 cod. civ., la sentenza che accoglie la domanda diretta all’accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritt anteriormente alla trascrizione della domanda, assume che, siccome, nel caso in
esame, la domanda di accertamento della simulazione risultava trascritta prima della trascrizione della confisca, quest’ultima trascrizione sarebbe stata destinata a soccombere, in quanto non opponibile alla proprietaria del bene, terza estranea al reato.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il proposto ricorso deve essere qualificato come opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
L’art. 676, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce, invero, che sull’istanza di restituzione delle cose sequestrate, dopo la pronuncia della sentenza irrevocabile di condanna, il giudice dell’esecuzione deve procedere a norma dell’art. 667, comma 4: tale disposizione prevede che il giudice provveda “in ogni caso senza formalità con ordinanza”, avverso la quale la parte interessata è legittimata a esperire il rimedio dell’opposizione davanti allo stesso giudice emittente, e non direttamente il ricorso per cassazione, che sarà, invece, proponibile avverso il provvedimento reso all’esito del procedimento in contraddittorio instaurato mediante l’opposizione e da celebrarsi nelle forme previste dall’art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061; Sez. 3, n. 39515 del 27/6/2017, Tre Emme, Rv. 271460).
Lo strumento dell’opposizione riveste carattere esclusivo, e la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale il relativo giudizio deve essere inderogabilmente esperito non solo quando il giudice dell’esecuzione abbia proceduto de plano, in conformità alla regola codicistica, ma anche nell’ipotesi in cui abbia erroneamente proceduto nel contraddittorio delle parti nelle forme dell’incidente di esecuzione; e ciò sul condivisibile presupposto che., qualora si ritenesse consentito il ricorso immediato a questa Corte, le parti verrebbero private della fase del riesame del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, ha una cognizione piena delle doglianze dell’interessato, che può esaminare anche nel merito (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, COGNOME e altro, Rv. 265538; Sez. 6, n. 13445 del 12/2/2014, Avv. distr. dello Stato in proc. COGNOME e altri, Rv. 259454; Sez. 1, n. 4083 dell’11/1/2013, COGNOME, Rv. 254812; Sez. 6, n. 35408 del 22/9/2010, COGNOME, Rv. 248633).
In forza del principio di conservazione sancito dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l’impugnazione proposta deve, pertanto, essere qualificata come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., (tra gli altri, Sez. 5, n. 503 del
11/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262166; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, COGNOME, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, COGNOME, Rv. 258079; Sez. 6, n. 35408 del 22/9/2010, COGNOME, Rv. 248634), con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per l’ulteriore corso.
Tale soluzione, conforme all’orientamento di gran lunga prevalente di questa Corte, cui il Collegio aderisce, appare senz’altro preferibile a quella contrapposta, basata sulla natura non impugnatoria dell’opposizione (Sez. 2, n. 39625 dell’11/05/2004, Tomasoni, Rv. 230368), ancor più in un caso come quello in esame, in cui le censure mosse attengono anche al merito, sicché l’erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità, a essa concessa dall’ordinamento, di avere una seconda pronuncia di merito sulle sue doglianze.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente