Omicidio Colposo: la Cassazione Boccia il Ricorso Troppo Generico
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso di omicidio colposo aggravato dalla guida in stato di ebbrezza, offrendo importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha stabilito che un’impugnazione basata su motivi generici, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, è destinata a essere dichiarata inammissibile.
La Vicenda Processuale
Un automobilista veniva condannato sia in primo grado che in appello per il reato di omicidio colposo, commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale, e per guida in stato di ebbrezza. Ritenendo ingiusta la condanna, la difesa proponeva ricorso per cassazione, affidandolo a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente lamentava, in primo luogo, una presunta contraddittorietà e manifesta illogicità nella motivazione della sentenza d’appello riguardo all’accertamento della sua responsabilità penale per il reato di omicidio colposo. In secondo luogo, contestava la mancanza e l’illogicità della motivazione in merito alla gestione delle circostanze del reato, con specifico riferimento all’articolo 69 del codice penale, che disciplina il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti.
Le motivazioni della Cassazione nel caso di omicidio colposo
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
Il punto centrale della decisione è la valutazione di totale genericità delle censure mosse dalla difesa. I giudici supremi hanno osservato che le argomentazioni del ricorrente erano prive di un reale confronto con le motivazioni sviluppate dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorso si limitava a riproporre dubbi e contestazioni senza attaccare specificamente il percorso logico-giuridico che aveva portato alla condanna.
La Corte ha inoltre sottolineato come la pronuncia di secondo grado fosse esente da vizi logici, basata su corretti criteri di inferenza e fondata su “condivisibili massime di esperienza”, risultando pienamente convergente con la decisione del Tribunale di primo grado.
Il Trattamento Sanzionatorio e il Bilanciamento delle Circostanze
Anche la critica relativa alla determinazione della pena e al bilanciamento delle circostanze è stata respinta. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di comparazione tra circostanze opposte (aggravanti e attenuanti) costituisce una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito. Tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se non è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ritenuto adeguata la pena stabilita in primo grado e aveva giustificato la scelta di considerare equivalenti le circostanze, ritenendola la soluzione più idonea a realizzare l’adeguatezza della sanzione. Questa motivazione, seppur sintetica, è stata giudicata sufficiente dalla Cassazione, in quanto non illogica né arbitraria.
Le conclusioni: Le Implicazioni della Pronuncia
L’ordinanza conferma che per accedere al giudizio di Cassazione non basta esprimere un generico dissenso verso la sentenza di condanna. È necessario formulare motivi specifici, pertinenti e dettagliati, che mettano in luce le precise criticità (violazioni di legge o vizi di motivazione) del provvedimento impugnato. Un ricorso che si limita a contestazioni astratte o che non si misura con il tessuto argomentativo della decisione dei giudici di merito è destinato all’inammissibilità.
Inoltre, la pronuncia riafferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e nel bilanciamento delle circostanze, un potere che può essere censurato in Cassazione solo in casi eccezionali di manifesta illogicità o arbitrarietà.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto che le deduzioni della difesa fossero del tutto generiche e prive di un reale confronto con le argomentazioni sviluppate nella sentenza d’appello.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del giudice sul bilanciamento delle circostanze (art. 69 c.p.)?
Sì, ma solo se il giudizio di comparazione del giudice di merito risulta frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. In questo caso, la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e non sindacabile.
Cosa significa che la sentenza della Corte d’Appello è ‘convergente’ con quella del Tribunale?
Significa che entrambe le sentenze di merito sono arrivate alla medesima conclusione di colpevolezza attraverso un percorso argomentativo coerente e condiviso, basato su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23829 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23829 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BASSANO DEL GRAPPA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale e guida in stato di ebbrezza.
Rilevato che la difesa lamenta: 1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’affermazione di penale responsabilità per il reato di omicidio colposo: 2. Mancanza e illogicità della motivazione con riferimento all’art. 69 cod. pen.
Considerato che le deduzioni riguardanti i profili di responsabilità individuati a carico dell’imputato risultano essere del tutto generici e privi di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza.
Ritenuto che il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che la sentenza è sorretta da motivazione adeguata anche in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la misura della pena come determinata in primo grado.
Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l’assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, COGNOME, Rv. 229298; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). ).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
GLYPH
Così deciso il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il P
ente