Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24264 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24264 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Este il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della Corte d’appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 11 maggio 2023, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo, che aveva dichiarato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, la aveva condannata alla pena di sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, e aveva disposto la confisca dei beni nella disponibilità dell’imputata per un valore corrispondente alla somma di 1.369.806,00 euro.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE“, avrebbe omesso di versare l’imposta sul valore aggiunto dovuta per il periodo di imposta 2016, ammontante a 1.369.806,00 euro, entro il 21 aprile 2017, in difetto di cause di forza maggiore o di esclusione della colpevolezza.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, nel quale si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta assenza di cause di forza maggiore o di esclusione della colpevolezza.
Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente escluso che l’imputata non abbia fatto ricorso ad ogni mezzo, anche personale, per far fronte ai pagamenti dovuti per RAGIONE_SOCIALE. Si rappresenta che l’imputata, dopo aver regolarmente pagato le imposte per l’anno 2015, si è trovata nell’assoluta impossibilità di adempiere non per fatto proprio, ma per fatto altrui, in quanto l’unico cliente della società, il RAGIONE_SOCIALE, nel corso del 2016, aveva improvvisamente interrotto ogni pagamento. Si precisa che la scelta di pagare i dipendenti era stata effettuata in una prospettiva di continuità dell’attività d’impresa, per conseguire ulteriori utili e ricavi anche al fine di adempiere, alla scadenza, l’obbligazione tributaria e delle imposte, e di evitare la dichiarazione di fallimento della società. Si segnala, in particolare, che la convinzione di poter proseguire l’attività di impresa al fine di conseguire ricavi e ripianare i debiti, come risulta dalla lettura della nota integrativa al bilancio per il 2016, era fondata proprio sull’esistenza dei crediti nei confronti del RAGIONE_SOCIALE. Si osserva che erroneamente la sentenza impugnata afferma che, secondo quanto risulta dalla nota integrativa al bilancio per il 2016, l’imputata riteneva di poter proseguire l’attività e di annullare le perdite «sulla scorta di aumenti tariffari promessi da consorzi ai suoi clienti»: in realtà, come evidenziato dalla curatela fallimentare, il 26 giugno 2017, l’attuale ricorrente, in occasione dell’approvazione del bilancio per il 2016, aveva proposto di convocare una successiva assemblea per discutere la messa in liquidazione della società se entro il mese di settembre 2017 non si fossero riscontrati aumenti significativi delle tariffe applicate dai Consorzi sui contratti di appalto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
2. Secondo l’orientamento assolutamente consolidato in giurisprudenza, in tema di reato di omesso versamento dell’IVA, il mancato incasso delle somme dovute a tale titolo dai clienti per inadempimento contrattuale non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall’art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, atteso che l’obbligo del versamento prescinde dall’effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all’ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi (così, tra le tantissime, Sez. 3, n. 27202 del 19/05/2022, Natale, Rv. 283347-01, e Sez. 3, n. 6506 del 24/09/2019, dep. 2020, Mattiazzo, Rv. 278909-01).
Una eccezione a questo principio è stata occasionalmente individuata nell’ipotesi di insoluti in percentuale abnorme (cfr. Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021, COGNOME, Rv. 282237-01, la quale ha annullato con rinvio una sentenza di condanna in presenza di insoluti per circa il 43 % del fatturato, cui era seguita una gravissima crisi di liquidità).
Peraltro, per una compiuta individuazione dell’area di operatività di questa eccezione, occorre tener presente che, come precisato da altre decisioni, la colpevolezza non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l’omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell’IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l’emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo (così Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967-01).
Inoltre, non va trascurato che, secondo quanto puntualizzato da altra pronuncia, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l’omesso versamento dell’Iva non può essere giustificato, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l’ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l’adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente (art. 2777 cod. civ.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 cod. civ.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della par condicio credítorum, al fine di escludere l’elemento soggettivo del reato (Sez. 3, n. 52971 del 06/07/2018, Moffa, Rv. 274319-01).
Nella specie, la sentenza impugnata premette, esponendo un dato del tutto incontestato, che la società “RAGIONE_SOCIALE, di cui era legale rappresentante l’attuale ricorrente, ha omesso di versare RAGIONE_SOCIALE relativa all’anno 2016, entro la data prevista dalla legge, per un importo pari a 1.369.806,00 euro.
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La Corte d’appello, poi, osserva che la denunciata crisi di liquidità della società RAGIONE_SOCIALE inadempiente, nel periodo rilevante ai fini della configurabilità del reato, non ha impedito all’attuale ricorrente, quale legale rappresentante della ditta, di perseguire una politica aziendale di continuazione dell’attività di impresa, e di privilegiare il pagamento di dipendenti e fornitori. Precisa che questa decisione di proseguire nonostante la denunciata crisi aziendale risulta sia dalla nota integrativa al bilancio per il 2016, in cui l’attuale ricorrente indica di poter annullar le perdite e proseguire l’attività sulla base di aumenti tariffari promessi dai consorziati, sia dalla scelta di rinviare la messa in liquidazione della società fino a tutto il dicembre 2017. Aggiunge, inoltre, che non risulta nemmeno la dismissione di elementi del patrimonio personale dell’imputata per ripianare i debiti erariali.
In forza dei principi giuridici applicabili, le censure proposte sono prive di specificità o comunque manifestamente
La sentenza impugnata, infatti, ha evidenziato il mancato versamento dell’IVA relativa all’anno 2016, da parte della società RAGIONE_SOCIALE di cui era legale rappresentante la ricorrente, per un importo elevatissimo, pari a 1.369.806,00 euro, ossia ad oltre un quintuplo della soglia di punibilità. Né è in discussione la consapevolezza, da parte dell’imputata, della sua qualità o del mancato pagamento dell’IVA per l’importo indicato nel termine previsto dalla legge.
A fronte di tali dati, era onere della ricorrente evidenziare l’omesso esame, da parte della senza impugnata, di circostanze tali da rendere inesigibili i versamenti non effettuati, da individuare tenendo conto delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza, e sopra precisate al § 2. Il ricorso, però, non solo non precisa l’entità degli insoluti rispetto alle fatture emesse, ma, soprattutto, non spiega perché l’imputata, quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, ha continuato ad emettere anticipatamente fatture per elevatissimo ammontare nonostante gli inadempimenti, ed ha inoltre deciso, a fronte di tali inadempimenti, di proseguire l’attività per almeno un anno pagando altri creditori, e neppure indica alcuna iniziativa concretamente compiuta dalla stessa per assicurare il versamento delle somme dovute all’Erario. Va aggiunto che la scelta di continuare l’attività e di pagare altri creditori, tra i quali non solo i dipendenti, ma anche i fornitori evidenzia l’esistenza di risorse che avrebbero potuto essere destinate a soddisfare, almeno parzialmente, i debiti per NOME non versata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore ,
della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/03/2024