Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24560 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24560 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso presentato da COGNOME NOME, nato a AVV_NOTAIO il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di AVV_NOTAIO in data 04/01/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr.
NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa il 04/01/2024 (dep. alle ore 11,39), il Tribunale di AVV_NOTAIO convalidava il provvedimento emesso in data 02/01/2024 (notificato alle ore 12.20 del giorno 2 gennaio 2024), con cui il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO aveva imposto a NOME COGNOME l’obbligo di comparizione presso la Questura di AVV_NOTAIO per la durata di anni 5, trenta minuti dopo l’inizio di ogni partita di calcio disputata dalla “RAGIONE_SOCIALE“.
Avverso l’ordinanza del G.I.P. maceratese il COGNOME ricorre per cassazione.
2.1. Con il primo motivo, la difesa lamenta l’eccessiva compressione del diritto di difesa, giusto il mancato rispetto del termine di 48 ore individuato dalla giurisprudenza per attivare contraddittorio cartolare.
2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alle ragioni di urgenza che giustificavano l’emissione del provvedimento.
2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al giudizio di pericolosità del ricorrente.
2.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all’estensione del divieto in riferimento alle partite amichevoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in riferimento al primo motivo, con efficacia assorbente sulle restan doglianze.
Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il termine entro cui il destinatario de provvedimento del AVV_NOTAIO ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all’interessato, analogament a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta conval del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all’interessat poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa causa di nullità generale.
Ciò posto, come già evidenziato nelle premesse in fatto, deve evidenziarsi che nel caso di specie il termine delle 48 ore non è stato rispettato.
Ed invero, il provvedimento del AVV_NOTAIO risulta essere stato notificato al ricorrente alle or 12.20 del giorno 2 gennaio 2024, il pubblico ministero ne ha chiesto la convalida in data 4 maggio 2024 alle ore 8.20 ed il GIP ha convalidato in data 4 maggio alle ore 11.39.
Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della predetta ordinanza, limitatamente all’obbligo di presentazione.
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 02/01/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO. Così deciso il 12/06/2024.