Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24270 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24270 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato in Albania il DATA_NASCITA
NOME nato in Albania il DATA_NASCITA
SULA] COGNOME nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
Il Procuratore generale si riporta alla requisitoria e conclude per l’inammissibilita’ d ricorsi.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME per NOME chiede l’accoglimento del ricorso.
L’avvocato NOME COGNOME, per NOME anche per la posizione da lui difesa in sostituzione, si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Lecce, emessa in data 12/05/2022 all’esito del giudizio abbreviato, appellata dagli imputati COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in favore di COGNOME, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni quattro mesi cinque e giorni dieci di reclusione, ed ha confermato nel resto l’impugnata sentenza con la quale gli imputati COGNOME e COGNOME erano stati condannati perché ritenuti responsabili del reato di cui al capo 1 (art. 74 comma 1, 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), e il solo NOME dei reati di cui ai capi 2 e (artt. 110, 81 comma 2, 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) alla pena, rispettivamente di anni quattordici di reclusione, il COGNOME NOME, e di anni otto d reclusione il COGNOME NOME.
1.1. Gli imputati sono stati ritenuti partecipi di un’associazione finalizzata al narcotraffico operante in Taranto con lo scopo di introdurre in Italia ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, eroina e marijuana provenienti dall’Olanda, Spagna e dall’Albania, nella quale NOME COGNOME rivestiva il ruolo di organizzatore e promotore a cui spettava di gestire la distribuzione della sostanza stupefacente, di organizzare il relativo trasporto avvalendosi dei corrieri COGNOME e COGNOME, quali partecipi dell’associazione (capo 1) e il solo NOME di tre distinti reati fine di violazione di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui al capo 2 – trasporto in Taranto di Kg. 2 di cocaina importata dall’Olanda e capo 4 – due cessioni di Kg. 3,5 e Kg 5 di cocaina a tale COGNOME.
Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori di fiducia, e ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2.1. L’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME deduce, con un unico motivo, la violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 129 cod.proc.pen. Premette di avere, l’imputato, rinunciato ai motivi di appello differenti a quelli inerenti al trattamento sanzionatorio e che, tuttavia, giudice dell’appello avrebbe dovuto comunque prendere atto dell’estraneità dell’imputato dal reato di cui al capo 1) e dato atto dell’inconsistenza del quadro probatorio, prosciogliere lo stesso ai sensi dell’art. 129 cod.proc.pen.
2.2. L’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, deduce:
2.2.1. – Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla carenza, illogicità della motivazione sull’affermazione della responsabilità penale del ricorrente, anche stante l’omessa rispostai ai motivi di appello, quale partecipe alla associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 1.
La Corte d’appello, con motivazione carente e illogica, avrebbe confermato la partecipazione del NOME nel reato associativo, limitandosi a riportare la sentenza di primo grado senza compiere alcuna valutazione RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive e di come abbia inteso superarle. Argomenta il ricorrente di avere devoluto, con l’atto di appello, plurimi argomenti difensivi decisivi sia in relazione alla sussistenza del delitto associativo sia alla partecipazione del NOME, quale corriere. In particolare, si lamentava l’errata valutazione RAGIONE_SOCIALE prove e l’inconciliabilità della condotta materiale ascritta al NOME con le risultanze probatorie. Segnatamente, si contestava la corretta identificazione del ricorrente, essendo emerso un unico contatto con il COGNOME, collocato dal 24/10/2017 al 29/10/2017, si rilevava che l’attività di pedinamento non aveva evidenziato il compimento di alcuna attività illecita; anche il controllo in data 27/02/2018 a bordo dell’autovettura Citroen non era significativo della sua partecipazione. Infine, la vicenda del recupero del credito vantato verso il COGNOME sarebbe fondata su una mera supposizione. La motivazione resa in punto condotta materiale specifica addebitata al ricorrente di essere il corriere e di essere addetto allo spaccio e alla riscossione dei crediti sarebbe, in ultima analisi, del tutto carente stante l’omessa risposta ai motivi.
2.2.2. – Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche. Omessa risposta al quarto motivo di appello.
2.2.3. – Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di motivazione sull’applicazione della recidiva.
2.3. Il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, deduce:
2.3.1. – Violazione di cui agli artt. 178, lett. c), 179, 295 e 296 cod.proc.pen. in relazione alla illegittima dichiarazione di latitanza e alla nullità in via deri degli atti di istaurazione del giudizio.
Il difensore contesta la legittimità del decreto di latitanza, emesso in data 27/12/2019, per mancanza di prova della volontaria sottrazione all’esecuzione della misura cautelare e alla erronea risposta della corte territoriale che respingeva la questione di nullità sollevata perché non dedotta dalla difesa prima della pronuncia della sentenza di primo grado. Argomenta la difesa l’erronea decisione dei giudici territoriali perché avrebbe erroneamente ritenuto una nullità di ordine
generale a regime intermedio là dove, invece, i giudici territoriali dovevano correttamente rilevare la nullità di carattere assoluto del decreto di latitanza e la nullità di tutti gli atti derivati e della sentenza di primo grado. In dispart motivazione resa in punto volontaria sottrazione, sul rilievo della congruità RAGIONE_SOCIALE ricerche e dalla volontà di sottrarsi argomentata in ragione del fatto che l’imputato avevano nominato un difensore di fiducia, sicchè era a conoscenza del processo, tematica tutt’affatto diversa poiché la conoscenza, peraltro successiva all’emissione dell’ordinanza custodiale, non potrebbe essere assunta a fondamento della volontaria sottrazione al momento dell’esecuzione della misura, la corte territoriale non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che, in più occasione, ha affermato che la nullità del decreto di latitanza ha carattere assoluto rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Più esattamente è stato osservato, al riguardo, che l’erronea dichiarazione di latitanza dell’imputato, siccome fondata su un decreto invalido, inficia la validità della citazione a giudizio che è da considerarsi tamquam non esset e travolge ogni atto successivo imponendo la regressione del procedimento dinanzi al giudice dell’udienza preliminare. Dunque, errata sarebbe la decisione della corte territoriale di ritenere sanata la nullità de qua.
2.3.2. – Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione della legge penale art. 74 comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Secondo il ricorrente vi sarebbero nella sentenza impugnata “momenti di tensione della tenuta logica della motivazione”, contraddizioni sia di natura fattuale che logico interpretativa che viziano l’ordito motivazionale della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Lecce. I giudici del merito avrebbero maturato la convinzione dell’esistenza di un sodalizio criminoso, in cui vi farebbe parte il NOME, partendo da dati che poco hanno a che fare con la struttura del reato contestato. Non vi sarebbero significativi e documentati episodi certi di approvvigionamento di cessione di sostanze stupefacenti, nè di cessione.
Il ricorrente, infatti, sarebbe imputato di soli due episodi di spaccio uno dei quali commesso, come da contestazione di cui al capo 4), nell’ambito di altro sodalizio criminoso capeggiato da tale COGNOME. Mancherebbero elementi concreti per ritenere che effettivamente l’asserito sodalizio criminoso avrebbe, poi, in concreto operato come tale, realizzando gli scopi prefissati e ciò in quanto si ribadisce due soli sarebbero stati i reati scopo contestati, Di natura meramente congetturale e dunque privi di significanza sarebbero gli ulteriori elementi riportati ai fini del propria dimostrazione dell’associazione. Sarebbero riportati dei dati neutri come la circostanza che il COGNOME fosse andato in Albania dal 30 ottobre 2017 al 6 dicembre 2017. Vi sarebbe al contempo una contraddizione in termini dal momento che per
un verso il ricorrente sarebbe il vertice del gruppo Baramaj e dall’altro lato avrebbe assunto il ruolo di corriere per il medesimo gruppo.
Altro profilo di contraddittorietà sarebbe riscontrabile nella misura in cui i giudici del merito avrebbero fatto coincidere due fatti tra loro ontologicamente inconciliabili: il respingimento del NOME al confine, in data 6 dicembre 2017, e la cessione della sostanza stupefacente al COGNOME avvenuta lo stesso giorno alle 18:00, fatto contestato al capo 4).
2.3.3. – Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’affermazione della responsabilità penale per i reati di cui all’art. comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui ai capi 2) e 4) dell’imputazione.
2.3.4. – Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e in relazione al trattamento sanzionatorio, violazione dell’art. 133 cod.pen. Chiede una mitigazione del trattamento sanzionatorio.
2.4. Il difensore di NOME, AVV_NOTAIO, deduce:
2.4.1. – Violazione di cui agli artt. 178, lett. c), 179, 295 e 29 cod.proc.pen. in relazione alla illegittima dichiarazione di latitanza e alla nullità via derivata degli atti di istaurazione del giudizio.
2.4.2. – Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione della legge penale art. 74 comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al ruolo apicale riconosciuto al ricorrente là dove sarebbe stato indicato il ruolo di corriere nel reato di cui al capo 2). Mancanza di reati fini idonei a sorreggere l’imputazione del reato associativo, vizio di motivazione.
2.4.3. – Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e in relazione al trattamento sanzionatorio, violazione dell’art. 133 cod.pen. e dell’art. 62 bis cod.pen.
Il difensore di NOME ha depositato memoria di replica alla conclusione del P.G. e, in riferimento al primo motivo, in presenza di contrasto interpretativo chiede la rimessione della decisione alle Sezioni Unite, nel resto chiede l’accoglimento del ricorso.
Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME è inammissibile.
Deve ricordarsi che la rinuncia ad uno o più motivi di appello circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l’imputato non può poi dolersi, con il ricorso pe cassazione, dell’eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati.
Qualora la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall’appellante, il giudice, nell’accogliere la richiesta dell’imputato di riduzione del pena e di riduzione di quella irrogata quale aumento per la continuazione, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento dell’imputato per una RAGIONE_SOCIALE cause di cui all’art. 129 cod.proc.pen.
Da un lato, a causa dell’effetto devolutivo dell’appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato, e dall’altro la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell’appellante e, per ciò stesso, l’inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen.
Non di meno, resta comunque il potere-dovere del giudice di appello di applicare anche d’ufficio, in presenza dei presupposti di legge, la generale regola valutativa dettata dall’art. 129 cod.proc.pen., ma tale potere presuppone la specifica indicazione di elementi concreti che ipotizzino possibili soluzioni liberatorie, mentre sono inammissibile le censure relative alla omessa applicazione di tale disposto che si limitano a risolversi nella denuncia di omissione formale o di genericità del vaglio compiuto dal giudice di secondo grado.
Nel caso in esame, nessun elemento concreto viene dedotto da COGNOME che si limita a denunciare l’assenza di prove della partecipazione al reato associativo e deduce la formale omissione della motivazione sulle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. sicchè il motivo connotato da genericità è inammissibile (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, COGNOME, Rv. 273431 – 01; Sez. 3, n. 19442 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259418 – 01).
Consegue che il ricorso di COGNOME va dichiarato inammissibile, con tutte le conseguenze di legge.
I ricorsi nell’interesse di NOME COGNOME, che pongono analoghe censure e possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.
4.1. Seguendo l’ordine logico RAGIONE_SOCIALE censure, va, anzitutto, scrutinato il primo (comune) motivo di ricorso con cui si contesta la legittimità del decreto di latitanza per incompletezza RAGIONE_SOCIALE ricerche e della conseguente sottrazione volontaria all’esecuzione della misura cautelare, e del rigetto dell’eccezione di nullità ritenuta di ordine generale a regime intermedio sanata, secondo i giudici territoriali, dalla
circostanza che il difensore di fiducia munito di procura speciale aveva chiesto il rito abbreviato senza nulla eccepire.
4.2. Va, in primo luogo, disattesa la richiesta avanzata nella memoria di replica di rimettere alle Sezioni Unite la questione che attiene alla qualificazione della nullità e ciò in quanto, per le ragioni sotto sviluppate, non vi sono presupposti di cui all’art. 618 cod.proc.pen.
Il ricorrente segnala, invero, un contrasto interpretativo tra decisioni assunte dalle Sezioni di Questa Corte di legittimità, alcune RAGIONE_SOCIALE quali non sono state pronunciate in fattispecie analoga.
4.3. Va subito detto che, in fattispecie analoga, la Corte di legittimità, nel caso dell’imputato latitante che ha poi rilasciato una procura speciale al difensore di fiducia per richiedere il giudizio abbreviato – così dimostrando di essere perfettamente a conoscenza del procedimento a suo carico -, ha affermato che l’eventuale erronea dichiarazione di latitanza per irritualità RAGIONE_SOCIALE ricerche non determina una omessa citazione dell’imputato, bensì una nullità a regime intermedio da dedurre prima della pronuncia della sentenza di primo grado, qualora la notificazione del decreto di citazione all’imputato venga eseguita mediante consegna dell’atto al difensore di fiducia, al quale era stato dato mandato anche per la scelta del rito e questi, comparendo in udienza, abbia richiesto il rito abbreviato, senza formulare eccezioni sulla validità della “vocatio in ius”, in tal modo facendo risultare una situazione idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato (Sez. 6, n. 53599 del 10/12/2014, COGNOME, Rv. 261872 – 01).
Il principio è stato nuovamente ribadito nella più recente pronuncia della Sez. 6, n. 41042/2021 del 07/10/2021, non massimata.
L’opposto principio di diritto è stato espresso da Sez. 1 Caccavallo (Sez. 1, n. 5032 del 17/12/2008, Caccavallo, Rv. 243345) secondo cui l’erronea dichiarazione di latitanza intervenuta antecedentemente all’esercizio dell’azione penale determina la nullità assoluta ed insanabile di tutti gli atti successivi, co conseguente regressione del procedimento e restituzione degli atti al pubblico ministero ove l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo, e in tempi più recenti da Sez. 2, n. 33618 del 11/06/2021, Rv. 281864 – 01, secondo cui l’erronea dichiarazione di latitanza dell’imputato, siccome fondata su decreto invalido, risultando dagli atti la stabile dimora all’ester dell’imputato medesimo, inficia la validità della citazione a giudizio che è da considerare “tamquam non esset” e travolge ogni atto successivo, imponendo la regressione del procedimento dinanzi al giudice dell’udienza preliminare, e ancora da Sez. 3, n. 1621 del 30/09/2015, COGNOME, Rv. 266687 – 01, secondo cui l’erronea dichiarazione di latitanza intervenuta antecedentemente all’esercizio
dell’azione penale determina la nullità assoluta ed insanabile di tutti gli at successivi, con conseguente regressione del procedimento e restituzione degli atti al pubblico ministero ove l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo. La Corte di legittimità, nella decisione, in applicazione di tale principio, ha annullato le sentenze di primo e secondo grado emesse nei confronti del soggetto dichiarato latitante nei confronti del quale, dopo l’erronea dichiarazione di latitanza, era stato nominato un difensore di ufficio che aveva ricevuto, quale domiciliatario “ex lege”, la notificazione degli atti successivi. Anche nella pronuncia Sez. 2, n. 33618 del 11/06/2021, la fattispecie era diversa da quella in scrutinio, essendosi tenuto il giudizio di primo grado con rito ordinario e solo nel giudizio di appello l’imputato latitante era assistito da difensore di fiduci
Nella sentenza COGNOME il principio secondo cui l’erronea dichiarazione di latitanza determina una nullità assoluta della citazione a giudizio, era sviluppato, anche in questo caso, in un caso di giudizio ordinario nel quale la vocatio ius era conseguente alla nullità della dichiarazione di latitanza. In applicazione del principio espresso da Sezioni Unite Sez. Un. 7.1.2005 n. 119, secondo cui in tema di notificazione della citazione all’imputato, la nullità assoluta ed insanabil prevista dall’art. 179 cod.proc.pen. in effetti ricorre nel caso in cui la notificazio della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva da parte dell’imputato, avevano evidenziato che nel caso in valutazione “la citazione a giudizio è stata notificata rispettando i meccanismi della conoscenza legale previsti dal codice di rito per i latitanti, che potrebbero di per sè essere inidonei ad assicurare la effettività della conoscenza, ma la questione potrebbe restare irrilevante, almeno con riguardo alla fase del procedimento, qualora l’imputato avesse avuto conoscenza del procedimento e si fosse sottratto alla esecuzione dell’ordine di cattura per sua libera scelta (art. 296 c.p.p.). In tali casi potreb infatti ritenersi che vi sia stata anche la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell’imputato o comunque, quanto meno, una più che ragionevole presunzione che l’atto, notificato in conformità all’ordinamento processuale, abbia raggiunto lo scopo” ed ha infine, ritenuto tale soluzione in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la quale ha riconosciuto che l’art. 6, comma 2, della Convenzione Europea, che sancisce un numero minimo di diritti dell’imputato, rappresentanti altrettanti aspetto della nozione generale d “equo processo”, non si disinteressa RAGIONE_SOCIALE presunzioni di fatto o di diritto presenti nelle leggi penali dei singoli ordinamenti, mentre prescrive agli stati di contenere le presunzioni entro limiti ragionevoli, tenendo presente, da un lato, la gravità della posta in gioco e, dall’altro lato, l’esigenza di garantire il diritto di dife sentenza CEDU 7 ottobre 1988, ric. COGNOME). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
4.4. Si tratta di principi del tutto condivisibili, ma che non si attagliano caso in esame, nel quale, come si è detto, l’imputato, pur citato secondo le disposizioni dettate per i latitanti, aveva avuto conoscenza del procedimento e, con la nomina di un difensore di fiducia al quale aveva conferito la procura speciale per chiedere il giudizio abbreviato, aveva non solo raggiunto lo scopo della conoscenza del processo, ma aveva altresì svolto l’attività difensiva precipua di quella fase processuale (udienza preliminare) chiedendo di essere giudicato con il rito abbreviato.
La soluzione interpretativa seguita dai giudici territoriali, che hanno aderito all’orientamento di legittimità sopra richiamato, a cui va data continuità, si pone nel solco di principi affermati da risalenti pronunce RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite che hanno trovato la sintesi nella più recente Sezioni Unite Amato (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, Amato, Rv. 269027 – 01)
Nelle citate Sezioni Unite, la Corte di legittimità ha statuito che la nullità dell notificazione del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, qualora incida direttamente sulla vocatio in iudicium, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all’omessa citazione dell’imputato medesimo, in quanto impedisce a quest’ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è, pertanto, assoluta e insanabile (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, dep. 2002, Conti, Rv. 221402). “Perché tale nullità derivata sussista è necessario che la citazione sia stata omessa o che il vizio della notificazione sia tale da non consentire la conoscenza effettiva dell’atto (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539)”. E aveva messo in evidenza come, sia la dottrina che la giurisprudenza, avevano elaborato una linea di tendenza volta ad utilizzare, nella decisione RAGIONE_SOCIALE questioni di invalidità degli at procedimentali, quello che è stato definito un «criterio di pregiudizio effettivo», ovvero perché sussista la nullità non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l’ipotesi di invalidità era destinata a presidiare. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Tale strada era già stata seguita in particolare dalla sentenza Sez. U, n. 119 del 2005, Palumbo, cit., secondo la quale in tema di notificazione della citazione all’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione RAGIONE_SOCIALE regole sulle modalità di esecuzione della notificazione, non incidente sulla effettiva conoscenza, e non equiparabile perciò, quanto ad effetti, alla omessa citazione, conseguendo in tal caso l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen.; la sentenza Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235697, secondo la quale «se è pur vero che, in base al vigente sistema di rito,
rimane privo di rilievo, di fronte ad un atto nullo, il ricorrere di un concre pregiudizio all’interesse protetto, considerato che tale pregiudizio deve considerarsi, come sostenuto da autorevole dottrina, immanente nella circostanza pura e semplice che lo schema legale non si sia realizzato, è anche vero che lo stesso sistema legittima una lettura non rigorosamente formalistica degli effetti connessi ad un atto processuale nullo, che in concreto non ha dato luogo ad un “danno” misurabile e non ha aggredito il nucleo della garanzia oggetto di tutela, ove si considerino la prevista categoria concettuale della sanatoria per “conseguimento dello scopo”, il richiesto interesse – concreto ed attuale – a fare valere la nullità e gli effetti diffusivi o no di questa. Una regola che si è trado nell’affermazione di principio secondo cui se le forme processuali sono un valore, lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi; la sentenza Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, COGNOME, Rv. 239396, per la quale la nullità della notifica all’imputato eseguita a norma dell’art. 157, comma 7-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, anziché al domicilio dichiarato o eletto, è una nullità di ordi generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termin di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc. pen.; la sentenza Sez. U, n. 155 d 29/09/2011, Rossi, dep. 2012, Rv. 251497, in cui si è affermato che il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previs dall’art. 108, comma 1, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad una reale esigenza difensiva e l’effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell’imputato non abbia subit alcuna lesione o menomazione (è stato pertanto ritenuto, nel caso esaminato, che il reiterato avvicendamento di difensori, costituiva una strategia non giustificata da esigenza difensive, ma integrava un vero abuso RAGIONE_SOCIALE facoltà processuali, inidoneo a legittimare ex post la proposizione di eccezioni di nullità). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Da cui il principio affermato dalle citate Sezioni Unite Amato secondo cui l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare configura un’ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d’ufficio in og stato e grado del procedimento equiparabile all’omessa citazione dell’imputato, ma la sanzione processuale di cui all’art. 179 cod. proc. pen. deve essere riferita non già alla sola citazione in giudizio in senso stretto, ma anche a quell’insieme di adempimenti che consente all’imputato, all’indagato o al condannato di partecipare ad una fase processuale che si conclude con una decisione, comporta
che, quanto al caso in esame, l’eventuale illegittima dichiarazione di latitanza, che avrebbe inciso sul procedimento di notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, non comporta la nullità assoluta di tale vocatio in ius in presenza di avvenuta nomina di difensore di fiducia, munito di procura speciale alla richiesta di giudizio abbreviato e di avvenuta celebrazione del rito senza avere eccepito, nelle fasi preliminari di tale giudizio, la regolare dichiarazione di latitanz
Peraltro, nello stesso tracciato interpretativo si erano mosse le sentenze sopra citate (sentenza COGNOME, COGNOME) che hanno pur sempre ricondotto la nullità assoluta nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva da parte dell’imputato.
Consegue la manifesta infondatezza del motivo.
Il secondo comune motivo con cui si contesta l’affermazione della responsabilità penale in relazione al capo 1) e al ruolo di organizzatore del NOME ripropone le stesse censure già valutate dai giudici dell’impugnazione e disattese con motivazione congrua e corretta in diritto.
Nel premettere che il ricorrente non aveva svolto motivi di appello in ordine alla sussistenza dell’associazione dedita al narcotraffico, ma aveva solamente contestato l’appartenenza ad essa con il ruolo di organizzatore, la corte territoriale ha comunque rilevato che la sussistenza dell’associazione dedita al narcotraffico, come delineata nel capo 1), era stata definitivamente accertata nell’ambito del procedimento penale a carico di altri soggetti, il COGNOME, COGNOME e altri con sentenza definitiva della Corte di cassazione (n. 9088 del 08/02/2023).
In relazione alla specifica doglianza del ruolo assunto dal NOME, la corte territoriale ha argomentato la partecipazione del ricorrente nella veste di organizzatore sulla scorta di una pluralità di elementi di prova, che delinea puntualmente a pag. 14.
Nello specifico, in risposta alla censura che si appuntava sul fatto che erano contestati solo due reati scopo, la sentenza impugnata evidenzia la “continuità dei rapporti” con il vertice COGNOME e COGNOME, l’aver discusso come recuperare i soldi dai creditori dimoranti nel capoluogo Tarantino, nonché le modalità e la selezione dei nuovi acquirenti dello stupefacente, la partecipazione all’attività d approvvigionamento e successivo smercio della sostanza stupefacente reperita dal COGNOME in Olanda e destinata al mercato Tarantino, attraverso proprio il COGNOME e il COGNOME, l’avere continui contatti con tale COGNOME, soggetto non identificato, che s poneva al vertice di altro sodalizio dedito al narcotraffico con cui il COGNOME interfacciava alla pari nella gestione dell’attività illecita. Significativa è p circostanza che lo stesso si fosse recato direttamente in Albania per contattare i
nuovi fornitori e, poiché respinto alla frontiera, il 6 dicembre 2017, del porto d Brindisi, continuava a mantenere contatti con COGNOME informandolo dei suoi rapporti coi fornitori albanesi con i quali aveva in programma di mettere in esercizio una vera e propria raffineria. Infine, lo stesso COGNOME lo informava dell’arrivo in Italia un ingente carico di sostanza stupefacente, informazione che il COGNOME trasferiva immediatamente al COGNOME. All’attività come sopra delineata, si era affiancata, in due occasioni, l’avere svolto la funzione di corriere che, diversamente da quanto rappresentato dal ricorrente, era circostanza che si aggiungeva alle condotte sopra delineate che definivano la condotta di organizzatore.
Quanto al ruolo di organizzatore del NOME, questo è stato ritenuto in ragione della varietà dei compiti assunti dal medesimo sia sul versante dell’approvvigionamento e della discussione RAGIONE_SOCIALE strategie dell’attività illecita, si sul versante a valle della diffusione e smercio nel tarantino, il recupero crediti, l’aver trattato “alla pari” RAGIONE_SOCIALE questioni connesse all’illecita attività con il cap altro consesso associativo.
Trattasi di una ricostruzione giuridicamente corretta e basata su elementi (insindacabili nella ricostruzione fattuale) coerenti e, quindi, qui non censurabili ove si consideri che, secondo assunto pacifico, organizzatore è anche colui che, rispetto al gruppo costituito, non si limiti ad attività intercambiabili e meramente esecutive del progetto criminoso comune, bensì assuma una funzione di fulcro. In altri termini, il NOME apporta all’associazione un contributo primario che garantiva la piena funzionalità dell’organismo criminale attesa la pluralità ed eterogeneità RAGIONE_SOCIALE condotte come sopra descritte, e non già semplicemente paritetico a quello di ogni altro sodale, e la condotta si connota di quella maggiore pericolosità che la norma intende più pesantemente sanzionare per il superiore apporto alla vita associativa (Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256 – 01).
Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi dell motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e l’illogicità de motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu °culi”, i quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003,
Petrella, Rv. 226074). Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, la censura che il ricorrente rivolgono al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Lecce alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva. E in questa prospettiva nessuna contraddizione logica si appalesa con riguardo alla ritenuta inconciliabilità dei dati come sostiene il ricorrente: l’essere stato espulso dall’Italia non è elemento inconciliabile con l’affermazione della responsabilità per il capo 4) in quanto risulta a pag. 15 che il COGNOME continuava a mantenere i contatti con il COGNOME dall’estero e la responsabilità per le cessioni contestate nel capo 4) non è stata oggetto di censura con i motivi di appello.
Deve, infatti, rilevarsi che dal non contestato riepilogo dei motivi di ricorso, non risulta che il ricorrente avesse devoluto ai giudici dell’impugnazione censure sull’affermazione della responsabilità per i capi 2) e 4), sícchè non può ora formare motivo di ricorso per cassazione la censura svolta nel terzo motivo di ricorso.
Secondo Questa Corte di legittimità è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio, se l’atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l’atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch’esso già denunciato le medesime violazioni di legge (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, COGNOME, Rv. 259066 – 01).
Anche la comune censura svolta in punto diniego di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio è inammissibile perché manifestamente infondata. La corte territoriale a pag. 16 ha negato la mitigazione del trattamento sanzionatorio in ragione dello stato di latitanza e della circostanza che il ricorrente è soggetto con un precedente penale, sebbene non specifico, in un contesto nel quale la pena è stata irrogata muovendo, ai sensi dell’art. 133 cod.pen., dal minimo edittale con minimo aumento per la continuazione.
Nel rammentare che riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compete alla discrezionalità del giudice, sottratto al controll di legittimità, in presenza di congrua motivazione, e che, nel menzionato giudizio, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’ar 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione del reato può essere sufficiente a riconoscerle ovvero ad escluderle (Sez. 5, n. 43952
del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419), si appalesano all’evidenza prive di base solida le doglianze mosse dal ricorrente laddove la Corte territoriale, in risposta ai motivi d’appello, ha escluso il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE menzionate attenuanti in ragione del precedente penale seppur non specifico in un contesto nel quale il soggetto era latitante, ed ha negato la reclamata mitigazione sanzionatoria determinato già nel minimo edittale, argomentazioni che non possono ritenersi ictu culi illogiche e che non sono, pertanto, scrutinabili in questa sede.
Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi e finanche perché propone censure di puro fatto dirette a chiedere una rivalutazione del merito che non può avere ingresso nel giudizio di legittimità.
Il primo motivo di ricorso con cui il difensore censura la carenza della motivazione della sentenza in relazione alla partecipazione del NOME per mancato confronto con le deduzioni difensive e mero richiamo per relationem alla sentenza di primo grado è totalmente destituito di fondamento.
Come è stato più volte affermato da questa Corte, quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (tra le tante Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Rv. 256435; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735).
L’affermato principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l’integrazione RAGIONE_SOCIALE motivazioni tra le conformi sentenze di primo e secondo grado è possibile soltanto se nella sentenza d’appello sia riscontrabile un nucleo essenziale di argomentazione, da cui possa desumersi che il giudice del secondo grado, dopo avere proceduto all’esame RAGIONE_SOCIALE censure dell’appellante, ha fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice. Peraltro, va, altresì, rilevato che l’ambito della necessaria autonoma motivazione del Giudice d’appello, di cui deve rivenirsi traccia nella sentenza di appello, risulta correlato alla qualità e a consistenza RAGIONE_SOCIALE censure rivolte dall’appellante. Sicchè se questi si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni genetiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell’impugnazione ben può motivare per
relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. (Sez.2, n. 19619 del 13/02/2014, COGNOME, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, COGNOME, Rv. 257056; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, COGNOME, Rv. 256435; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, COGNOME, Rv. 239735).
Quando invece le soluzioni adottate dal Giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall’appellante, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione.
10.1. Ciò premesso, nella sentenza in esame, i giudici di appello, hanno richiamato per relationem la sentenza di primo grado, condividendo la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove operata dal primo giudice e, rilevato che le questioni prospettate erano meramente ripetitive, le hanno comunque disattese con motivazione sintetica, ma congrua alla luce dei principi sopra affermati.
Il giudice d’appello ha puntualmente risposto in modo esaustivo e logico alle censure che ora sono nuovamente riproposte: l’identificazione del ricorrente che interloquiva con numerosi nikname e il soprannome pippa, censure su cui la corte si sofferma diffusamente e puntualmente, dando conto dei passaggi argomentativi, puntualmente esposti a pag.17 e ss., motivazione che è ora genericamente censurata.
Sulla scorta del contenuto dei dialoghi che non lasciano dubbi interpretativi, tenuto conto del linguaggio chiaro utilizzato dai locutori (cfr. pag. 21), la sentenza impugnata svolto argomentazioni puntuali in merito all’attività illecita di traffico stupefacenti, al ruolo di partecipe del NOME, delineato a pag. 25 che dimostra l’affectio societatis (cfr. pag. 25 là dove risulta che continuava a mantenere contatti dopo l’espulsione del 2018) e il recupero crediti (su cui diffusamente pag. 23) e la cessione come da richiesta di terzi (cfr. pag. 25). A fronte di una articolata e diffusa motivazione con la quale la corte territoriale ha disatteso le censure difensive, il motivo di ricorso meramente riproduttivo della stessa censura è sanzionato dall’inammissibilità per difetto di specificità.
11. Il diniego di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod.pen. è fondato su precedenti specifici (cfr. pag. 26).
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell’esclusione RAGIONE_SOCIALE attenuanti
generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell’imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01). Manifestamente infondata è dunque la censura di omessa risposta al quarto motivo di appello.
Allo stesso modo non sussiste il lamentato vizio di omessa riposta con riguardo al giudizio di pericolosità sociale che sorregge il riconoscimento della recidiva. A pag. 26, la corte territoriale ha riconosciuto gli effetti della recid specifica, sulla scorta di un giudizio di maggior pericolosità derivante dalla condanna per due reati specifici in materia di narcotraffico in forma associata da cui ha tratto il giudizio di maggior pericolosità derivante dalla perseveranza nell’illecito specifico.
Proprio con richiamo ai precedenti penali specifici, i giudici del merito hanno ancorato il giudizio di maggiore pericolosità, sicchè, contrariamente all’assunto difensivo, hanno positivamente individuato e dato atto RAGIONE_SOCIALE ragioni per operare l’aumento di pena previsto dalla menzionata aggravante.
Come è noto, in tema, al fine di porre alcuni punti fermi, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838) che hanno stabilito che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell’ipotesi di recidiva reiterata prevista dall’art. 99, comma 5, cod. pen., (prima della pronuncia della Corte cost. n. 185 del 2015) nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata. Nell’enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosit del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventua occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod proc.pen.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi
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siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ehescuiAal versamento della somma di C 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 09/05/2024