Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17341 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17341 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/06/2023 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME NOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 giugno 2023 con la quale la Corte di Appello di Milano, ha confermato la sentenza emessa, in data 9 giugno 2022, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione ai reati di rapina e lesioni aggravate.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell’art. 161 cod. proc. pen. conseguente alla mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al domicilio eletto dall’imputato. GLYPH
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Il decreto di citazione sarebbe stato notificato a mezzo Pec inviata al difensore di ufficio del COGNOME invece che mediante notifica al domicilio eletto dall’imputato presso la propria residenza in INDIRIZZO, INDIRIZZO con conseguente nullità della notifica per violazione dell’art. 161 cod. proc. pen.
A giudizio del ricorrente la notifica effettuata presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. non sarebbe valida perché non preceduta da una preventiva e rigorosa verifica dell’impossibilità di effettuarla presso il domicilio eletto dall’imputato.
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti ed in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La Corte territoriale avrebbe ritenuto le generiche equivalenti alle aggravanti in considerazione della maggior gravità della condotta del ricorrente desunta dalla circostanza che il COGNOME, a differenza dei correi, già conosceva la persona offesa, per poi affermare in modo illogico che tutti gli imputati avrebbero “egualmente contribuito all’esecuzione dell’azione delittuosa” (pag. 5 della sentenza impugnata) ed individuare una pena base per il coimputato COGNOME (anni 5 di reclusione) sensibilmente superiore a quella determinata per il COGNOME (anni 3 e mesi 7 di reclusione).
I giudici di appello, senza valutare gli elementi favorevoli alla mitigazione della pena indicati dalla difesa (documentazione attestante attività lavorativa intrapresa dal COGNOME, ottenimento del permesso di soggiorno, stato di famiglia attestante le buone condizioni familiari del ricorrente), avrebbero escluso la prevalenza delle generiche in considerazione della mancata attivazione di un articolato percorso rieducativo, percorso non richiesto nel caso degli altri imputati.
Il difensore del ricorrente, in data 31 gennaio 2024, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
Il primo motivo del ricorso non è consentito, in quanto ha ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
L’eccepita violazione dell’art. 161 cod. proc. pen. non può essere, peraltro, dedotta per la prima volta in sede di legittimità non avendo ad oggetto una violazione di legge rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza.
Va richiamato, in proposito, l’orientamento costante di questa Corte secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell’impugnazione (vedi Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01; Sez. 5, n. 12181 del 20/01/2022, COGNOME, non massimata).
1.1. Ciò premesso, il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui la nullità conseguente alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello in luogo diverso rispetto al domicilio eletto o dichiarato rientra tra le nullità di ordine generale a regime intermedio e, di conseguenza, deve essere dedotta entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen. a meno che l’irrituale notifica risulti in concreto inidonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario (Sez. 5, n. 48916 del 01/10/2018, 0., Rv. 274183 – 01; Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, COGNOME, Rv. 284810 – 01; da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 647 del 06/12/2023; Carota, non massimata).
Ricade, di conseguenza, sull’imputato l’onere di rappresentare la mancata conoscenza dell’atto, non potendosi limitare il ricorrente a denunciare l’inosservanza dell’art. 161 cod. proc. peri. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 229541; Sez. 6, n. 24741 del 04/C)1/2018, Micci, Rv. 273101).
1.2. Nel caso di specie deve essere rilevato che la difesa nulla ha eccepito innanzi ai giudici di appello e che il ricorso non fornisce alcun elemento da cui desumere l’assoluta inidoneità della notifica a garantire l’effettiva conoscenza della fissazione del giudizio di appello da parte dell’imputato.
Dunque, può affermarsi che la nullità a regime intermedio, verificatasi- per l’erroneità della notifica presso il difensore ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. in un momento anteriore all’accertamento dell’inidoneità del domicilio eletto dall’imputato- in mancanza di prova dell’inidoneità assoluta a determinare la conoscenza del giudizio di secondo grado, non è stata dedotte tempestivamente, subito dopo la sua realizzazione (vale a dire alla prima udienza utile in appello).
Il secondo motivo di impugnazione con cui si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti e della sospensione condizionale della pena non è consentito in sede di legittimità.
Tale decisione è, infatti, insindacabile in cassazione in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali ed esente da manifesta illogicità (in particolare, i giudici di appello hanno rimarcato l’inesistenza motivi idonei a giustificare la prevalenza delle attenuanti oeneriche ovvero ad addivenire ad una prognosi positiva sulla futura astensione dalla commissione di delitti, evidenziando l’irrilevanza degli elementi dedoti dalla difesa in considerazione della gravità delle condotte e della negativa personalità dell’imputato desumibile dal fatto che il NOME abbia concorso alla realizzazione del reato approfittando della pregressa conoscenza con la persona offesa nonché dalla mancanza di elementi attestanti una effettiva rivalutazione delle proprie scelte di vita -vedi pag. 5 della sentenza impugnata-).
Il Collegio, peraltro, intende ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838- 02).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 6 febbraio 2024
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LE Presidente