Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32595 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32595 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GALLIPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 1371/2024 del 16/98/2024, depositata il 25/10/2024, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce in punto di trattamen sanzionatorio, ha ridotto la pena inflitta a COGNOME NOME ad anni due e mesi tre di reclusion il reato di cui all’art. 7 D.I. 4/2019.
2.Ricorre per cassazione l’imputato COGNOME NOME deducendo violazione di norme processuali poste a pena di nullità, relative alla corretta citazione in giudizio dell’imputato nel appello. La suddetta violazione comporta la nullità assoluta e ha determinato una grav compromissione del diritto al contraddittorio, in quanto l’imputato è stato posto nell’impossi di partecipare all’udienza.
Rappresenta, in particolare, che il decreto di citazione in giudizio nel grado di ap all’udienza di trattazione è stato erroneamente notificato all’imputato presso il difensore ai dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza che l’autorità giudiziaria abbia espletato al ricerca presso i registri anagrafici né effettuato alcuna altra ricerca. Evidenzia che l’ notificatore si è limitato a constatare che l’immobile presso cui il ricorrente aveva domicilio era abitato da terzi.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiar l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l’accoglimen ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si premette che la dichiarazione di domicilio è una manifestazione di scienza, che consis nell’indicazione del luogo di abitazione o di abituale esercizio dell’attività professionale, sicché l’imputato comunica una situazione reale, indicando il luogo dove effettivamente abita o lavor L’elezione di domicilio è, invece, una manifestazione di volontà, che consiste nella scelta d luogo e di una persona presso la quale l’indagato o l’imputato intende ricevere le notificaz (Sez. 3, n. 22844 del 26/03/2003, Rv. 224870; Sez. U, n. 41280 del 17/10/2006, COGNOME).
Inoltre, si precisa che Sez. U, 25 novembre 2021, A.D., ha condivisibilmente ritenuto che nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell’art. 161, commi 1, 2 e 3 proc. pen., il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all’ufficio pos sensi dell’art. 170 cod. proc. pen. e non andato a buon fine per irreperibilità del destin integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l’ipotesi della notificazione div impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all’art. 161, co 4, prima parte, cod. proc. pen. In questo caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita, parte dell’ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l’imputato, per
fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod pen. Grava, dunque, sul destinatario l’onere di comunicare il mutamento del luogo dichiarato eletto.
Pertanto, ove sia stato dichiarato o eletto un domicilio e la notificazione presso quest’u risulti impossibile, non va esperita alcuna ricerca e l’atto va senz’altro notificato al dif norma dell’art. 161, ultimo comma, cod.proc. pen. Nessuna disposizione di legge attribuisce infatti, in tal caso, agli organi notificatori il dovere -e neppure il potere- di compier accertamenti, prima di effettuare la notifica a mani del difensore (Sez. 3, n.3691 del 28/01/19 COGNOME; Sez. 4, n.2377 del 10/11/2000, Giordano; Sez 4, n. 4875 del 12/12/2003, Rv 229381). Allorché infatti sia stato dichiarato un domicilio e a quest’ultimo l’interessato irreperibile, non si applica l’art 159 cod. proc. pen. e la notifica viene ritualmente ef mediante consegna dell’atto al difensore (Sez. 1, n.41223 del 08/10/2008, Rv. 242414).
Si specifica tuttavia che l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato che ne legittima l’esecuzione presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma quarto, cod. pr pen., non è integrata dalla temporanea assenza del destinatario attestata dall’agente postal occorrendo che detta assenza determini la inidoneità del domicilio eletto (Sez.3, 18910 del 08/11/2017 Cc. (dep. 03/05/2018) Rv. 273243).
1.2. Nel caso in disamina, risulta dall’esame degli atti processuali che in data 15/02/20 il ricorrente ha nominato quale difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO, ed ha eletto dichiarato- domicilio presso la propria residenza, in INDIRIZZO manifestando quindi la volontà di ricevere le notificazioni presso tale indirizzo. Risulta che le notifiche degli atti del primo grado (decreto di citazione in giudizio in primo grado state effettuate presso il luogo di residenza.
Dalla relata di notifica del decreto di citazione in appello, redatta dall’ufficiale gi risulta che quest’ultimo si recò proprio in INDIRIZZO, luogo che costit il domicilio eletto dell’imputato (e non il domicilio dichiarato, come si legge nel medesimo de di citazione), e che l’ufficiale ha constatato che lo stabile era occupato da altre persone, es stata l’abitazione venduta. Si legge inoltre: “anagrafe conferma indirizzo ma di fatto no abita”.
Ne segue che, correttamente, la notifica del decreto di citazione in grado di appello l’udienza del 16/09/2024 è stata effettuata ai sensi dell’art. 161 comma 4 cod. proc. p all’imputato presso il difensore, essendo impossibile procedere alla notificazi al domicilio eletto, divenuto inidoneo.
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorsòe condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all’udienza del 27/06/2025
il Consigliere estensore il Presidente