Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30095 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30095 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/11/2023 del Tribunale di Caltanissetta
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette per l’imputato le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Depcsi -GLYPH C,
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30/11/2023, il Tribunale di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, applicava a COGNOME NOME la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’attività di impresa e di rivestire uffici diret delle persone giuridiche per la durata di anni uno in relazione ai reati contestati ai capi 2),7),13),17)e 23), previa riqualificazione dei fatti ex art. 10-quater d.l 74/2000.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce erronea qualificazione del reato di cui all’art. 640, comma 2, cod.pen.
Lamenta che il Tribunale, nel riconoscere i gravi indizi di colpevolezza in relazione al diverso delitto di indebita compensazione mediante utilizzo di crediti inesistenti (a fronte della originaria contestazione per il reato di cui all’ad 640 comma 2, cod.pen.), non si è limitato ad operare una mera riqualificazione giuridica del medesimo fatto oggetto dell’imputazione provvisoria, ma ha formulato autonome ipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto diversi e, pertanto, la decisione è nulla per difetto dell’iniziativa del pubblico ministero evidenzia, che nel fatto contestato si rinviene solo un generico riferimento alle modalità attraverso cui si sarebbe realizzata la truffa ai danni dell’Erario o degli enti previdenziali (compensazione delle obbligazioni con crediti inesistenti) e che, inoltre, lo stesso pubblico ministero, nel formulare la richiesta cautelare, aveva dichiarato per il reato di cui all’art. 10 quater d.lgs 74/2000 si stava procedendo separatamente.
Con il secondo motivo deduce violazione del principio del ne bis in idem cautelare.
Argomenta che la difesa del ricorrente aveva documentato la pendenza in relazione a tutte le operazioni di compensazione di debiti tributari e contributivi con crediti fiscali per i quali il ricorrente è stato chiamato aiZspondere nel presente procedimento a seguito di riqualificazione dei fatti, przing procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria di Torino, nel quale il pubblico ministero ha già esercitat l’azione penale e si è già disposto il sequestro per equivalente delle somme che si ritengono evase; erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la presenza di concorrenti nei reati contestati al ricorrente escluda la violazione del principio del ne bis in idem, trattandosi dello stesso reato e non di un reato diverso.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale, nel riconoscere i gravi indizi di colpevolezza in relazione al diverso delitto di indebita compensazione mediante utilizzo di crediti inesistenti enzrehin (a fronte della originaria contestazione per reato di cui all’art 640, comma 2, cod.pen.), non si sarebbe limitato ad operare una mera riqualificazione giuridica del medesimo fatto oggetto dell’imputazione provvisoria, ma avrebbe formulato autonome ipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto diversi, in difetto della relativa domanda cautelare del pubblico ministero.
E’ vero che, in tema di misure cautelari personali, il giudice, sia in sede di applicazione della misura che in sede di riesame o di appello, può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal pubblico ministero al fatto in quanto l modifica della qualificazione giuridica non incide sull’autonomo potere di iniziativa dello stesso pubblico ministero con il limite della immutabilità. della formulazione del fatto inteso come accadimento materiale (cfr. Sez.U, n. 16 del 19/06/1996, Rv.205617 – 01; Sez.6,n. 12828 del 14/02/2013,Rv.254902; Sez. 2, n. 9948 del 23/01/2020, Rv. 279211), fermo restando che l’eventuale modifica della qualificazione non produce effetti oltre il procedimento incidentale (Sez 6, n. 16202 del 11/03/2021, Rv. 280900 – 02; Sez.2 n. 9948 del 23/01/2020,Rv.279211 – 02).
Orbene, osserva il Collegio che il motivo di ricorso è privo di specificità perché il ricorrente non allega al ricorso la domanda cautelare, non presente negli atti trasmessi a questa Corte, e non consente, quindi, di valutare la fondatezza o meno della dedotta erronea riqualificazione perché basata su un mutamento del fatto oggetto dell’iniziativa del pubblico ministero.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La doglianza è, infatti, generica e, comunque, manifestamente infondata.
Il ricorrente lamenta la violazione del ne bis in idem cautelare deducendo la pendenza di altro procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria di Torino, nel quale il pubblico ministero avrebbe già esercitato l’azione penale in relazione a tutte le operazioni di compensazione di debiti tributari e contributivi con crediti fiscal effettuate dalle società per le quali RAGIONE_SOCIALE è stato chiamato a rispondere in relazione al reato di cui all’art. 10 -quater d.lgs 74/2000.
Rileva, innanzitutto, il Collegio che, in violazione del principio d autosufficienza, non risulta allegata al ricorso la documentazione relativa al procedimento penale che sarebbe pendente dinanzi al Tribunale di Torino.
In ogni caso, va rilevata anche la manifesta infondatezza della censura.
Come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231800, il principio generale del ne bis in idem riguarda le situazioni di
litispendenza non riconducibili nell’ambito dei conflitti di competenza di cui al 28 cod. proc. pen. ed opera in caso di pluralità di procedimenti pendenti pe stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto dinanzi ad un medesimo uff giudiziario; tale condivisibile principio è stato affermato da Sez.6, n. 41380 del 19/09/2023, Rv.285354 – 01 ( nel caso di litispendenza tra due procedimenti p lo stesso fatto e a carico della stessa persona, avanti ad uffici diversi, no con riferimento all’azione penale esercitata nel secondo procedimento, preclusione del “ne bis in idem”, in quanto si tratta di una situazione che essere regolata dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza) e da Sez.5, n. 10037 del 19/01/2017,Rv.269422 – 01 (nel caso di litispendenza tra d procedimenti per lo stesso fatto e a carico della stessa persona, avanti ad diversi, anche ricadenti nella medesima sede giudiziaria- nella specie, tribun giudice di pace-, non opera, con riferimento all’azione penale esercitat secondo procedimento, la preclusione del ne bis in idem, in quanto si tratta di una situazione che deve essere regolata dalle disposizioni sui conflitti posi competenza).
Nella specie, secondo quanto prospettato in ricorso, si tratta di procedimenti pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi e, pertanto, in disp mancata allegazione documentale relativa al secondo procedimento, non può trovare applicazione l’invocato principio del ne bis in idem.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE de Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. art 2 reg.esec. cod.proc.pen.
Così deciso il 19/04/2024