Motivi nuovi in Cassazione: la via certa per l’inammissibilità del ricorso
Introdurre motivi nuovi in Cassazione è una strategia processuale quasi sempre destinata al fallimento. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: le questioni non sollevate in appello non possono essere validamente presentate per la prima volta davanti ai giudici di legittimità. Questo caso, riguardante una condanna per guida senza patente, offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del ricorso per cassazione e l’importanza di una strategia difensiva completa fin dai primi gradi di giudizio.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale per il reato previsto dall’articolo 116 del Codice della Strada, ovvero la guida senza patente, aggravata dalla recidiva nel biennio. La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado. L’imputato, non rassegnato, decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, affidandosi a due specifiche argomentazioni legali.
Le Questioni Sollevate dal Ricorrente
Nel suo ricorso, l’imputato lamentava principalmente due vizi:
1. Irregolare acquisizione di una prova: Sosteneva che il verbale relativo alla prima contestazione di guida senza patente fosse stato inserito nel fascicolo processuale in violazione delle norme procedurali (art. 431 cod. proc. pen.).
2. Violazione di legge: Contestava la condanna stessa, affermando che non fosse stata adeguatamente dimostrata la definitività della precedente violazione amministrativa, un presupposto per la configurazione del reato contestato.
Il punto cruciale, tuttavia, è che queste obiezioni non erano mai state presentate alla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte e il principio dei motivi nuovi in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neanche entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale che vieta la deduzione di motivi nuovi in Cassazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si fonda sul combinato disposto degli articoli 606, comma 3, e 609 del codice di procedura penale. Questa regola impone che non possano essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello.
Esistono solo due eccezioni a questo principio:
– Questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
– Questioni che non era oggettivamente possibile dedurre nel grado di appello.
Nel caso specifico, le lamentele dell’imputato non rientravano in nessuna delle due eccezioni. La Corte spiega che questa regola ha una logica precisa: evitare che la parte possa, con una strategia processuale, omettere di sollevare una questione in appello per poi lamentare un ‘difetto di motivazione’ della sentenza di secondo grado su un punto che, di fatto, non le era mai stato sottoposto. La Corte di Appello non può essere criticata per non aver risposto a una domanda che non le è mai stata posta.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito fondamentale per la pratica legale: la difesa deve essere costruita in modo completo e organico sin dal primo grado, e soprattutto in appello. Tentare di introdurre argomenti inediti davanti alla Corte di Cassazione è una mossa procedurale errata che porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione non solo preclude l’esame nel merito delle proprie ragioni, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore aggravio economico per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni (doglianze) presentate dall’imputato non erano mai state sollevate nel precedente grado di giudizio, ovvero davanti alla Corte d’Appello. Si trattava quindi di motivi nuovi, non ammessi in sede di Cassazione.
È possibile presentare argomenti nuovi per la prima volta in Cassazione?
Di regola, no. La legge lo consente solo in via eccezionale, per questioni che il giudice può rilevare d’ufficio in ogni fase del processo o per questioni che, per motivi oggettivi, non era possibile presentare prima. Le lamentele del ricorrente in questo caso non rientravano in tali eccezioni.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13885 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13885 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI 027UAKO) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del Tribunale di Salerno per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada.
A motivi di ricorso lamenta: 1. Irrituale acquisizione al fascicolo dibattimentale del verbale relativo alla prima contestazione di guida senza patente in violazione dell’art. 431 cod. proc. pen.; 2. Violazione dell’art. 116 commi 15 e 17 cod. strada, non essendo dimostrata la definitività della precedente violazione amministrativa.
Il ricorso è inammissibile.
Le doglianze formulate nel ricorso risultano proposte per la prima volta in questa sede, non essendo state devolute alla Corte di appello. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 1 e 2, cod. proc. pen., impone che non possano essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabil d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di appello, in quanto non devoluto ad essa con l’impugnazione (cfr. Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, COGNOME, Rv.256631-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, COGNOME e altro, Rv. 269632 01).
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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