Motivi Nuovi in Cassazione: Quando il Ricorso Diventa Inammissibile
L’esito di un processo dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal corretto rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 26741/2024) offre un chiaro esempio di questo principio, stabilendo l’inammissibilità di un ricorso basato su motivi nuovi in cassazione, ovvero argomenti non sollevati nel precedente grado di giudizio. Questa decisione sottolinea l’importanza di una strategia difensiva completa e coerente sin dall’appello.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Napoli. Nel suo ricorso per cassazione, l’imputato lamentava la mancata applicazione di una specifica circostanza attenuante. Tuttavia, un’analisi degli atti processuali ha rivelato un dettaglio cruciale: nel precedente giudizio di appello, la difesa non aveva mai sollevato tale questione. L’atto di appello, infatti, si era concentrato su un argomento completamente diverso, ovvero la richiesta di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.
La Questione dei Motivi Nuovi in Cassazione
Il cuore della decisione della Corte risiede in un principio cardine del nostro sistema processuale: l’effetto devolutivo dell’appello. Ciò significa che il giudice del gravame può esaminare e decidere solo sui punti della sentenza di primo grado che sono stati specificamente contestati dalle parti. Di conseguenza, la Corte di Cassazione, a sua volta, ha il compito di verificare la legittimità della decisione della Corte d’Appello in relazione ai motivi che le erano stati sottoposti.
Introdurre motivi nuovi in cassazione rappresenta un tentativo di aggirare questa regola. Se un argomento poteva essere legittimamente presentato al giudice d’appello e non lo è stato, non può essere introdotto per la prima volta davanti alla Suprema Corte. Farlo significherebbe chiedere ai giudici di legittimità di pronunciarsi su una questione sulla quale il giudice del merito non ha mai avuto la possibilità di esprimersi, e quindi, logicamente, non ha potuto commettere alcun errore.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con un’argomentazione lineare e supportata da consolidata giurisprudenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che l’unico motivo presentato dal ricorrente — la mancata applicazione dell’attenuante — era una questione proposta per la prima volta in sede di legittimità.
La pronuncia del giudice d’appello, inevitabilmente, non conteneva alcuna motivazione su tale punto, proprio perché non le era stato richiesto di farlo. Gli articoli 606, comma 3, e 609, comma 2, del codice di procedura penale escludono chiaramente dal perimetro di cognizione della Corte di Cassazione i motivi che, pur potendolo essere, non sono stati previamente sottoposti al giudice di appello. La censura era, dunque, proceduralmente inammissibile.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione, prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale, viene applicata quando l’inammissibilità del ricorso è determinata da una colpa del ricorrente, come nel caso di un’impugnazione presentata senza rispettare le regole procedurali.
Questa ordinanza serve da monito: la strategia processuale deve essere definita in modo completo e organico fin dal primo atto di impugnazione. Qualsiasi dimenticanza o scelta strategica di non sollevare un determinato motivo in appello si traduce in una preclusione definitiva, impedendo che tale argomento possa essere validamente speso nel successivo giudizio di cassazione. La pianificazione attenta di ogni fase del processo è, pertanto, essenziale per tutelare efficacemente i propri diritti.
Posso presentare in Cassazione un argomento legale che non ho usato in Appello?
No, la sentenza stabilisce che i motivi di ricorso non possono essere presentati per la prima volta in Cassazione se potevano già essere sollevati davanti alla Corte d’Appello. Un ricorso basato su tali motivi è inammissibile.
Quali sono le conseguenze se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata quantificata in 3.000 euro.
Perché la Corte di Cassazione non esamina nuovi motivi?
Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di controllare la corretta applicazione della legge da parte del giudice precedente sui punti contestati. Se un argomento non è mai stato sottoposto al giudice d’appello, quest’ultimo non ha potuto commettere errori su di esso, e quindi non c’è alcuna decisione da correggere da parte della Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26741 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26741 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso proposto da NOME COGNOME e la sentenza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto non supera il vaglio di ammissibilità perché censura un difetto di motivazione in tema di omessa applicazione dell’attenuante di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, che, in realtà, discende dall’evidente devoluzione al giudice di appello, del diverso punto della decisione relativo al mancato riconoscimento della tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La censura concerne, dunque, una questione proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, tale censura non è ammissibile posto che gli artt.6015, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l’art. 609, comma 1, cod. proc. pen., escludono dal perimetro della cognizione di questa Corte i motivi che non siano stati, pur potendolo essere, previamente sottoposti al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad essi (Sez. 4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, COGNOME, Rv.256631; Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, COGNOME NOME, Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, COGNOME, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv.196414).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 20 giugno 2024.