Motivi di Appello: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso Tardivo
L’ordinanza n. 14532/2024 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di appello. Questa decisione sottolinea come la mancata contestazione di un punto della sentenza di primo grado nell’atto di appello ne determini la definitività, precludendo ogni successiva discussione davanti alla Suprema Corte. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le implicazioni pratiche di tale principio.
Il Contesto del Ricorso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. L’imputato, nel suo ricorso per cassazione, sollevava un’unica questione, relativa alla sussistenza oggettiva della condotta materiale che gli era stata addebitata. Si trattava, quindi, di una contestazione che mirava a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti così come ricostruito nei precedenti gradi di giudizio.
L’Importanza Strategica dei Motivi di Appello
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella valutazione dei motivi di appello presentati in secondo grado. Gli Ermellini hanno rilevato che la questione sulla sussistenza della condotta materiale, sollevata per la prima volta in sede di legittimità, non era mai stata oggetto di doglianza nell’atto di appello. Questa omissione si è rivelata fatale per l’esito del ricorso.
Il Principio dell’Effetto Devolutivo
L’appello nel processo penale è governato dal principio devolutivo, secondo cui il giudice superiore ha il potere di riesaminare la causa solo nei limiti dei punti della decisione impugnata che sono stati specificamente contestati. Le questioni non incluse nei motivi di gravame si considerano accettate dalla parte e, di conseguenza, non vengono trasferite alla cognizione del giudice dell’impugnazione.
La Formazione del Giudicato Parziale
Quando un motivo non viene sollevato in appello, la relativa statuizione della sentenza di primo grado passa in giudicato. Ciò significa che quella specifica parte della decisione diventa definitiva e non può più essere messa in discussione, né dalla Corte d’Appello né, tantomeno, dalla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile richiamando il suo consolidato orientamento giurisprudenziale. I giudici hanno affermato che un ricorso per cassazione è inammissibile se verte su statuizioni del giudice di primo grado che non sono state devolute al giudice d’appello con uno specifico motivo di impugnazione. Poiché il ricorrente non aveva contestato la ricostruzione della condotta materiale nel suo appello, la sentenza di primo grado su quel punto aveva acquisito ‘efficacia di giudicato’. Di conseguenza, la questione era preclusa e non poteva essere esaminata per la prima volta in sede di legittimità. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi che potessero escludere la colpa nella proposizione di un ricorso palesemente inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni per la Strategia Difensiva
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza cruciale della redazione dell’atto di appello. La difesa deve analizzare meticolosamente la sentenza di primo grado e formulare motivi di impugnazione specifici e completi, che coprano ogni aspetto della decisione che si intende contestare. Omettere un punto significa rinunciarvi per sempre, cristallizzando la decisione del primo giudice su quella questione. Una strategia difensiva efficace non può prescindere da una attenta pianificazione delle impugnazioni, per evitare preclusioni che potrebbero compromettere irrimediabilmente l’esito del processo.
Perché il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sollevava un unico motivo relativo alla sussistenza della condotta materiale, questione che però non era stata presentata nei motivi di appello al giudice di secondo grado.
Cosa significa che una sentenza acquista ‘efficacia di giudicato’ su determinati punti?
Significa che le parti della sentenza di primo grado che non vengono specificamente contestate con i motivi di appello diventano definitive e non possono più essere messe in discussione nei successivi gradi di giudizio.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, in quanto la proposizione del ricorso è stata ritenuta colpevole.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14532 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14532 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
considerato che l’unico motivo, vertente sulla obiettiva sussistenza della condotta materiale oggetto di addebito nei confronti di NOME COGNOME,
è precluso, perché afferente a questione che non risulta essere stata sollevata con i motivi di appello;
che pertinente si palesa, dunque, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di Fenza, Rv. 274346; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745);
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/02/2024.