Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14948 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14948 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 del TRIB. LIBERTA di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 16, com 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procura Generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO COGNOME, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo del 25 settembre 2023 che, in accoglimento dell’appello ex art. 310 cod. proc. pen.
avanzato dal pubblico ministero contro l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari Tribunale di Termini Imerese, ha sostituito in peius, a suo carico, la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza (quello di Palermo) con quella degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico in relazione ai delitti, legitt titolo coercitivo, di cui agli artt. 624,625 nn. 4 e 7 cod. pen. e 61 n. 2, 81 cpv., 337 cod commessi in Cefalù il 28 luglio 2023, con la contestazione della recidiva reiterata, specifica i nfra qui nq uen na le.
2.E’ stato articolato, tramite difensore, un unico motivo di ricorso, fondato sui vizi di cui 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con il quale è stata contestata la valutazione maggior gravità del quadro cautelare effettuata dal giudice dell’appello, senza considerare ch il prevenuto avesse rubato il veicolo soltanto per rientrare a casa e non per lucro, che fo fuggito alla vista delle forze di polizia solo per paura e che egli avesse immediatament ammesso le proprie responsabilità in sede di interrogatorio.
All’atto d’impugnazione è stato allegato in copia un verbale di remissione di querela del persona offesa proprietaria dell’autovettura asportata, successivo alla pronuncia del Tribunal del riesame, a sostegno dell’addotta sproporzione della severa misura coercitiva così imposta.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.11 COGNOME principio COGNOME generale, COGNOME in COGNOME virtù COGNOME del COGNOME quale, COGNOME in COGNOME tema COGNOME di misure cautelari, il sindacato della cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza, nella decisione impugnata, di una motivazione adeguata e non manifestamente illogica, opera anche in caso di impugnazione delle ordinanze emesse in sede di appello dal Tribunale competente, ove anzi a maggior ragione deve essere rispettato l’effetto devolutivo circoscritto al tema deducibile che, i caso come quello in esame, rende suscettibile di scrutinio esclusivamente il canone dell’adeguatezza della più afflittiva misura coercitiva applicata a seguito dell’impugnazione pubblico ministero, dal momento che il provvedimento genetico, emesso dal giudice per le indagini preliminari – non impugnato dalla persona sottoposta alle indagini – già aveva ravvisato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 e esigenze cautelari previste dall’art. 274 cod. proc. pen..
Fatta tale premessa, il motivo di ricorso si rivela del tutto generico e puramente contestati avendo il provvedimento impugnato – con esposizione lineare, razionale ed appropriata formulato prognosi profondamente sfavorevole di recidiva ed apprezzato la riprovevolezza della condotta e della personalità del ricorrente, gravato da numerosi e specifici precedenti penal già condannato per evasione, impermeabile ai periodi di carcerazione recentemente sofferti, il
quale, nella vicenda in esame, ha mostrato spregiudicata indifferenza per l’incolumità altrui in particolare per quella degli operanti, con una fuga spericolata, ad alta velocità, per l cittadine.
A tali significativi indicatori di concreta ed immanente perniciosità – per i quali è stata r adeguata, con argomentazione incensurabile in questa sede, una misura più intensamente contenitiva della libertà personale – le ragioni del ricorso hanno opposto obiezio autoreferenziali e comunque recessive, come la confessione resa dopo un arresto in flagranza, certamente non conducente per escludere l’attualità dello specifico pericolo di commissione di delitti della stessa specie, in relazione alla quale, anzi, l’ammissione di responsabilità rappresentare conferma di segnale d’allarme.
2.11 verbale di remissione di querela, allegato al ricorso – relativo ad una soltanto d incolpazioni poste a fondamento del titolo cautelare, che ha ravvisato il pericolo commissione di delitti della stessa specie anche con riferimento all’incolpazione provvisoria resistenza a pubblico ufficiale continuata e aggravata – e rammentato che tale requisito non va riduttivamente circoscritto alla prognosi di realizzazione della medesima fattispecie di rea (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 27440302), ma si estende alla perpetrazione di delitti che offendano il medesimo bene giuridico o siano della medesima natura (sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392) – costituisce elemento sopravvenuto al provvedimento oggetto del perimetro, delineato dall’effetto devolutivo dell’impugnazione della doverosa attenzione del collegio e può essere fatto valere nella sede incidentale del cognizione, attraverso la proposizione di apposita istanza al giudice competente, ai sens dell’art. 299 cod. proc. pen..
3.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ri conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.