Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 30322 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 30322 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; galrei il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME ha concluso chiedendo ,C)-u-e-k- 5- GLYPH ° 112 GLYPH ‘, 1
udito il d4fensore
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FATTO E DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Genova riformava parzialmente in senso favorevole all’imputato la sentenza con cui il tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in dato 10.9.2021, aveva condannato, tra gli altri, COGNOME NOME alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 479, 476, co. 2, c.p., in rubrica ascrittogli al capo A) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione.
L’imputato, in particolare, è stato ritenuto responsabile del reato in questione, per avere redatto, nella qualità di dirigente medico in servizio presso la RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_SOCIALE, una serie di certificati necroscopici falsi, in quanto attestanti l’avvenuto svolgimento RAGIONE_SOCIALEa visita necroscopica e l’avvenuto decesso, nonché il compimento RAGIONE_SOCIALEe altre attività specificamente indicate nei singoli certificati, senza avervi effettivamente provveduto.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il COGNOME, lamentando: 1) mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata dalla testimonianza del AVV_NOTAIO, all’epoca dei fatti per i quali è processo primario del servizio ORL, che avrebbe potuto riferire sullo stato di fragilità psichica del prevenuto, il quale, per tale motivo, non era nelle condizioni di opporsi agli ordini di servizio RAGIONE_SOCIALEa dirigente, che lo aveva destinato alle funzioni di medico necroscopo, nonostante egli fosse un otorinolaringoiatra e in assenza di un formale provvedimento di nomina da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, circostanza di particolare importanza ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento psicologico del reato, posto che lo stesso giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di RAGIONE_SOCIALE, investito RAGIONE_SOCIALEa richiesta di applicazione di una misura cautelare interdittiva nei confronti del COGNOME, l’aveva rigettata valorizzando la costrizione di cui l’imputato era stato vittima, a causa del suo esaurimento nervoso; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il COGNOME è stato illegittimamente adibito alle funzioni di medico necroscopo, sulla base RAGIONE_SOCIALEe minacce poste in essere nei suoi confronti dalla AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME,
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direttrice RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, alla quale egli tentò vanamente di opporsi, ricorrendo, pertanto, nel caso in esame, le condizioni per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘esimente di cui all’art. 54, c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all’affermazione di responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato anche in relazione a certificati necroscopici pacificamente formati e utilizzati in assenza del AVV_NOTAIO COGNOME dal posto di lavoro ovvero a sua insaputa; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, che va riconAVV_NOTAIOo al paradigma normativo di cui all’art. 482, c.p., in quanto gli atti di cui si discute sono stati compiuti dal pubblico ufficiale al di fuori RAGIONE_SOCIALEe sue funzioni, non essendo stato egli delegato a svolgere le mansioni di medico necroscopo. 3. Con requisitoria scritta del 24.2.2024, il sostituto procuratore generale RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso va rigettato essendo sorretto da motivi in larga parte infondati.
4.1. Ragioni di coerenza espositiva suggeriscono di partire dal tema RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del reato di cui si discute, al quale è dedicato il quarto motivo di ricorso, con cui si denuncia una violazione di legge, pur nella consapevolezza che si tratta di un motivo processualmente inammissibile, posto che, come sì evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale, si tratta di un motivo inedito, articolato per la prima volta con il ricorso per cassazione, che, pertanto, sul punto è inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, co. 3, c.p.p. Tale motivo, tuttavia, rappresenta lo spunto per una breve riflessione sulla fattispecie illecita in esame, ad avviso del Collegio opportuna.
Orbene da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con un condivisibile arresto, che l’atto di constatazione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto decesso e RAGIONE_SOCIALE‘identificazione RAGIONE_SOCIALEe relative cause, compilato dal medico necroscopo in adempimento del precetto fissato dall’art. 141 R.d. 9 luglio 1939 n. 1238 (“ordinamento RAGIONE_SOCIALEo stato civile”) è atto pubblico, poiché esso non ha una funzione meramente narrativa, ma dà vita ad una situazione giuridica caratterizzata dall’attestazione del pubblico ufficiale di avere
compiuto una precisa attività (cfr. Sez. 5, n. 8496 del 06/07/1983, Rv. 160732), costituendo atto pubblico la scheda mortuaria redatta dal medico addetto alla direzione di un ospedale (cfr. Sez. 5, n. 1382 del 11/12/1967, Rv. 106509).
Principi ribaditi in un recente arresto, in cui, nel confermare la condanna per il reato di cui agli artt. 476 e 479, c.p., la Suprema Corte ha evidenziato che la certificazione demandata al medico necroscopo ha una funzione diversa dalla certificazione del decesso stilata dal medico curante: mentre quest’ultimo può limitarsi a constatare l’avvenuto decesso, il medico necroscopo deve verificare se la morte possa dipendere dalla commissione di un reato o da una causa violenta, ipotesi queste che osterebbero al successivo rilascio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione alla sepoltura.
Di conseguenza, poiché la visita deve essere diretta ad accertare l’esistenza di simili ipotesi ostative alla sepoltura, occorre una vera e propria visita idonea ad escludere la ricorrenza di dette ipotesi (cfr. Sez. 5, n. 22089 del 27.1.2022, non massimata), nel caso che ci occupa pacificamente non effettuata.
Ciò posto non è revocabile in dubbio la natura di pubblico ufficiale del COGNOME, essendo egli in servizio presso una RAGIONE_SOCIALE pubblica e incaricato RAGIONE_SOCIALEa redazione di atti pubblici, a nulla rilevando la circostanza che egli fosse stato assegnato di fatto all’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni di medico necroscopo, al di fuori di un formale provvedimento di assegnazione aAVV_NOTAIOato dalla competente autorità amministrativa.
Sul punto, infatti, non può che richiamarsi il consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui la locuzione “nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni”, contenuta nell’art. 476, c.p., non va intesa in senso specifico, ma generico, ossia come “ambito RAGIONE_SOCIALEe funzioni”. Conseguentemente, risponde del reato previsto dalla suddetta norma incriminatrice, e non da quella di cui all’art. 482, c.p., il pubblico ufficiale investito RAGIONE_SOCIALEa competenza funzionale in relazione agli atti contraffatti o alterati, o che alteri quelli di cui pervenga in possesso per ragioni d’ufficio, ancorché formati da un pubblico ufficiale appartenente
ad un ufficio diverso (cfr. Sez. 5, n. 5652 del 30/04/1996, Rv. 205132; Sez. 5, n. 4679 del 11/01/2000, Rv. 215981).
Nell’ambito di competenza funzionale richiamato dall’espressione “esercizio RAGIONE_SOCIALEe sue funzioni”, di cui all’art. 476, c.p., rientrano le attività poste in essere dal dipendente RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione anche nelle vesti di funzionario di fatto (cfr. Sez. 5, n. 47508 del 10/06/2016, Rv. 268428), nozione, quella di pubblico ufficiale, che, come chiarito in altro condivisibile arresto, non viene meno, per un soggetto chiamato a svolgere le relative funzioni, quando sussistano irregolarità nel procedimento o nell’atto di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘ufficio, dato che in proposito assume rilievo il mero esercizio dei poteri autoritativi con il consenso RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione interessata. (In motivazione la Corte ha distinto il caso RAGIONE_SOCIALEe irregolarità nell’investitura da quello del cosiddetto “funzionario di fatto”, ove l’investitura diviene oggetto di una declaratoria di invalidità, la quale per altro non esclude, a sua volta, la validità degli atti compiuti e la qualifica soggettiva RAGIONE_SOCIALE‘agente: cfr. Sez. 6, n. 12175 del 21/01/2005, Rv. 231481).
Alla luce di tali considerazioni appaiono pertanto infondati i rilievi difensivi (comunque inammissibili per le ragioni già esposte), non solo con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti per cui si procede, ma anche in ordine alla deAVV_NOTAIOa mancanza di un formale provvedimento di assegnazione del COGNOME alle funzioni di medico necroscopo.
Ciò posto infondati appaiono i primi due motivi di ricorso, il cui fine ultimo è quello di contestare la possibilità di imputare al COGNOME, sotto il profilo soggettivo, la conAVV_NOTAIOa tenuta, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua soggezione ai voleri RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIOssa COGNOME (nei confronti RAGIONE_SOCIALEa quale si è proceduto separatamente), conAVV_NOTAIOa che sarebbe scriminata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 54, c.p.
Il richiamo a tale ultima disposizione normativa non è condivisibile.
Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa causa di giustificazione RAGIONE_SOCIALEo stato di necessità determinato dall’altrui minaccia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 54, comma terzo, c.p., è sufficiente anche solo una prospettazione verbale di conseguenze
sfavorevoli, caratterizzata – rispetto al contesto in cui si inserisce – da connotati di serietà, gravità e consistenza tali da determinare un’azione imposta dall’esigenza di salvare l’autore immediato dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 53386 del 14/06/2018, Rv. 274541).
Al riguardo si è precisato che in tema di stato di necessità di cui all’art. 54, c.p., l’imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi RAGIONE_SOCIALEa causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l’operatività RAGIONE_SOCIALE‘esimente (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 12619 del 24/01/2019, Rv. 276173).
Tale onere non è stato assolto dal ricorrente, che non solo non ha specificato in cosa sarebbe consistito l’insuperabile stato di costrizione cui sarebbe stato sottoposto dalla dirigente sanitaria e quale il male imminente, connotato da gravità, minacciato in suo danno, non altrimenti evitabile se non attraverso la realizzazione RAGIONE_SOCIALEe conAVV_NOTAIOe impostegli, ma nemmeno ha indicato le ragioni per cui egli non fu in grado di sottrarsi al pericolo minacciato, non opponendo un netto rifiuto alla redazione di atti che sapeva falsi.
Sul punto non può non rilevarsi la genericità dei richiami operati dal ricorrente agli atti processuali da cui si desumerebbe l’opposizione del COGNOME agli atti RAGIONE_SOCIALEa COGNOME ovvero alle minacce di quest’ultima di farlo rientrare presso il reparto di provenienza, ove si fosse rifiutato di adempiere ai compiti che gli erano stati assegnati, posto che, come rilevato dalla corte di appello con logico argomentare, il trasferimento RAGIONE_SOCIALE‘imputato non era stato determinato esclusivamente da ragioni di salute legate a un esaurimento nervoso di cui era stato vittima (cfr. p. 21 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello) e d’altra parte resta del tutto inesplorato da parte del ricorrente il tema RAGIONE_SOCIALEe conseguenze in termini di gravità che un tale trasferimento avrebbe avuto sulla persona del COGNOME.
In questa prospettiva risulta infondata anche la doglianza di cui al primo motivo di ricorso.
Invero, come chiarito dall’orientamento da tempo dominante in sede di legittimità, stante l’eccezionalità RAGIONE_SOCIALE‘istituto processuale contemplato nell’art. 603 c.p.p., il mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta volta ad ottenere la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale può essere censurato in sede di legittimità solo quando risulti dimostrata l’esistenza, nel tessuto motivazionale che sorregge la decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse state provveduto, come richiesto, all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 23/05/2013, n. 45647), lacune e manifeste illogicità che, nel caso in esame non appaiono configurabili, essendo l’affermazione di responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato fondata su di un puntuale esame dei dati acquisiti, ritenuto esaustivo ai fini RAGIONE_SOCIALE‘affermazione di responsabilità e insuscettibile di integrazioni istruttorie, operato dalla corte territoriale, che ha escluso la presenza di conAVV_NOTAIOe coercitive in danno RAGIONE_SOCIALE‘imputato, di natura tale da escluderne il dolo (cfr. p. 22).
Manifestamente infondata appare la questione di diritto posta con il terzo motivo di ricorso, per la decisiva circostanza che, come ammesso dallo stesso ricorrente, nei casi denunciati i certificati erano già stati rilasciati dall’imputato con apposta la sua firma, ovviamente senza che egli avesse proceduto ad effettuare la visita richiesta, sicché l’utilizzazione di tali certificati da parte di terzi all’interno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sanitaria di riferimento, non esclude la sua responsabilità (in questo senso, con riferimento a fatti di falsità ideologica in certificazioni amministrative, cfr. Sez. 6, n. 13315 del 08/02/2011, Rv. 249477).
Ne consegue l’inammissibilità del suddetto motivo, in quanto, come affermato dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema d’impugnazioni, è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo
grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile “ah origine” per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281).
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616, c.p.p., al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso in Roma il 14.3.2024.