Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26585 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26585 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/06/2023 del Tribunale di sorveglianza di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, SAVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto lz
declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 28 giugno 2023, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato il reclamo, formulato nell’interesse di NOME COGNOME, condannato alla pena dell’ergastolo e in regime di detenzione domiciliare sanitaria per anni uno, avverso l’ordinanza de , Magistrato di sorveglianza in sede, che ha negato la liberazione anticipata, per il periodo 9 aprile 1997 – 16 maggio 2015, perché ritenuto estraneo al titolo in esecuzione.
Avverso la descritta ordinanza, il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, con atto del suo difensore, AVV_NOTAIO, denunciando, con i motivi di seguito riassunti, vizio di motivazione e inosservanza dell’art. 54 Ord. pen.
Il Tribunale di sorveglianza, a fronte della continuazione tra reati giudicati con sentenze irrevocabili, riconosciuta dalla Corte di assise di Caltanissetta con provvedimento del 28 settembre 2022, valorizza la carenza di un provvedimento di cumulo. Sicché unico titolo in esecuzione è stato ritenuto quello di cui alla sentenza del 24 luglio 2017, resa dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta di cui al punto 4 dell’ordinanza.
Tale motivazione, a parere del ricorrente, sarebbe viziata perché il Tribunale di sorveglianza attribuisce valenza giurisdizionale a un provvedimento amministrativo, quale l’ordine di esecuzione emesso dall’Ufficio esecuzione della Procura competente, privo di contenuto decisorio o attitudine a definire il rapporto processuale. Esso, poi, non ha natura giurisdizionale, promanando da un organo le cui funzioni sono di carattere esecutivo e amministrativo.
Tali provvedimenti non sono suscettibili di autonoma impugnazione. Tanto è vero che, se un ordine di esecuzione del pubblico ministero in danno del condannato contiene un vizio, questi può chiederne la correzione allo stesso organo.
Il Tribunale di sorveglianza, peraltro, afferma che l’art. 663 cod. proc. pen. impone al pubblico ministero incaricato dell’esecuzione, in caso di più condanne nei confronti della medesima persona, di determinare la pena da eseguirsi, in ossequio al concorso delle pene, ai sensi degli artt. 71 e 80 cod. pen.
Il pubblico ministero, ex art. 657 cod. proc. pen., deve determinare la pena detentiva da eseguire con relativa indicazione della decorrenza.
L’ordinanza, secondo il ricorrente, non terrebbe conto dell’avvenuto riconoscimento della continuazione di cui all’art. 671 cod. proc. pen.
L’intero computo, quindi, dovrà trovare esecuzione dal momento del primo arresto, così potendosi valutare i periodi di presofferto e quelli in cui è maturato
il beneficio della liberazione anticipata. Si pone al vaglio del magistrato di sorveglianza, infatti, con l’originaria istanza, non l’atto emesso dalla Procura, ma la decisione del Giudice dell’esecuzione che applicato la continuazione.
Il Tribunale di sorveglianza, quindi, confonde l’indicazione semplificativa del computo dei periodi indicati dalla difesa come atto autonomo.
La Corte di legittimità, nel precedente richiamato dalla stessa ordinanza, ha affermato che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, la data di decorrenza dei semestri da valutare non può essere fissata dal condannato, ma deve rispettare la durata e la progressione della pena prevista dal titolo esecutivo.
Sicché, tenuto conto di tale principio, non si comprende come si possa delegare la Procura alla determinazione dei termini di decorrenza con una deliberazione resa dal Giudice della cognizione in ordine a sentenze definitive rispetto alle quali è stata riconosciuta l’identità del disegno criminoso tra i reati giudicati.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
2.Invero, è noto che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, per l’applicazione della liberazione anticipata, secondo l’approdo giurisprudenziale da ritenere ormai acquisito, non è necessario che vi sia esecuzione della pena in forma detentiva, ma è sufficiente che vi sia un rapporto esecutivo in corso (anche in altre forme: Sez. 1, n. 29843 del 23/06/2009, Bologna, Rv. 244315 01; n. 42468 del 21/10/2009, Gulisano, Rv. 245547 – 01).
In ogni caso, il periodo di carcerazione, in relazione al quale può essere chiesta la concessione della liberazione anticipata, deve essere compreso all’interno del titolo in esecuzione (Sez. 1, n. 42906 del 12/09/2019, Acri, Rv. 277297 – 01, in motivazione).
3.Tali essendo i principi cui il Collegio intende attenersi, si osserva che la motivazione del provvedimento impugnato è in linea con tale orientamento, posto che, nel caso al vaglio, risulta che unico titolo in esecuzione è quello di cui alla sentenza del 24 luglio 2017, resa dalla Corte di assise di appello d, Caltanissetta (punto 4 dell’ordinanza).
Infatti, l’ordine di esecuzione per la carcerazione del 6 dicembre 2022, n. 160/2018 SIEP fa riferimento alla sentenza emessa in data 23 febbraio 2016 dalla Corte di assise di Caltanissetta, confermata dalla Corte di assise di appello
in sede, in data 24 luglio 2017, divenuta irrevocabile il 15 giugno 2018. Con riferimento a detta sentenza, la pena decorre dal 16 maggio 2015, momento a partire dal quale può essere valutata la liberazione anticipata (respinta per il periodo di carcerazione dal 9 aprile 1997 al 16 maggio 2015).
3.1.Sicché, alla stregua degli atti trasmessi, non è possibile, come ineccepibilmente ritenuto dal Tribunale di sorveglianza, riconoscere la liberazione anticipata per il periodo di carcerazione indicato dall’istante, in quanto non compreso nel titolo in esecuzione.
È appena il caso di osservare che è stato notato dalla giurisprudenza ch legittimità che l’eventuale periodo di pena detentiva espiata sine titulo per un reato diverso da quello per cui è in corso l’esecuzione è computabile, per il principio di fungibilità, solo nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 657, comma 2, cod. proc. pen. e, pertanto, non può essere valutato ai fini della concessione della liberazione anticipata (Sez. 1, n. 42906 del 12/09/2019, Acri, Rv. cit.).
3.2. Da ultimo, deve essere rilevato, con riferimento alhnatura del provvedimento adottato dal Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 663 cod. proc. pen., che questo ha natura amministrativa e non giurisdizionale e, pertanto, è suscettibile di essere revocato o rimosso, al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato, e non diventa mai definitivo, salvo che su di esso si sia pronunciato il giudice dell’esecuzione, il cui intervento può essere richiesto dal condannato senza limiti di tempo (Sez. 1, n. 36236 dei 23/09/2010, COGNOME, Rv. 248298; Sez. 1, n. 26321 del 27/05/2019, COGNOME, Rv. 276488 – 01).
Tuttavia, il sistema assicura la sottoponibilità delle determinazioni in ordine alla pena da eseguirsi, ai sensi dell’art. 663 cod. proc. pen., al controllo e alla decisione del giudice dell’esecuzione ex art. 666 stesso codice, di tal che, pur essendo il provvedimento ex art. 663 cit. un atto di natura amministrativa, ne è pur sempre assicurata la garanzia di giurisdizionalità.
4.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 8 marzo 2024
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Il Consigliere estensore